Translate

lunedì 8 gennaio 2024

Corte d'Appello 2023-Espone, in particolare, di avere svolto, nella sua qualifica di Sottufficiale Infermiere Professionale, una serie di missioni all'estero, analiticamente indicate in ricorso

 



Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 31-10-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Catanzaro

SEZIONE LAVORO

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. dott.ssa Gabriella Portale - Presidente

2. dott.ssa Barbara Fatale - Consigliere rel.

3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1576 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente

TRA

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del rispettivo Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, che li rappresenta e difende per legge, presso i cui uffici, siti in via Gioacchino da Fiore n. 34, sono legalmente domiciliati;

appellanti

E

x

appellato/appellante incidentale

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Riconoscimento dei benefici in favore di vittime del dovere


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1.Il Tribunale di CZ, GL, in accoglimento del ricorso proposto da OMISSIS, nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell'Economia/Finanze, "accerta e dichiara lo status del ricorrente di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere, ex art. 1 comma 564, della L. 23 dicembre 2005, n. 266; - condanna le Amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente i conseguenti benefici economici di legge: a) la speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004) in ragione di una invalidità complessiva pari al 60%; b) lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 (art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004) e l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della L. n. 407 del 1998, nell'importo di Euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della L. 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo); c) le provvidenze previste dalla L. n. 206 del 2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; iltutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (perequazione automatica per gli assegni vitalizi); - condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente; - pone a carico delle Amministrazioni resistenti il pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato e coevo decreto", alla luce delle seguenti argomentazioni:

"1. C.V., 1 Maresciallo Luogotenente dell'Esercito Italiano in congedo, ha prestato servizio militare, senza demerito, per complessivi 39 anni e 9 mesi, dall'8 gennaio 1971 al 29 settembre 2010.

2. Espone, in particolare, di avere svolto, nella sua qualifica di Sottufficiale Infermiere Professionale, una serie di missioni all'estero, analiticamente indicate in ricorso (pag. 5 e pag. 6).

3. Nelle suddette missioni, in particolare in quella svolta in Kosovo dal 10.8.2004 al 5.10.2004, oltre a svolgere l'incarico di Sottufficiale addetto alla Segreteria e Infermiere Professionale, ha prestato servizio a supporto dei Nuclei E.O.D., unità specializzate del Genio dell'Esercito, addette alla ricognizione, individuazione, bonifica ed al brillamento degli ordigni esplosivi inesplosi (ad esempio, mine, bombe d'aereo, proiettili anticarro, ecc.).

4. In tale ambito, il ricorrente ha partecipato per fornire assistenza sanitaria alle varie autocolonne militari nei trasferimenti di automezzi e personale dal K. in A. (e viceversa) per motivi operativi, su strade non asfaltate. Dette dislocazioni tra andata e ritorno avevano la durata di circa sette giorni ed il ricorrente, che viaggiava nell'ambulanza posta al termine dell'autocolonna, era costretto a respirare la polvere e le micro e nano particelle di metalli pesanti delle quali era il principale veicolo, considerato anche che i terreni sui quali operava insistevano in aree sottoposte ad intensi bombardamenti e ad attività di fuoco, anche con ordigni e proiettili contenenti uranio impoverito.

5. La stessa attività dei Nuclei E.O.D., alla quale il ricorrente ha partecipato come supporto sanitario, è consistita nel brillamento degli ordigni esplosivi e proiettili ritrovati.

6. Afferma di aver dovuto mangiare e bere prodotti alimentari ed acqua locali, facendo ricorso a quest'ultima per provvedere alla propria igiene personale; nonché di avere svolto la descritta attività operativa in uno stato di forte tensione emotiva e stress derivante dalla presenza di minacce e pericoli, palesi e occulti e da attività fortemente impegnative, senza limiti di orario - con turni H24 -, in condizioni climatiche ed igieniche assai precarie

7. Deduce che l'esposizione quantitativamente elevata e prolungata alle sostanze tossiche e cancerogene sopra indicate nelle circostanze di servizio nelle missioni estere in particolare in Kosovo, hanno causato l'aggravamento della flogosi cronica a carico delle cellule della mucosa gastrica con successiva trasformazione prima displastica e successivamente neoplastica della mucosa dello stomaco; le medesime sostanze hanno, alternativamente o in concorso con il meccanismo patogenetico sopra riportato, rappresentato di per sé stesse causa patogena della trasformazione neoplastica delle cellule della mucosa gastrica che ha generato l'adenocarcinoma gastrico da cui il militare è successivamente risultato affetto e che lo ha costretto asottoporsi ad intervento chirurgico di resezione gastrica e a terapie e controlli successivi, tuttora perduranti. 8. Evidenzia, inoltre, di avere svolto in patria attività di supporto sanitario presso il 2 Reggimento Aviazione dell'Esercito "S." di L. T., partecipando quale componente del Nucleo Sanitario a diverse campagne di tiro per E.M. presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ), in località P. (Ogliastra - Sardegna), nonché a Campagne/scuola di tiro nell'ottobre 2007, 2008 e, sempre nel maggio 2008, per assistenza sanitaria e supporto logistico al 4 Reggimento A. "A.".

9. Tale attività di supporto sanitario si è svolta prevalentemente sul terreno dell'area operativa dell'anzidetto poligono militare interforze ed è consistita nell'assistenza sanitaria del personale militare operante nelle missioni, al seguito dello stesso, impegnato in attività di bonifica delle aree sottoposte alle esplosioni di proiettili ed ordigni (missili Tow) lanciati dagli elicotteri in esercitazione.

10. Il ricorrente ha, inoltre, partecipato sul territorio nazionale quale componente del Nucleo Sanitario all'esercitazione Wind 07" - FOC (Full Operation Capability) per il progetto EUBG giugno 2007 Gemono ed a varie esercitazioni a bordo degli elicotteri AB 212 presso il 2 R.A. "S." nel periodo 30.10.2006 al 29.09.2010.

11. Sottolinea come sia stato ampiamente documentato che anche le aree dei poligoni militari italiani, in particolare in quello di P., parimenti ad esplosioni di ordigni ed a lancio di proiettili (di cui sicuramente alcuni contenenti uranio impoverito), sono state massivamente inquinate da sostanze tossiche, radioattive e cancerogene, come metalli pesanti, nano particelle degli stessi metalli pesanti ed uranio impoverito ed altri isotopi radioattivi.

12. Espone che, in data 2.3.2015, gli veniva diagnosticato un carcinoma gastrico e che, in data 30.3.2015, veniva sottoposto ad intervento di resezione di "Ca dell'antro gastrico".

13. A seguito dell'analisi dei tessuti prelevati all'atto dell'operazione chirurgica, è stata refertata una "D. severa/adenocarcinoma intra mucosa. M. focolai neoplastici in mucosa gastrica con diffusa metaplasia intestinale e flogosi cronica della lamina propria".

14. Successivamente all'insorgenza della patologia tumorale, il ricorrente presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrategli, nonché domanda di attribuzione dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle Vittime del dovere.

15. Il primo procedimento si concludeva con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

16. Il secondo procedimento, per quel che in questa sede rileva, esitava nel rigetto della domanda del ricorrente.

17. C.V. chiede, quindi, nella presente sede che, previa disapplicazione: a) del Decreto nr. 284 - Posizione 53050/SSB in data 14.11.2017, del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - Servizio Speciali Benefici; b) del relativo parere posizione nr. 962462017, con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti Comitato o C.OMISSISS.) nell'adunanza n. 697 del 31.10.2017, ha giudicato che l'infermità di cui era affetto il ricorrente non potesse riconoscersi come dipendente da particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ex D.P.R. n. 243 del 2006; c) del verbaleMod. BL/G nr. 1297, redatto in data 24.10.2016 dal Dipartimento di Medicina Legale di Messina, con il quale, in relazione all'infermità suindicata, è stata valutata un'invalidità pari al 20%; venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla concessione dei benefici correlati allo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.

18. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiede il rigetto.

19. Il ricorso è fondato.

20. Occorre, preliminarmente, ricostruire la normativa applicabile alla fattispecie.

21. L'art. 1, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi da 562 a 565, prevede: "562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di Euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564.

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".

22. Il D.P.R. n. 243 del 2006 (regolamento applicativo emanato secondo la previsione del comma 565, art. 1, L. n. 266 del 2005) stabilisce, all'art. 1, che: "1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

23. "Tale essendo il quadro normativo di riferimento si rileva che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma564 dell'art. 1 L. n. 266 del 2005, individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. I medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. La norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. Dalla lettura coordinata delle suddette norme si ricava che è stata non a caso adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. Ovviamente, e questo è essenziale che si ribadisca, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 15484/2017 in motivazione). Anche più di recente si è affermato che, "la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alleordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 24592/2018; Cass. civ., Sentenza n. 600/2021 pubbl. il 22/11/2021 sez. 6 ord. n. 13367/2020).

24. Applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte al caso di specie, è documentato e incontestato che il ricorrente abbia svolto delle missioni all'estero, in particolare in Somalia, Albania e Kosovo, nel periodo di tempo intercorrente tra il luglio 1993 e il maggio 2007 (cfr. rapporti informativi, foglio matricolare, benemerenze - doc. nn. 7, 8, 9 del fascicolo di parte ricorrente).

25. Così come è del pari incontestato che, per ciò che concerne l'attività prestata in Kosovo nelle operazioni "Decisive Endeavour" (agosto-ottobre 2004) e "J.E." (luglio-settembre 2005 e febbraio-maggio 2007), il ricorrente abbia svolto attività di supporto sanitario al seguito delle squadre di intervento di bonifica del territorio, ovvero di ricerca e sminamento e brillamento di ordigni inesplosi, con il compito di fornire assistenza sanitaria specifica a richiesta o in presenza di feriti sul campo (cfr. pag. 3 della memoria costitutiva di parte resistente).

26. Documentata e incontestata è, altresì, la circostanza per la quale la patologia tumorale del ricorrente è stata già giudicata come dipendente da causa di servizio (cfr. doc. nn. 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente). 27. Neppure contestata è, infine, la presenza di uranio impoverito nei teatri operativi del Kosovo.

28. Ciò che le Amministrazioni resistenti contestano è che il ricorrente non ha mai partecipato ad alcuna attività di rilevamento, brillamento e messa in sicurezza di qualsiasi ordigno bellico rinvenuto nel territorio del Kosovo; che, nel periodo in cui il ricorrente è stato impiegato in missione, non si sono verificate esplosioni di alcun tipo o campagne aeree di bombardamento; che il ricorrente non è mai stato esposto a fattori nocivi, visto che la campagna dei bombardamenti nel Kosovo ha avuto termine nel 1999, ossia prima della presenza del ricorrente nelle suddette aree geografiche; che il ricorrente non ha preso parte attivamente ad alcuno scontro armato e, pertanto, egli non è stato mai esposto direttamente a munizionamento a uranio impoverito e a sostanze tossiche e nano particolari provenienti da esplosioni belliche (cfr. pag. 4 della memoria costitutiva); che non ha mai ingerito acqua o cibo contaminati, dal momento che l'organizzazione logistica delle missioni prevede che l'approvvigionamento delle derrate alimentari debba avvenire in Patria e che il rifornimento delle Basi ove i militari sono inviati in missione venga effettuato mediante appositi voli militari (cfr. pag. 6 della memoria).

29. Le deduzioni delle Amministrazioni resistenti, tuttavia, non si confrontano con gli atti di causa e, in particolare, con il Rapporto n. (...), di valutazione di reperto biologico tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x, rilasciato, il 5.7.2016, dal laboratorio N. di M. (cfr. doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente).

30. In tale rapporto, a seguito di analisi di un campione affetto da adenocarcinoma gastrico, si evidenzia come "sia presente, all'interno del piccolo frammento bioptico pervenuto, un numero importante di particelle microniche e submicroniche di dimensioni da circa 0.2 a qualche micron. Particelle apparentemente più grosse sono in genere il risultato di un'aggregazione di particelle più piccole. Da sottolineare le dimensioni ridotte di queste particelle e la frequenza con cui sono presenti forme sferiche e sferoidali, caratteristiche della formazione ad altatemperatura. Le polveri possono dividersi, a seconda della loro composizione, in detriti metallici, ceramici e a base di calcio………Le polveri identificate testimoniano di un'esposizione del paziente ad un inquinamento ambientale molto particolare per dimensione, forma e composizione di quegli inquinanti solidi e inorganici. Avendo trovato particelle nello stomaco, queste possono verosimilmente attribuirsi a qualcosa che è stato ingerito. Come accade spesso in circostanze simili, si tratta probabilmente di cibo contaminato da inquinamento ambientale nel quale esiste un fenomeno di ricaduta delle polveri su frutta, verdura, cereali e altri prodotti destinati all'alimentazione. Le particelle di dimensione ridotta (sotto al micron) e sferiche sono generalmente conseguenza di una generazione di combustioni/esplosioni ad alta temperatura. Le materie presenti nel centro della combustione fondono e/o volatilizzano per l'alta temperatura liberando gli elementi che le compongono, elementi che poi si ricombinano causalmente, dando origine a combinazioni chimiche, di solito leghe, non di rado sconosciute. È evidente che i detriti rinvenuti nel tessuto analizzato rappresentano corpi estranei per l'organismo umano, per i tessuti e per le cellule in particolare. A questo si aggiunge la presenza come costituenti delle particelle di numerosi metalli pesanti i cui effetti tossici sono ampiamente noti. Le polveri in questione non sono biodegradabili, quindi sono biopersistenti e non sono biocompatibili. Per questo sono inevitabilmente patogene.

È già stato dimostrato che polveri microniche o submicroniche, se respirate, possono superare le barriere fisiologiche, in particolare quella polmonare, in tempi brevi e finire nel sangue da cui sono veicolate verso qualunque organo. L'apparato digerente è per sua natura assai più permeabile rispetto al sistema respiratorio. Nel caso in esami vi è stato un accumulo (vedi foto di pag. 41) che può aver indotto una reazione biologica esitata in patologie di origine flogistica (32, 33, 34) caratteristiche dei corpi estranei. Le particelle di dimensione ridotta possono essere state incamerate da cellule ed avere interagito direttamente con DNA danneggiandolo (32, 37, 39, 40). La polveri a base di Ferro-Cromo, inoltre, possono andare incontro a corrosione, rilasciando in questo modo prodotti di ossidazione tossici. In particolare, la corrosione delle polveri di acciaio induce, altre al rilascio di ioni Ferro, quello di ioni Cromo e Nichel la cui tossicità è ben nota e ampiamente riportata dalla letteratura mondiale (48, 49, 50). La reazione biologica alla presenza dei corpi estranei identificati ha del tutto verosimilmente indotto la patologia di cui il paziente è stato affetto. La presenza delle polveri è quanto mai compatibile con l'esposizione ad un inquinamento provato dalle attività belliche che il paziente ha svolto (7 missioni) nei territori dell'ex-J. dopo la Guerra dei B.. Per la loro tossicità le polveri di dimensioni pari o inferiore ai 2.5 micron sono già state definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I.) cancerogeni di classe 1, vale a dire induttori sicuri di malattie tumorali" (cfr. pag. 43-44).

