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T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 20/09/2024) 22-10-2024, n. 18315
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13740 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale Militare, Stato Maggiore Aeronautica, Stato Maggiore Dell'Esercito, non costituiti in giudizio;
per l''accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell''indennità di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926, n. 941, senza la detrazione di una somma corrispondente alle voci "meals and miscellaneus", illegittimamente disposta dal Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri;
e per la condanna
dell''Amministrazione convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle predette somme, illegittimamente trattenute o comunque loro negate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Gli odierni ricorrenti, tutti -OMISSIS-, hanno preso parte alla missione internazionale denominata United Nations Interim Force in Lebanon (di seguito UNIFIL), attuata in esecuzione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. 425 del 19 marzo 1978 ( e di successive risoluzioni di proroga) a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele nel marzo 1978, al fine di verificare il ritiro delle truppe ebraiche, ripristinare la pace e la sicurezza internazionali ed assistere il governo libanese nel ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.
I ricorrenti hanno fruito di alloggio (accomodation) presso il Quartier generale UNIFIL a Naqoura, ma lamentano che l'indennità giornaliera di cui al R.D. n. 941 del 1926 non è stata loro elargita nella prescritta misura del 98% perchè l'Amministrazione italiana ha detratto l'ammontare dell'indennità di missione "meals and miscellaneus" corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall'O.N.U. e avente natura sostitutiva di vitto e spese varie (meals and miscellaneus).
Esponevano, nell'unico composito (in VII sottopragrafi) motivo, i ricorrenti che le norme di finanziamento e di proroga della missione internazionale stabilivano tutte che " al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli Organismi internazionali : a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL".
Deduceva allora il ricorso che l'indennità "meals and miscellaneus" non poteva dirsi corrisposta dall'ONU allo stesso titolo di quella di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926, n. 941.
La funzione di quest'ultima, come interpretata autenticamente dall'art. 39-vicies semel, comma 39, del D.L. n. 273 del 2005, era infatti di trattamento economico accessorio erogato "per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario" il che la rendeva non assimilabile a quella internazionale mirata a indennizzare le spese legate ai pasti (meals) e quelle "relative agli spostamenti locali, vestiario, costo delle comunicazioni private, per la fornitura di generi d'importazione non disponibili nel Paese di assegnazione per il servizio, per la protezione individuale, per spostamenti e comunicazioni individuali, nonché per compensare il rischio derivante dalla partecipazione alla missione"( miscellaneus).
I ricorrenti invocavano poi a sostegno delle loro ragioni la giurisprudenza favorevole delineatasi all'epoca (2018) del ricorso, sia in primo grado (ex plurimis: TAR Lazio sentt. nn. 12154/2017, 2300/2015) che in secondo, ancorchè solo in sede cautelare, (ex plurimis: CdS ordin. nn. 2652/2015; 2660/2015) con riguardo alla similare problematica della decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall'Unione Europea dai partecipanti alla missione E..
L'Amministrazione si costituiva in un primo momento con foglio dell'Avvocatura.
In prosieguo del giudizio i ricorrenti, in data 14.4.2022 confermavano interesse alla definizione del ricorso, ribadita in data 4.4.2024 con deposito di istanza di fissazione ai sensi dell'art. 82 CPA.
Di seguito, dopo ordinanza istruttoria, l'Amministrazione depositava documenti e ampia relazione.
Nelle sue difese l'Amministrazione sollevava una preliminare questione di incompetenza territoriale relativamente ad alcuni dei ricorrenti (-OMISSIS-) le cui sedi di servizio, alla data di proposizione del gravame, erano esterne alla circoscrizione territoriale del T.A.R. Lazio. Sollevava poi un'eccezione ex art. 2948, n. 4 su tutti i pretesi emolumenti relativi all'arco temporale 2008 - 2018 per i quali fosse maturata la prescrizione quinquennale al momento della loro prima rivendicazione e contestava, quindi, i presupposti del ricorso sostenendo la coincidenza di funzioni tra l'indennità di missione e quella "meals and miscellaneus" ed affermando inoltre come l'indennità di missione prevista dalla legge italiana avesse "carattere omnicomprensivo". Evidenziava poi come il Consiglio di Stato avesse riformato in appello tutte le sentenze di primo grado invocate a loro sostegno dai ricorrenti.
Replicavano con memoria gli istanti in vista dell'udienza straordinaria fissata per la trattazione al 20 settembre 2024, insistendo nella non sovrapponibilità delle due indennità.
