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lunedì 26 agosto 2024

Tribunale 2024-"Ebbene, al riguardo, occorre immediatamente osservare, in diritto, che "in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. La verifica periodica, dunque, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall'ultima verifica dell'apparecchiatura ovvero dal suo collaudo" (cfr. Cassazione civile sez. II - 23/10/2020, n. 23330)."

 


Tribunale Benevento Sez. II, Sent., 05-06-2024

Fatto - Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa iscritta al n. 3075/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, pendente


TRA


COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE, in persona del legale rappresentante p.t.,


rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERA STEFANELLI;


APPELLANTE


CONTRO


A.F., rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELE MASELLI;


APPELLATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla L. n. 69 del 2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..


1. SUL MERITO


Con ricorso del 25.09.2023, il COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE ha proposto appello avverso la sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di Benevento, deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. e, cioè, per non avere il Giudice di prime cure tenuto in considerazione, ai fini della decisione assunta, i documenti allegati sub (...) e (...) al fascicolo di primo grado (id est, la copia autentica del certificato di taratura e del certificato di verifica di funzionalità) e, conseguentemente, per non avere correttamente applicato il riparto dell'onere della prova secondo il dettato codicistico.


Ebbene, al riguardo, occorre immediatamente osservare, in diritto, che "in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. La verifica periodica, dunque, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall'ultima verifica dell'apparecchiatura ovvero dal suo collaudo" (cfr. Cassazione civile sez. II - 23/10/2020, n. 23330).


In altri termini, non è revocabile in dubbio che "tutte le apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ed in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (cfr. Cassazione civile sez. VI - 17/01/2022, n. 1283); ciononostante, nemmeno può dubitarsi del fatto che la verifica periodica della funzionalità dell'apparecchio a cui è tenuto l'Ente che ne è titolare non può essere richiesta a quest'ultimo se non decorso un intervallo temporale ragionevole dal momento del collaudo o della precedente verifica dell'autovelox.


Sicché, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve constatarsi che, nel caso in esame, la taratura dell'autovelox modello ENVES Evo MVD, 1605-matr. radar (...), calcolatore AL108H, è avvenuta in data 21.09.2021 (cfr. allegato sub (...) al fascicolo di primo grado dell'appellante) e l'infrazione contestata all'odierno appellato è stata registrata dal suddetto apparecchio rilevatore in data 28.02.2022: tra i due predetti momenti è intercorso un intervallo temporale di circa sei mesi, dunque prima di un anno e comunque entro un termine rispetto al quale è irragionevole ritenere che il COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE avrebbe dovuto provvedere prima ad una nuova ed ulteriore verifica di funzionalità.


Detto altrimenti, non si può ritenere, come diversamente ha fatto il Giudice di primo grado, che i documenti prodotti (e sopra meglio specificati) dall'odierno appellante, nel giudizio di primo grado, non siano sufficienti a documentare il corretto funzionamento del predetto autovelox al momento della contestata infrazione considerato che il ridotto arco temporale (lo si ribadisce: circa sei mesi) intercorso tra la sua prima taratura e l'infrazione contestata non può ragionevolmente ritenersi avere dato luogo alla necessità della pur obbligatoria verifica periodica di funzionamento dell'apparecchio rilevatore.


Né, sul punto, può osservarsi che l'odierno appellato abbia, nel precedente grado di giudizio, fornito prova certa o meramente presuntiva -mediante allegazione di elementi gravi, precisi e concordanti- circa l'effettivo malfunzionamento dell'autovelox modello ENVES Evo MVD, 1605-matr. radar (...), calcolatore AL108H.


Dunque, per le esposte ragioni di fatto e di diritto, i motivi d'impugnazione formulati dal COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE avverso la sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di Benevento risultano fondati.


Tuttavia, A.F., nel costituirsi in giudizio, ha riproposto tutto quanto già dedotto innanzi al Giudice di primo grado e, in particolare, le allegazioni relative: alla mancata prova della corretta omologazione del dispositivo; alla nullità del verbale impugnato per omessa indicazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento elettronico della velocità senza l'obbligo di contestazione immediata; nonché alla insufficiente visibilità della postazione fissa di rilevamento.


Ne consegue che tali ragioni di opposizione al verbale di accertamento n. (...) redatto dal Comando di Polizia Municipale di Fragneto Monforte, riproposte dall'appellato dopo essere state già dedotte in primo grado, devono essere valutate in questa sede, atteso che "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente -come nel caso di specie-, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione" (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III - 01/12/2023, n. 33649).


Pertanto, quanto alla mancata prova della corretta omologazione dell'autovelox, occorre innanzitutto osservare che, nonostante il noto dibattito giurisprudenziale sul punto, riconosciuto anche dallo stesso Giudice di legittimità, recentemente, Cassazione civile sez. II - 18/04/2024, n. 10505 ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui "… ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppoeconomico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)".


In altri termini, l'approvazione e l'omologazione dell'autovelox sono da ritenersi concetti e procedure distinti e diversi, con la conseguenza che l'accertamento della violazione al codice della strada per superamento del limite di velocità eseguito con apparecchio rilevatore approvato ma non omologato è illegittimo.


In virtù di tali coordinate ermeneutiche, deve constatarsi che, nel caso in esame, il COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE ha documentato approvazione, taratura e successiva verifica dell'autovelox modello ENVES Evo MVD, 1605-matr. radar (...), calcolatore AL108H (cfr. allegati sub (...), (...) e (...) al fascicolo di primo grado dell'appellante), ma non anche la sua omologazione a cura del Ministero per lo sviluppo economico, così determinando l'illegittimità del verbale di accertamento n. (...) impugnato da A.F..


Ed invero, l'allegato sub (...) al fascicolo di primo grado del COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE riguarda la sola approvazione del suddetto apparecchio rilevatore del superamento dei limiti di velocità e non anche la relativa omologazione; così come i successivi allegati sub (...) e (...) nulla dicono in ordine a tale ultimo e necessario adempimento tecnico-amministrativo, non rivenendosi, peraltro, alcun atto del Ministero dello Sviluppo Economico da cui desumere l'esistenza di omologazione dell'apparecchio utilizzato per rilevare l'infrazione.


Pertanto, la fondatezza dell'esaminata ragione d'impugnazione del verbale di accertamento n. (...) (id est, la mancata prova della corretta omologazione dell'autovelox), riproposta nel presente grado di giudizio da A.F., rende superflua ogni ulteriore delibazione in ordine agli altri motivi di opposizione articolati da tale ultima parte.


In definitiva, l'appello proposto dal COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE deve essere accolto e, ciononostante, la sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di Benevento deve essere confermata nella parte in cui accoglie l'impugnazione proposta da A.F. ed annulla il verbale di accertamento n. (...), seppure per le diverse ragioni in fatto ed in diritto -rispetto a quelle di cui alla pronuncia impugnata-sopra esposte.


2. SULLE SPESE DI LITE


In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18637).


Sicché, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione della peculiarità delle questioni trattate e, in particolare, del dibattito giurisprudenziale registratosi -e non ancora del tutto ricondotto ad unità- in materia di approvazione ed omologazione dei sistemi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità.

P.Q.M.


Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3075/2023 del R.G.A.C., ogni diversa istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:


1) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, l'appello proposto dal COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE e, nonostante la riforma della sentenza n. 398/2023 del Giudice di Pace di Benevento nella sua parte motiva, ACCOGLIE l'impugnazione proposta da A.F. ed A. il verbale di accertamento n. (...);


2) COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.


Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.


Così deciso in Benevento, il 5 giugno 2024.


Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2024.

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