31. In altri termini, come posto in evidenza dal Consulente tecnico di parte ricorrente, dott. A.V. (doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), già dall'esame di un reperto bioptico di piccole dimensioni rispetto alla massa tumorale, è emersa la presenza di quantità di nanoparticelle di metalli pesanti nel tessuto patologico. 32. Siffatta circostanza, dunque, permette di inferire che il ricorrente, nelcorso delle missioni all'estero nelle quali è stato impiegato, è stato esposto ad agenti nocivi ed all'inalazione di metalli pesanti.

33. Del resto, la stessa consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, ha ricostruito, con metodo logico-scientifico immune da vizi e censure e che in questa sede pienamente si condivide, che "Durante la Guerra del Golfo (1991) e le missioni NATO del (...) in Bosnia-Erzegovina e del 1999 in Kosovo, le truppe statunitensi ed inglesi hanno utilizzato proiettili anti-carro contenenti uranio impoverito (UI), un derivato dell'uranio che, per la sua alta densità, ha un ampio campo di applicazione nel settore civile (aereonautico e clinico), ma, soprattutto, è un eccellente materiale per scopi militari come "core" di proiettili caratterizzati da un alto potere di penetrazione…In Kosovo, tra aprile e giugno del 1999, sono stati utilizzati circa 31.000 proiettili a UI in 112 bombardamenti su 84 diverse postazioni (10,2 tonnellate di UI); la maggior parte dei siti si trovavano nelle zone di competenza dei contingenti tedesco e italiano. (4). L'Uranio Impoverito è una sostanza tossica dal punto di vista chimico e debolmente radioattiva (5). All'impatto con i bersagli, si liberano particelle di uranio che possono venire inalate; l'aerosol si deposita nel suolo e la risospensione della polvere può determinare nuove occasioni di esposizione. La rimozione e la bonifica di veicoli blindati colpiti da munizioni a UI costituisce possibile fonte di esposizione per il personale militare addetto a tali operazioni. I proiettili che mancano il bersaglio possono rimanere conficcati nel terreno e rappresentare sorgenti di contaminazione per le falde acquifere e per l'uomo (per contatto cutaneo o per ingestione attraverso la catena alimentare). Meno radioattivo dell'uranio naturale, l'UI può essere considerato una tossina chimica a cui l'organismo può essere esposto per ingestione, inalazione, contatto. L'ingestione può avvenire attraverso le mani contaminate dal contatto con il suolo o attraverso la catena alimentare (in particolare l'acqua). Per quanto riguarda l'inalazione, l'uranio rilasciato al momento dell'esplosione, genera composti ossidati relativamente insolubili che si dissolvono solo lentamente nei fluidi corporei (anche in anni). Dopo l'inalazione di queste particelle, l'assorbimento a livello degli alveoli polmonari sembra avvenire in due fasi. Una fase rapida che determina un picco nel plasma, poi un declino, seguito da un prolungato periodo di assorbimento costante. Questo pattern di assorbimento bifasico può essere dovuto alla variabilità di dimensione e solubilità delle varie particelle ossidative. Anche la risposta infiammatoria nel tessuto polmonare può essere responsabile di assorbimento ritardato dopo pochi giorni (6). È riportata in letteratura un'emivita polmonare dell'uranio impoverito di circa 4 anni (7). L'uranio assorbito nel sangue viene poi distribuito in tutto l'organismo e viene trattenuto nei tessuti e negli organi, in particolare nell'osso che è una sorta di reservoir in grado di rilasciarlo per mesi o anni (7). Le forme insolubili possono depositarsi per anni anche a livello linfonodale. L'escrezione è principalmente urinaria e il suo accumulo in alte concentrazioni nel tessuto renale rende ragione della nefrotossicità dell'UI. Il meccanismo di tossicità dell'UI è quindi sia chimico che radiante. L'UI, decade sotto forma di particelle alfa, a basso potere di penetrazione e, durante il processo di decadimento può generare anche particelle beta e gamma (più penetranti).

Globalmente la radioattività dell'UI impoverito è il 75% di quella dell'Uranio Naturale, ma considerate le enormi quantità utilizzate durante le guerre, il rischioconseguente non può essere sottostimato…A seguito dell'ampio utilizzo nei campi di battaglia, a partire dalla Prima guerra del Golfo, l'UI e un ampio spettro di fattori patogeni ad esso correlati (inclusa la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico) sono stati ripetutamente indicati come causa di neoplasie, leucemie ed altri effetti sulla salute tra le persone presenti in quelle aree durante quei conflitti. Nel 2013, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro dell'OMS (I.) ha stabilito che esistono prove sufficienti della cancerogenicità del particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), in particolare per il cancro al polmone e, in un recente processo di revisione della letteratura scientifica, l'OMS ha raccomandato contenimento delle emissioni e standard di qualità dell'aria più stringenti" (cfr. da pag. 15 a pag. 17 della consulenza tecnica d'ufficio).

34. Da quanto sin qui esposto, discende che devono ritenersi sussistenti le particolari condizioni ambientali ed operative, cui l'art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005, subordina (unitamente alla presenza di una infermità permanentemente invalidante, contratta in occasione o a seguito di missioni all'estero, riconosciuta come dipendente da causa di servizio) il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere, per come riconosciuto recentemente, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, dal Tribunale di Forlì, sezione lavoro, nella sentenza n. 164 del 14.7.2021.

35. Nella predetta pronuncia, in particolare, è stato affermato che, se è vero che l'art. 1 del D.P.R. n. 243 del 2006 sopra riportato è sovrapponibile all'art. 1078, lett. d) del D.P.R. n. 90 del 2010 ("per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto") è allora possibile riprendere quanto Statuito dal Consiglio di Stato nella decisione n. 3418/2019 in relazione all'art. 1079 del D.P.R. cit., che riconosce l'elargizione ivi prevista quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti.