All'udienza fissata la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Può preliminarmente superarsi l'eccezione di incompetenza territoriale per alcuni dei ricorrenti, i quali agiscono tutti collettivamente contestando sostanzialmente l'unitaria decisione del Centro stipendiale dell'Arma, con i relativi ulteriori atti generali presupposti e conseguenziali, di negare il diritto all'indennità con effetti paritetici verso una pluralità indeterminata di soggetti distribuiti sull'intero territorio.
Ciò posto il ricorso va respinto nei termini di cui in seguito.
È fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione in ordine a parte delle indennità rivendicate.
Le pretese dei ricorrenti hanno natura retributiva periodica e, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., prescrizione ad orizzonte quinquennale decorrente sin dal giorno di teorica maturazione delle indennità, trattandosi di un rapporto di impiego assistito dalla garanzia della c.d. stabilità reale del posto di lavoro.
Ne consegue la prescrizione del diritto alle indennità richieste in relazione alle prestazioni espletate in periodo anteriore al quinquennio antecedente all'istanza interruttiva dell' 8 settembre 2017.
La domanda di riconoscimento del diritto alle indennità è comunque integralmente infondata.
Convince il Collegio l'opzione interpretativa del quadro normativo che attribuisce natura omnicomprensiva all'indennità di cui all'art. 1 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, come interpretato dall' art. 39-vicessemel, comma 39 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, vista l'ampia formulazione ("compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario") chiaramente rivolta a ricomprendere all'interno dell'indennità tutti i possibili disagi conseguenti all'espletamento all'estero, in particolari contesti, della prestazione di lavoro, formula che-soprattutto attraverso l'omnicomprensiva locuzione "disagi e rischi"- risulta di perimetro logico e sintattico atto a ricomprendere la definizione della componente miscellaneus erogata dall'ONU, comprensiva di "spostamenti locali, vestiario, costo delle comunicazioni private, per la fornitura di generi d'importazione non disponibili nel Paese di assegnazione per il servizio, per la protezione individuale, per spostamenti e comunicazioni individuali, nonché per compensare il rischio derivante dalla partecipazione alla missione"
Non si può pertanto predicare all'indennità "meals and miscellaneus" un diverso titolo di corresponsione rispetto a quella già spettante ex art. 1 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941 ai militari in missione.
In questa direzione, del resto, si è consolidata una chiara giurisprudenza del Giudice d'appello e di nomofilachia amministrativa (v.si ex plurimis CdS sent. n. 934/2020, n. 936/2020 e 966/2020) che, nell'ambito dei contenziosi in materia di indennità per la missione all'estero E. in Kosovo, ha respinto doglianze analoghe a quelle in esame, riformando quella giurisprudenza di primo grado di diverso segno che era stata ampiamente richiamata dai ricorrenti a fondamento delle loro pretese nell'atto introduttivo.
L'alto Consesso in particolare ha precisato che "9.3. Siffatto carattere ex lege omnicomprensivo osta naturaliter alla contestuale percezione di un'altra voce indennitaria, da cui deriverebbe una sostanziale locupletazione dell'interessato, che verrebbe ad essere indennizzato due volte per la medesima tipologia di disagi (quelli che si incontrano nella prestazione dell'attività lavorativa all'estero).
10. Questa conclusione di carattere logico-sistematico trova, peraltro, un preciso aggancio testuale: invero, tutte le disposizioni normative succedutesi dal 2008 sino all'attuale riforma di settore (art. 4 D.L. n. 8 del 2008 convertito con L. n. 45 del 2008; art. 3 L. n. 108 del 2009; art. 5 L. n. 145 del 2016 che, per l'appunto, reca la nuova disciplina organica della partecipazione dell'Italia a missioni all'estero) stabiliscono che, dall'ammontare dell'indennità de qua, debbano detrarsi "eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali".
10.1. La locuzione "allo stesso titolo" fa, con ogni ragionevolezza, riferimento al fatto oggettivo della prestazione del lavoro all'estero (ovvero, altrimenti detto, all'invio in missione prolungata all'estero), quale fattore temporaneamente novativo delle concrete modalità di esplicazione del rapporto di impiego (o, comunque, di servizio) da cui conseguono, in capo al lavoratore, tutta una serie di difficoltà, disagi e spese.
10.2. Del resto, in termini tecnico-giuridici il "titolo" per cui si percepisce l'indennità di missione è, appunto, l'invio in missione, inteso quale fatto storico che fonda il diritto all'erogazione del trattamento suppletivo." (v.si CdS n.936/2020)
Conclusivamente il ricorso va respinto, con reiezione delle domande per infondatezza e, in parte, anche per intervenuta prescrizione.
Le spese, considerate le oscillazioni interpretative registratesi nel corso della vicenda giudiziaria, possono essere compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
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