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lunedì 8 gennaio 2024

Cassazione 2024-Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti

 Cassazione 2024-Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti


Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21/11/2023) 02-01-2024, n. 23 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta da: 

DOVERE Salvatore - Presidente - 

MICCICHE' Loredana - Relatore - 

DANIELE Cenci - Consigliere - 

RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere - 

CIRESE Marina - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

PROCURATORE GENERALE presso Corte D'Appello Di Brescia 

nel procedimento a carico di: 

OMISSIS, nato il (omissis); 

avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA. 

Udita la relazione svolta dal Consigliere Miccichè Loredana; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 

Svolgimento del processo 

1. Il procuratore presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia che, nel definire il processo a carico di OMISSIS per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, secondo comma, lett. c) e 186 comma 2 sexies CdS aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata inferiore al minimo di legge (mesi sei anziché nella cornice ricompresa tra uno e due anni). Inoltre, non era stato disposto il raddoppio della sanzione, trattandosi di veicolo di proprietà di terzi. 

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Al OMISSIS è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c) e 186 comma 2 sexies CdS, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo fissato nel minimo in anni uno. Risulta inoltre dal capo di imputazione (e di ciò dà atto il PG nella requisitoria scritta) che il veicolo condotto dall'imputata era intestato a terzi: in tale ipotesi, la norma sopra citata prevede che la durata della disposta sospensione della patente di guida venga raddoppiata. E' stata dunque applicata una pena inferiore al minimo previsto dalla legge. 

4. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, potendosi procedere alla rideterminazione della pena nella misura del minimo edittale (e cioè in anni uno raddoppiati in complessivi anni due), posto che il giudice di merito aveva fissato la sanzione accessoria nella misura minima. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in due anni. 

Così deciso in Roma il 21 novembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2024. 


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