36. Il Consiglio di Stato ha affermato che "il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al richiamato art. 1079 D.P.R. n. 90 non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all'uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l'interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell'Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità: in tale ipotesi, invero, grava sull'assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l'effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non. Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diversoambito indennitario. I presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi: nel primo caso l'integrazione di tutti gli elementi propri di un'ipotesi di responsabilità civile, tra cui pure la prova del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo in capo al danneggiante; nel secondo caso la mera dimostrazione di aver affrontato - senza che ciò integri "colpa" dell'Amministrazione - "particolari condizioni ambientali od operative", connotate da un carattere "straordinario" rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio, che siano la verosimile causa di un'infermità. Inoltre, il risarcimento del danno compete a chiunque e dipende nel quantum dall'effettivo danno riportato, mentre la speciale elargizione spetta solo ai soggetti individuati dalla legge ed è quantificata a monte in misura predeterminata. Il fatto che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia acclarata l'effettiva valenza patogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito non osta, dunque, al diritto alla percezione dell'indennità, che comunque spetta allorché l'istante abbia contratto un'infermità verosimilmente a causa di "particolari condizioni ambientali ed operative", di cui "l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico" costituiscono solo un possibile aspetto. La disposizione, in sostanza, non si incentra esclusivamente (né, a ben vedere, primariamente) sul profilo dell'esposizione ad uranio impoverito o ad altre nano particelle di metalli pesanti, ma intende concedere ad una platea ben delimitata di soggetti un beneficio monetario predeterminato in ragione della sottoposizione a gravose "condizioni ambientali ed operative" e della conseguente contrazione di infermità. Più in particolare, l'indennità spetta, scilicet presenza della contrazione di una patologia: a) al personale militare e civile italiano impiegato in "missioni di qualunque natura", sia in Patria sia all'estero; b) al personale militare e civile italiano impiegato presso "i poligoni di tiro ed i siti in cui vengono stoccati munizionamenti"; c) al personale militare e civile italiano impiegato "nei teatri operativi all'estero" (evidentemente anche al di fuori di una specifica "missione" condotta dalla Forza Armata o dall'Amministrazione di appartenenza) ed al personale militare e civile italiano impiegato nelle aree di cui alle lettere a) e b): la disposizione, di non agevole inquadramento sistematico in tale ultimo passaggio, mira ragionevolmente ad estendere il beneficio a quanti, militari o civili, abbiano prestato attività presso i "poligoni di tiro ed i siti in cui vengono stoccati munizionamenti", ovvero nelle aree ove vengono svolte "missioni di qualunque natura", a prescindere dall'effettuazione ivi di più ampie e coordinate attività istituzionali da parte della Forza Armata o dell'Amministrazione di appartenenza (cfr., in proposito, Cons. Stato, Sez. II, parere 12 giugno 2014, n. 1944); d) ai "cittadini italiani" (qui la perimetrazione è effettuata, in distonia rispetto ai precedenti alinea, non in base alla connotazione giuridica del rapporto di impiego - rectius, genericamente di servizio - con lo Stato o, comunque, con Enti pubblici, bensì in base al possesso della cittadinanza) "operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b)"; e) ai "cittadini italiani residenti" (il riferimento è verosimilmente alla residenza anagrafica, richiedendosi con ogni ragionevolezza l'effettività della stessa)"nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorionazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b)". In caso di decesso dell'interessato, del beneficio fruiscono "il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti". Per "particolari condizioni ambientali od operative", l'art. 1078 del d.p.r. in commento intende le "condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

Dal punto di vista oggettivo, dunque, la disposizione richiede - per quanto di interesse nella presente fattispecie - un quid pluris di disagio sofferto dal militare nel corso dell'espletamento del servizio: tale disagio consegue al carattere "straordinario" (concetto meno rigoroso di quello di "eccezionale") della prestazione del servizio, da cui sia conseguita la sottoposizione dell'istante "a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Orbene, l'appartenenza alle Forze Armate, oltre a comportare di per sé condizioni di vita strutturalmente più gravose rispetto all'impiego civile (a mero titolo di esempio, sottoposizione a rigido vincolo gerarchico, continuo addestramento fisico, pronta reperibilità, frequenti trasferimenti, et similia), impone al militare di esporsi al pericolo: la "straordinarietà" richiesta dall'art. 1079 D.P.R. n. 90 va, pertanto, parametrata su questa base per così dire "ordinaria" più elevata.

Ciononostante, la carriera del -OMISSIS- presenta indubbi aspetti di "straordinarietà", almeno ai sensi e per gli effetti della norma in questione: basti pensare alla ripetuta prestazione del servizio in aree teatro sino a poco tempo prima di eventi bellici, percorse da una ancora forte conflittualità e pervase da ordigni inesplosi; in tali contesti, per di più, la quotidianità si svolgeva in contesti degradati e l'organismo era esposto a plurimi agenti aggressivi di vario ordine (fisico, chimico, climatico, radiologico, virologico, batteriologico, immunologico) che si cumulavano fra loro, nonché a concomitanti pressioni di carattere psicologico, emotivo e relazionale. Il -OMISSIS-, inoltre, è stato spesso in contatto diretto con esplosivi e munizionamento pesante, avendo sostenuto corsi di specialità ed avendo preso parte a massive campagne di bonifica, oltre ad aver partecipato a scontri a fuoco. Il gravato decreto (e, a monte, il propedeutico parere del Comitato) si presenta dunque illegittimo, in quanto si concentra unicamente sul profilo della esposizione ad uranio impoverito e ad altre nano particelle di metalli pesanti, senza in alcun modo evidenziare per quali concreti, oggettivi e specifici aspetti l'esperienza professionale -OMISSIS-, prima facie stressante e, appunto, "straordinaria", non possa essere considerata causa o concausa determinante della successiva patologia" (Consiglio di Stato, sez. IV, 24/05/2019, n. 3418).

37. Tali considerazioni, sia quanto alle condizioni di vita del militare impegnato in missione, sia quanto alla esposizione dell'organismo ad agenti nocivi, sono pienamente applicabili anche alla odierna vicenda, nella quale, sebbene non risulti dimostrato che il ricorrente abbia preso parte attiva a conflitti a fuoco, o sia stato coinvolto in esplosione di ordigni o in bombardamenti aerei, cionondimeno, la sua incontestata presenza nelle aree geografiche, in particolare nel Kosovo, contaminate dalla presenza di metalli pesanti ed altre sostanze patogene, ha fatto sì che lo stessosia stato esposto a tali particelle, come dimostra l'analisi del reperto tumorale effettuata dalla N..

38. Per quanto riguarda, infine, il nesso di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito ed ai metalli pesanti e l'insorgenza della patologia tumorale che ha afflitto il ricorrente, fermi i principi giurisprudenziali appena enunciati, il CTU nominato in corso di causa, sulla scorta della valutazione della corposa documentazione versata in atti, nonché della visita del ricorrente, senza che siano state presentate osservazioni sul punto, ha premesso che "in relazione ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, un nesso direttamente causale tra l'esposizione a uranio e nanoparticelle e insorgenza di neoplasie, non possa, allo stato essere né affermato, né negato con certezza e il "criterio probabilistico", che spicca anche tra i principi annunciati dalle Commissioni Parlamentari, appare quello più plausibile.

Inoltre, le neoplasie sono patologie ad etiopatogenesi multifattoriale e con un lungo periodo di latenza, raramente riconducibili ad un singolo fattore ambientale e agente causale. Il processo di trasformazione di una cellula normale in cellula neoplastica avviene attraverso varie tappe con accumulo di anomalie genetiche, funzionali e morfologiche e il criterio di multifattorialità della patogenesi ha costituito una essenziale base di lavoro anche per le Commissioni Parlamentari. Rifacendosi ai principi di probabilità qualificata e di multifattorialità, nelle audizioni della Commissione Parlamentare, viene riconosciuta, da parte dei consulenti ascoltati, la responsabilità dell'uranio impoverito nella generazione di nanoparticelle e micropolveri capaci di indurre i tumori che hanno colpito anche i nostri militari inviati ad operare in zone in cui si era fatto uso massiccio di proiettili all'uranio impoverito" (cfr. pag. 22 della consulenza).

39. In ossequio al principio giurisprudenziale in virtù del quale l'accertamento del nesso di causa presuppone una probabilità scientifica, per quanto ancorata non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma in cui il grado di fondatezza sia ricondotto all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica), il CTU ha, poi, evidenziato che "Ci troviamo di fronte ad una neoplasia gastrica insorta in età più precoce rispetto a quella che è l'età mediana di insorgenza e in assenza di fattori di rischio personali (fumo di sigaretta) e familiari (familiarità di 1 grado), in paziente con anamnesi di gastrite cronica, patologia di carattere infiammatorio che può evolvere in atrofia, metaplasia e displasia che costituiscono lesioni precancerose. Micropolveri e metalli pesanti (attraverso inalazione, ingestione, contatto) inducono stress ossidativo e disfunzione mitocondriale e produzione di numerose citochine coinvolte nei processi infiammatori, (TNFalfa, MAPK, Prostaglandina E2, Interleuchine) e nei processi di cancerogenesi e, considerando il ruolo rivestito dal periziando nel corso delle varie missioni in Italia e all'estero, i periodi per cui le stesse si sono protratte, i tempi di insorgenza della neoplasia, possono aver rappresentato un rischio aggiuntivo" (cfr. pag. 23 della consulenza).

