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lunedì 8 gennaio 2024

Cassazione 2024-Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale

 

Cassazione 2024-Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale



Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09/11/2023) 02-01-2024, n. 12 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA PENALE 

Composta da: 

Dott. RAMACCI Luca -Presidente - 

Dott. PAZIENZA Vittorio 

Dott. SCARCELLA Alessio 

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria 

Dott. MAGRO Maria Beatrice -Relatore - 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso 

proposto da: 

OMISSIS nato a Ca. il (Omissis) 

avverso l'ordinanza del 18/03/2023 del GIP TRIBUINALE di NAPOLI 

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; 

lette le conclusioni del PG. dottoressa Paola MASTROBERARDINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 

Svolgimento del processo 

1. OMISSIS ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Napoli con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le competizioni sportive di calcio e pallacanestro per anni cinque, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, in cui disputa la squadra di calcio del Napoli e dalla Nazionale italiana per anni cinque. 

1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 16/03/2023, alle ore 17, 10, che la richiesta del Pm è stata depositata il 17/03/2023 alle ore 13,40, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 18/03/2023 ad orario imprecisato. Non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all'interessato per l'adozione di quello di convalida, con la conseguente eccessiva ed indebita compressione del tempo concesso all'interessato per depositare memorie difensive. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, impone una decisione rescindente. 

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare su Ila congruità della durata, posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile. 

2.3. Con terzo motivo, deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della doppia previsione dell'obbligo di presentazione presso le autorità di polizia e di firma per la durata di anni cinque, prima e nel corso di ogni incontro agonistico, per due volte per le partite della squadra del Napoli in casa e in trasferta, e una sola volta se gli incontri si svolgono fuori dalla Regione Campania. 

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 

Motivi della decisione 

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 

Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento cli questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n.15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, 11. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Si richiama in tal senso il dictum di Sez. U,n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari. 

1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 16/03/2023, alle ore17,10, la richiesta del Pm è stata depositata il 17/03/2023 alle ore13,40, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 18/03/2023 ad orario imprecisato, in quanto reca solamente la data in cui il giudice ha convalidato il provvedimento, cosicché non risulta sia stato osservato il termine minimo delle 48ore: da qui la nullità exart.178, lett.c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Non risulta altrimenti possibile ricavare dagli atti che il Giudice abbia rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del DASPO. 

2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 16/03/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli. 

Così deciso all'udienza del 9 novembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2024. 


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