40. Il CTU ha, dunque, concluso la propria disamina, affermando che "In base all'esame obiettivo, esaminata la documentazione medica prodotta, riportate le conclusioni della letteratura medica sul punto ed evidenziato altresì quanto espresso nelle relazioni parlamentari scientifiche depositate, tenuto conto del ruolo rivestitodal ricorrente (infermiere), del periodo di esposizione, della distanza temporale, tra periodo di esposizione e insorgenza della malattia, si ritiene di poter applicare il criterio probabilistico della sussistenza del nesso etiologico tra la patologia sofferta e certificata ("D. severa/adenocarcinoma intramucoso. microfocolai neoplastici in mucosa gastrica con diffusa metaplasia intestinale e flogosi cronica della lamina propria e poi esiti di gastroresezione per carcinoma dell'antro gastrico…") e la forma di esposizione ad agenti nocivi (in particolare la possibile presenza e inalazione di polvere e le micro e nanoparticelle di agenti nocivi) che il ricorrente può aver subito prestando in particolare supporto ai nuclei E.O.D. del Genio con particolare riferimento alle O. "J.G." NATO in K. dal 18/04 al (...); Operazione "J.G." NATO in A. dal 6/11 al (...); Operazione "Decisive Endeavur" NATO in K. dal 10/08 al 5/10/2004; Operazione "J.E." NATO in K. dal 15/07 al 2/09/2005 e dal 22/08 al 26/10/2006, dal 20/02 al 5/05/2007" (cfr. pag. 24-25 della consulenza).

41. Alla luce di quanto sin qui esposto, dunque, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere, con conseguente diritto alla corresponsione dei benefici economici che tale status implica.

42. In ordine al grado di invalidità permanente riportato dal ricorrente, il CTU ha quantificato il "danno biologico complessivo" nella misura del 25%, con motivazione che, anche in risposta alle osservazioni formulate dal CTP del ricorrente sul punto, appare immune da vizi logici.

43. Più in particolare, il ricorrente ha giustificato il riconoscimento della suddetta percentuale, spiegando, dopo la disamina di tutta la documentazione medica versata in atti e dopo l'esame dello stesso ricorrente, che "Considerato, inoltre, l'istotipo della malattia, un adenocarcinoma intramucoso, cioè limitato allo strato più superficiale della parete gastrica, con assenza di lesioni carcinomatose diffuse a livello loco-regionale ed a distanza, con una probabilità di guarigione a 5 anni superiore al 95%, considerata la resezione parziale del viscere con la permanenza di una sufficiente capacità contenitiva del cibo ingerito, considerata la assoluta non necessità di chemioterapia adiuvante si può considerare la neoplasia di cui ha sofferto il militare a prognosi favorevole e con minimo impatto funzionale configurando un grado d'invalidità, inteso come danno biologico complessivo, del 25% (venticinque percento)" (cfr. pag. 23 della consulenza); e ribadendo, in risposta alle osservazione del CTP del ricorrente, che "Si tratta di una neoplasia intramucosa, non invasiva, a prognosi altamente favorevole in base alla stadiazione postoperatoria. La resezione parziale dello stomaco inoltre ha condizionato in maniera minima la funzione digestiva come documentato dalle buone condizioni cliniche generali e dallo stato nutrizionale del periziando".

44. In conclusione, fatte proprie in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il CTU, deve, riconoscersi in capo al ricorrente un danno biologico pari al 25%.

45. Detta percentuale non può essere soggetta ad aumento per la personalizzazione del danno morale. L'art. 5 D.P.R. n. 243 del 2006, infatti, prevede che, per la percentualizzazione dell'invalidità permanente e del danno biologico, debba farsiriferimento, rispettivamente, alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 e D.M. 12 luglio 2000.

46. Siffatta impostazione è coerente con la ricordata natura indennitaria, non già risarcitoria, dei benefici collegati allo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.

47. In tale contesto, così come avviene per il sistema indennitario gestito dall'INAIL, l'indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Corte appello Firenze, sez. IV, 14/10/2020, n. 1925), come appunto il danno morale.

48. Nessun aumento della percentuale riconosciuta dal CTU deve, pertanto, essere effettuato a titolo di ristoro del danno morale (nel senso che l'invalidità va valutata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 e non, per come invocato da parte ricorrente, sulla base del D.P.R. n. 181 del 2009, cfr. Tribunale Frosinone, sez. I, 18/05/2021, n. 465).

49. Deve tuttavia convenirsi con la difesa di parte ricorrente, laddove, in sede di discussione orale e di note conclusive, ha affermato che il danno biologico non coincide con (e non si esaurisce nella) invalidità complessiva, che deve essere, invece, calcolata secondo la formula: IC (invalidità complessiva) = DB (danno biologico) + IP (invalidità permanente) - DB, come affermato anche da recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Frosinone, sez. I, 18/05/2021, n. 465).

50. Posta la sussistenza di un danno biologico pari al 25%, si tratta, quindi, di quantificare il grado di invalidità permanente in capo al ricorrente.

51. Del resto, lo stesso art. 5 del richiamato D.P.R. n. 243 del 2006 distingue tra la percentualizzazione dell'invalidità permanente (comma 1), da un lato, e la percentualizzazione del danno biologico (comma 2), dall'altro.

52. Più in particolare, per ciò che concerne l'invalidità permanente, la suddetta disposizione, come già accennato, stabilisce che la sua percentualizzazione viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.

53. Ora, dagli atti di causa, emerge che il Ministero della Difesa, con decreto n. 360- 2017/PPO (cfr. doc. n. 14 del fascicolo di parte ricorrente), ha disposto l'attribuzione al ricorrente del trattamento privilegiato ordinario di (...) categoria a vita.

54. La (...) categoria, sulla base dell'equiparazione effettuata dal D.P.R. n. 37 del 2009 (trasfusa ora nell'art. 1082 D.P.R. n. 90 del 2010) tra le categorie di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915 del 1978 e le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, equivale, secondo la regola della maggior percentuale prevista per la categoria, al 60% di invalidità permanente.

55. L'invalidità complessiva, dunque, può essere così calcolata: IC = 25% + (60% - 25%) = 60%.

56. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e devono essere riconosciuti al ricorrente i seguenti benefici: a) la speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale diinvalidità riscontrata (art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004) in ragione dei una invalidità complessiva pari al 60%; b) lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 (art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004) e l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della L. n. 407 del 1998, nell'importo di Euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della L. 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo); c) le provvidenze previste dalla L. n. 206 del 2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (perequazione automatica per gli assegni vitalizi)".

2. La sentenza è gravata d'appello sia dai Ministeri della Difesa e dell'Economia e Finanze, con atto depositato il 21 dicembre 2021, sia da OMISSIS con appello incidentale proposto con memoria depositata il 28 dicembre 2022.

La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della perizia medico-legale, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.

3.Con il proposto gravame, i Ministeri censurano la sentenza per tre ordini di motivi:

I) "il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 116 c.p.c., ha dato valenza probatoria - condividendola, senza critico apprezzamento - alla relazione della N., allegata da controparte, che, riguardo alla presenza di metalli pesanti ritrovati nel reperto biologico del V., ha affermato che "la reazione biologica alla presenza dei corpi estranei identificati ha del tutto verosimilmente indotto la patologia di cui il paziente è stato affetto", considerando, inoltre, la presenza di tali polveri "quanto mai compatibile con l'esposizione ad un inquinamento provato delle attività belliche che il paziente ha svolto(7 missioni) nei territori dell'ex J. dopo la guerra dei B.". Per la N., dunque, la patologia del V. sarebbe stata indotta dalle predette polveri riscontrate sulla parete dello stomaco, "per la loro tossicità". Sul punto, preme rilevare che, tale tesi non è unanimemente condivisa dal panorama scientifico. Va, infatti, precisato che il ritrovamento di corpi estranei e nanoparticelle con elementi metallici è frequente tra la popolazione generale, data la diffusione ubiquitaria nel mondo di tali elementi. Al riguardo, uno studio condotto su una coorte di bambini e di giovani adulti, morti per cause accidentali, mostra come questi presentino - nonostante la giovane età - nanoparticelle nel loro organismo, le quali vengono associate dagli autori all'inquinamento atmosferico urbano (Calderón-Garcidueñas, 2008). Altri studi, condotti a livello internazionale, hanno, in effetti, confermato tali evidenze (Maher, 2016; Gonzales-Maciel, 2017). Uno studio (Locci 18) riporta che una autopsia condotta su fegato e rene di un neonato di 7 giorni ha mostrato la presenza di nanoparticelle: tale rilievo suggerisce che il processo di accumulo possa avvenire addirittura dai primissimi momenti dopo la nascita, potendo anche essere presunto un passaggio da madre a figlio durante la gestazione. * Non vi sono, pertanto, evidenze scientifiche relative a particolari caratteristiche dello stato di aggregazione associate o meno ad esposizione a specifiche fonti antropiche. Inoltre, allo stato attuale non è possibile stabilire se la presenza di tali corpi abbia una qualche relazione con la genesi di patologie, per cui non vi sono certezze circa il suo utilizzo come biomarcatore di tossicità. Si evidenzia, a tal riguardo, che il P.R. n.221/17-10- 2013 ("I.: Outdoor air pollution a leading environmentalcause of cancer deaths") ha riportato che l'inquinamento dell'aria (di cui il particolato atmosferico è un indicatore) è stato inserito nel Gruppo 1, vale a dire tra le sostanze cancerogene per l'uomo. Il volume 109 delle monografie I. ("O.A.P."), cui fa riferimento il P.R. n.221/17-10-2013, si basa sulla revisione indipendente di oltre 1000 documenti scientifici provenienti da studi condotti nei cinque continenti. Gli studi esaminati hanno analizzato la cancerogenicità di vari inquinanti presenti nell'inquinamento dell'aria esterna, in particolare il particolato e l'inquinamento legato ai trasporti. La valutazione è guidata dai risultati di ampi studi epidemiologici che hanno incluso milioni di persone che vivono in Europa, Nord e Sud America e Asia. Se ne deduce che tutti gli inquinanti presenti nell'aria, compreso anche il materiale particellare di diametro inferiore a 2,5 micrometri (ben al disopra delle dimensioni delle nanoparticelle), è potenzialmente cancerogeno. * Dunque, fermo restando l'assenza di studi che dimostrino che le nanoparticelle abbiano un effetto cancerogeno sull'uomo, non si può, comunque, non considerare la natura ubiquitaria delle stesse nanoparticelle. A conferma di quanto espresso, si veda anche quanto riportato nella "Indagine sulla presenza di contaminanti inorganici micro e nano in pane e biscotti mediante microscopia elettronica a scansione ambientale" (G.A., T. D, G. A, M. S, C. F, C.R. F.S.N., 2009 Mar), dove si evidenzia che anche il cibo, quale pane e biscotti, può essere inquinato a causa dell'usura delle macchine, che lavorano le materie prime, o a causa dell'inquinamento ambientale (sul punto si veda Tribunale di Benevento sent. n. 410/2019). In ogni caso, giova evidenziare che la relazione della N. S.r.l evidenzia polveri di Ferro, Cromo e Nichel nel Sig. V., che incidono scarsamente nella valutazione de qua, tenendo conto che le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2004 e del 2014 (all. 6 e all. 7), sulle malattie professionali, segnalano una connessione di elevata probabilità solo tra P. e gastroduodenite"; citano giurisprudenza di merito a conferma di detta impostazione (in particolare, sentenze di Tribunale di Livorno e Corte di Appello di Trento, dove sono riportate le risultanze delle perizie medico-legali sovrapponibili alle argomentazioni qui proposte);

II) "la sentenza qui impugnata appare viziata anche dall'acritica adesione del Giudice alle osservazioni C.T.U., nonostante la relazione peritale della dott.ssa B. risulti palesemente erronea, oltre che contraddittoria nella costruzione del ragionamento logico-deduttivo esposto"; evidenziano l'ammissibilità della censura, nonostante la mancata presentazione di rilievi critici all'operato del perito nominato in primo grado; rilevano, in particolare, che "…il C.T.U. è giunto a ritenere applicabile, nel caso in esame, "il criterio probabilistico della sussistenza del nesso etiologico tra la patologia sofferta e certificata… e la forma di esposizione ad agenti nocivi… che il ricorrente può aver subito". Tali conclusioni appaiono del tutto fuorviate, in quanto basate, essenzialmente, sui dati acquisiti in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito del 2018, che è stata totalmente smentita da fonti ufficiali e, precisamente, dalla Camera dei Deputati che, nel 2019, con l'apporto congiunto di dati del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, nella relazione (All. 5), così ha concluso "(pag.37-38): "…. non si può concludere che vi sia evidenza di un collegamento tra le missioni effettuate e gli statipatologici insorti … il confronto tra mortalità dei militari impiegati in missione nei B. e popolazione generale o dei carabinieri non impiegati all'estero, non ha evidenziato un eccesso di rischio relativamente al periodo 1999-2008…. I dati ottenuti dal database di sorveglianza delle patologie neoplastiche tra i militari a cura dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa non sembrano supportare, infine, l'ipotesi che la partecipazione alle missioni operative nei B. abbiano rappresentato un rischio specifico per l'insorgenza di neoplasie maligne rispetto al personale militare che è rimasto in patria né, tantomeno, rispetto alla popolazione civile italiana, confermando quanto già descritto in letteratura relativamente alla Forze armate di altri paesi". La citata fonte ufficiale - proveniente non solo dal Ministero della Difesa, ma anche dal Ministero della Salute - smentisce, con autorevolezza, la sola pubblicazione (G. V, N. O, B. L, C. I. Incidenza dei tumori maligni (1996-2012) in giovani militari italiani inviati in missione all'estero. Analisi preliminare dei dati della Commissione parlamentare di inchiesta su uranio impoverito e vaccini (CUC). Epidemiol Prev 2019; 43(1):48-54) citata dalla CTU (non confortata da altre pubblicazioni), secondo la quale ci sarebbe stato un maggior aumento di tumori nella popolazione militare missionaria, rispetto a quella non impegnata all'estero. Il fatto che la dott.ssa B. si sia soffermata sui soli dati acquisiti dalla citata Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito rende il lavoro di consulenza tecnica svolto decisamente parziale e, pertanto, non in grado di esprimere quel giudizio di "sussistenza del nesso etiologico tra la patologia sofferta e certificata… e la forma di esposizione ad agenti nocivi (in particolare la possibile presenza e inalazione di polvere e le micro e nanoparticelle di agenti nocivi) che il ricorrente può aver subito", espresso nella relazione C.T.U., depositata nel corso del giudizio di primo grado. Stupisce, inoltre, che il consulente tecnico d'ufficio abbia ritenuto l'ipotetica esposizione ad uranio impoverito (e altri metalli pesanti) causalmente rilevante per la patologia del V., nonostante la stessa dott.ssa B. abbia preliminarmente evidenziato, oltre la carenza di studi scientifici decisivi in materia, anche la bassa capacità radioattiva dell'uranio impoverito e, soprattutto, la sussistenza della gastrite cronica sofferta dal militare che - per stessa ammissione del C.T.U. - costituisce un fattore predisponente per il tumore allo stomaco ("la gastrite cronica, può evolvere in atrofia, metaplasia e displasia che costituiscono lesione precancerose"). Dunque, per quanto concerne lo sviluppo della patologia tumorale patita dal V., non è stata data la giusta rilevanza alla gastroduodenite accertata, la quale, tra l'altro, non può essere considerata affatto come infiammazione indotta da metalli pesanti, giacché, alcun metallo, tra quelli che - secondo le Tabelle INAIL - possono causare la predetta patologia infiammatoria, è stato rinvenuto nel reperto tumorale analizzato dalla N.. Eppure, la giurisprudenza in materia dà grande rilievo alle "spiegazioni eziologiche alternative della patologia tumorale", ritenendo sufficiente "un principio di prova circa l'intervento di un fattore oncogenetico alternativo - e diverso - rispetto all'esposizione al DU ed ai metalli pesanti", ai fini dell'esclusione dell'elemento eziologico tra patologia tumorale e attività lavorativa svolta (Consiglio di Stato sent. n. 6679/2021). * Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro non ha affatto tenuto conto della sussistenza di un fattore oncogenetico alternativo, rappresentato dalla gastrite cronica del V.…";

III) criticano la quantificazione del danno biologico complessivo patito da OMISSIS, che il C.T.U. ha accertato nella misura del 25%: "…Invero, la suddetta percentuale appare in piena contraddizione rispetto a quanto affermato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, il quale ha attestato che: "Si tratta di una neoplasia intramucosa, non invasiva, a prognosi altamente favorevole in base alla stadiazione postoperatoria. La resezione parziale dello stomaco inoltre ha condizionato in maniera minima la funzione digestiva come documentato dalle buone condizioni cliniche generali e dallo stato nutrizionale del periziando". Sul punto, si fa presente che, più correttamente, andrebbe confermata la percentuale che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con processo verbale n. BL/G N. 1297/EI datato 24.10.2016, ha individuato nella misura del 20%. Tanto, tenendo in considerazione la scarsa ripercussione della patologia del V. sullo stato generale ed eventuale perdita di peso, nonché la mancata prescrizione di terapia farmacologica, dietetica e di cautele igieniche in generale".

4. Con il proposto appello incidentale, OMISSIS critica la sentenza laddove ha escluso, nella liquidazione complessiva dell'invalidità, anche il danno biologico e quello morale: "…il Giudice di prime cure si è richiamato integralmente all'elaborato peritale dai punti 42 al 55, anche per la quantificazione dell'invalidità del V. e, di conseguenza, della determinazione dei benefici economici, disponendo che "(…) L'invalidità complessiva, dunque, può essere così calcolata: IC = 25% + (60% - 25%) = 60% (…)", ammettendo, di tal guisa, che l'invalidità complessiva del militare dovesse essere calcolata ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. n. 243 del 2006, non già degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, che prevedono anche l'incidenza del danno biologico e di quello morale. Il Giudice, tuttavia, richiamandosi alle conclusioni del proprio ausiliare, non poteva sapere che nel decorso inverno la Corte di Cassazione, collimando con le indicazioni fornite nel corso del giudizio dal ricorrente, avrebbe statuito proprio questo, esprimendosi a Sezioni Unite con un poker di sentenze (ex plurimis Cass. SS.UU. 6214 - 6217/2022, in data 24.02.2022). Per tale motivo, al punto 56, ha concluso che "(…) Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e devono essere riconosciuti al ricorrente i seguenti benefici: a) la speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004) in ragione dei una invalidità complessiva pari al 60%; b) lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 (art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004) e l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della L. n. 407 del 1998, nell'importo di Euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della L. 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo); c) le provvidenze previste dalla L. n. 206 del 2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (perequazione automatica per gli assegni vitalizi) (…)", disponendo di conseguenza in tal senso nelle conclusioni. A tal riguardo, si evidenzia che l'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009, non già dell'art. 5 del D.P.R. n. 243 del 2006, ovvero la determinazione della predetta invalidità complessiva secondo l'incidenza anche del danno biologico e di quello morale, che devono andarsi a combinare nella formula unitamente all'invalidità permanenteIC=DB+DM +(solo se favorevole IP-DB), è stata ratificata da un poker di sentenze emesse in forma speculare dalla Suprema Corte, che sull'argomento si è espressa a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 6214, 6215, 6216 e 6217/2022, in data 24.2.2022), e si è ripetuta, asseverando le proprie conclusioni, anche successivamente (Cass. L. n. 17434 del 2022, in data 30 maggio 2022). Le predette statuizioni non hanno fatto altro che convalidare l'illegittimità dell'impugnata sentenza limitatamente a questo singolo argomento, avendo gli E. ritenuto necessario affermare "(…) i seguenti principi di diritto: - "All'art. 6, comma 1, della L. n. 206 del 2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge". - "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009" (…)". Ecco la motivazione per la quale la quantificazione dell'invalidità complessiva del V. forma, di fatto, l'unico motivo di gravame incidentale. Al riguardo, si conferma la percentualizzazione così come effettuata in sede di consulenza tecnica d'ufficio relativamente ai parametri dell'invalidità permanente (60%) e del danno biologico (25%), con i quali deve obbligatoriamente combinarsi, tuttavia, l'ingiustificatamente estromesso valore del danno morale, da attribuirsi nella misura massima di 2/3 del danno biologico (16%), così come prescritto dall'art. 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 (Ex plurimis Corte di seconde cure di Perugia, con la sentenza nr. 33/2020 e Corte d'Appello di Campobasso nr. 50/2020). Coniugando detti parametri nella citata formula IC = DB + DM + solo se positivo (IP-DB) e considerato un valore del DM pari ai 2/3 del Danno Biologico, si giungerebbe alla seguente valutazione dell'invalidità complessiva: IC = 25% + 16% + (60% - 25%) = 41% + 35% = 76%. Premesso che tale percentuale è di poco inferiore a quella richiesta e paventata con il ricorso introduttivo di primo grado, v'è da dire che è stata presa a riferimento la percentuale massima del danno morale (pari a 2/3 del danno biologico) in quanto maggiormente attagliata al caso di specie, in virtù sia della menomazione subita, sia dell'aspettativa di vita limitata (basti pensare ai controlli cui ancor oggi il V. deve sottoporsi - con prognosi invalidante quoad valetudinem e prognosi dubbia quoad vitam -) e, infine, dell'età del medesimo "(…) età in cui si deve tenere conto oltre che dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo anche della lesione della dignità della persona (…)". Per tali motivi la predetta stima "(…) dev'essere considerata in misura adeguata e proporzionata se non attribuita nella misura massima (…)" (Parere del Consiglio di Stato nr. Affare 7572/2012 e 3705/2013, reso nell'Adunanza della Sezione I del 14.10.2015, pubblicato in data 3.12.2015)".

5. Occorre premettere che le critiche alla perizia disposta dal Tribunale sono ammissibili anche se proposte per la prima volta in appello, essendo peraltro basate su letteratura scientifica e precedenti giurisprudenziali di segno contrario; cfr. in tal senso Cass. Sez. L., Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020, secondo cui "In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare,sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado".

6. Tanto puntualizzato, dagli accertamenti compiuti dal perito nominato nel presente grado, dr. M., le cui conclusioni sono da condividere in quanto immuni da errori e vizi logici, è emerso che "…OMISSIS nelle missioni all'estero nei teatri bellici dei B. ed anche in Italia (Poligono militare interforze di Salto di Quirra) al seguito dei Nuclei Specializzati E.O.D. del Genio Militare dell'esercito e con gli artificieri o in autocolonne militari a bordo dell'autoambulanza, sia stato esposto ad ambiente contaminato dall'uso di munizionamento speciale e dall'esplosione sia pure pregressa di ordigni ad alto potenziale contenenti U.I., nonché ad idrocarburi e sostanze tossiche e cancerogene presenti quali inquinanti ambientali, tutti fattori di rischio per la patologia neoplastica sofferta.

Ciò rende ragione del fatto che nella etiologia del carcinoma gastrico manifestatosi nel periziato, emerge franca compatibilità con l'esposizione al rischio lavorativo derivante dal servizio prestato in K. e A., sia pure in base al criterio del più probabile che non. Risulta perciò evidente che la predetta attività lavorativa, con particolare riferimento alle missioni svolte dal periziato in ambiente bellico nei B., ha comportato l'esposizione alla inalazione, alla ingestione attraverso le mani contaminate dal contatto con il suolo o attraverso la catena alimentare (cibi ed in particolare acqua) di polveri e sostanze che, con alta probabilità, sono da ritenere responsabili dell'insorgenza del carcinoma gastrico diagnosticatogli nel 2015 e per il quale venne sottoposto a gastroresezione; così potendosi attribuire con ragionevole certezza o quantomeno alta probabilità la genesi lavorativa - per come sopra precisata - di tale malattia.

Le particolari condizioni ambientali e operative in cui venne utilizzato il V., con particolare riferimento alle operazioni in Kosovo ed Albani ad intervalli di tempo dal 2003 al 2007, con la esposizione alle polveri contaminati da nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalla esplosione di materiale bellico e ad altre sostanze cancerogene, possono essere considerate la causa o la concausa efficiente e determinante della suddetta neoplasia, facendo sì che al Sig. OMISSIS debba riconoscersi, quantomeno con criterio probabilistico, lo status di equiparato alle vittime del dovere".

7. L'esperto, peraltro, rispondendo in modo esauriente ai rilievi critici della difesa dei Ministeri appellanti, ha puntualizzato che "… tutti i criteri di giudizio per la valutazione del rapporto di causalità (cronologico, quali-quantitativo, modale, della continuità fenomenica e di esclusione), contrariamente a quanto sostiene il ctp e già provato in perizia, concordano e convergono verso una conclusione univoca affermativa del rapporto causale esistente tra l'esposizione nei B. a rischio neoplasia e la malattia sofferta dal periziato. D'altro canto, non esistono dati scientifici/epidemiologici che possano correlare esattamente il periodo/durata di esposizione ai fattori nocivi e cancerogeni alla neoplasia gastrica riportata dal V. a seguito dei fatti per cui è causa. E inoltre è pacifico che ogni organismo umano può reagire diversamente allastessa noxa patogena, tenuto altresì presente che il V. era in precedenza affetto da "note di gastroduodenite", della quale era già stato riconosciuto dalla CMO di Messina e dal CVCS di Roma l'aggravamento/interdipendenza per correlazione eziopatogenetica con l'adenocarcinoma gastrico; considerato anche che il tempo di esposizione al rischio di contrarre la neoplasia come pure gli effetti sulla etiopatogenesi della stessa sono del tutto diversi e soggettivi, variando anche in rapporto alla meiopragia gastrica del paziente che li subisce, per cui è evidente che ogni tentativo della mancanza di correlazione fattore causale/esposizione al rischio neoplasia…, risulta aleatorio non potendosi assolutamente escludere, contrariamente a quanto asserito dal ctp, che il K gastrico sofferto dal periziato sia stato contratto con le modalità descritte in perizia.

Quindi, con criterio di alta probabilità ovvero del più probabile che non, bisogna riconoscere che l'esposizione a nanoparticelle ed altri agenti inquinanti abbia etiologicamente cagionato il K gastrico sofferto dal V., in assenza peraltro dell'esposizione ad ulteriori agenti nocivi, non emersa all'attuale indagine medico-legale. Il ctp afferma poi "… né può ritenersi che la presenza di dette nanoparticelle in un tessuto neoplastico sia la causa piuttosto che una semplice coesistenza …".

Tale affermazione, avuto riguardo per la vicenda clinica di cui si discute e per quanto documentato in atti e argomentato, appare quantomeno azzardata se non del tutto fuori luogo, considerato invece che risulta ineludibile dover affermare che tale comprovata presenza di nanoparticelle nel tessuto neoplastico è ovviamente la prova provata ed ineluttabile della etiologia da nanoparticelle della neoplasia gastrica…".

8. Acclarata l'esistenza del nesso causale, occorre procedere alla disamina della questione della quantificazione del grado di invalidità complessiva cui commisurare i benefici riconosciuti in sentenza.

Va detto che l'appellante incidentale ha criticato la sentenza di primo grado, perché ha omesso di fare applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 ai fini della quantificazione suddetta. L'impostazione della difesa del sig. V. è condivisibile poiché conforme al recente orientamento della Corte di Cassazione, a sezioni unite, secondo cui "In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della L. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009" (Cass., sez. UU, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022).

9. Orbene, il perito, nella relazione integrativa depositata a seguito dei rilievi critici del ctp del sig. V., partendo dal danno biologico nella misura del 25%, specifica che, applicando, per la quantificazione dell'invalidità complessiva, i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181 del 2009 (e dunque la formula matematica richiamata dal ctp del sig. V.), si ottiene:

Invalidità Complessiva = danno biologico 25% + 8% (danno morale pari ad 1/3 del danno biolog.) + (IP 25% - DB 25%) = 33%

In particolare, secondo le condivisibili argomentazioni del perito dr. M., si deve applicare, per il danno morale, la percentuale di 1/3 (e non il valore massimo di 2/3 invocato dall'appellante incidentale) perché "V.... presenta gli esiti di gastroresezione subtotale per una neoplasia intramucosa gastrica, non invasiva, a prognosi altamente favorevole in base alla stadiazione post-operatoria, che ha condizionato minimamente la funzione digestiva, come documentato dalle buone condizioni generali e dallo stato nutrizionale del periziato".

In definitiva, l'invalidità complessiva si ottiene applicando la seguente formula:

IC = 25% + 8% + (60% - 25%) = 33% + 35% = 68%

10. In conclusione, l'appello principale va respinto e, in parziale accoglimento di quello incidentale, la sentenza va riformata in parte, dichiarando che i benefici accordati in sentenza vanno computati sulla scorta di un'invalidità complessiva pari al 68%. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I Ministeri soccombenti devono altresì farsi carico delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.


P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Economia e Finanze, con ricorso in data 21 dicembre 2021, nonché sull'appello incidentale proposto da OMISSIS, con memoria depositata il 28 dicembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 600/2021, resa in data 22 novembre 2021, così provvede:

1. rigetta l'appello principale;

2. accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara che i benefici riconosciuti in sentenza vanno computati sulla scorta di un'invalidità complessiva pari al 68%;

3. conferma nel resto;

4. condanna gli appellanti, in solido tra loro ed in parti eguali, alla rifusione a OMISSIS, delle spese del grado di lite, che liquida in Euro 5000,00, oltre accessori come per legge dovuti;

5. pone a carico dei Ministeri appellanti le spese di ctu liquidate come da separato decreto;

6. dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, dagli appellanti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 28 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2023.


Nessun commento: