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domenica 27 ottobre 2024

Cassazione 2024-Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12-12-2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28-1-2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9-12-2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11-2-2021, Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8-6-2023, Kanaychev non masso e Sez. 4 n. del 23-1-2024, Skrzyszewski, non mass.,) hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015.

 


Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10/07/2024) 27-08-2024, n. 33127 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta da: 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente 

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere 

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Relatore 

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere 

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

A.A. nato a G il (Omissis) 

avverso la sentenza del 27-03-2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 

Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 D.L. 137-2020 conv. dalla L. n. 176-2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sosto Proc. gen. Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. Stefano Tizzani per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. 

Svolgimento del processo 

1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente A.A., con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, il 6 aprile 2023, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, sostituendo la pena con quella del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di G per la durata di mesi quattro e giorni dieci in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada (l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna e, precisamente, alle ore 04,50 circa, mentre la contestata di cui al comma 2-bis dell'avere causato il sinistro è stata esclusa già dal giudice di prime cure sul rilievo che il sinistro è stato provocato dall'altro automobilista), per essersi posto alla guida del veicolo modo Mini Cooper, tg. Compilata scheda (Omissis) in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,33 g-l alla prima prova e 1,28 g-l alla seconda prova. A C in data 19.8.2018 

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il A.A., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. 

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge laddove la Corte territoriale, come sollecitata dal difensore con la memoria depositata il 20.3.2024, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'imputazione in quanto alla data della pronuncia (27.3.2024) era decorso il termine massimo di prescrizione, spirato il 19.8.2013, non potendo trovare applicazione nel caso che ci occupa la disciplina di cui all'art. 161-bis cod. proc. pen. di nuova introduzione. 

La causa di estinzione del reato - sottolinea il ricorrente - era intervenuta prima del decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 23.2.2024. 

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in ragione della nullità del decreto di citazione a giudizio in appello ai sensi del novellato art. 601, comma 5, cod. proc. pen., come pure richiesto con la già citata memoria difensiva del 20.3.2024. 

Il ricorrente fa presente di essere a conoscenza di decisioni contrastanti sul punto, ma di condividere l'orientamento espresso dalle sentenze 49644-2023 e 48056-2023 in base al quale il nuovo termine a comparire di 40 giorni di cui al novellato art. 601, comma 3 cod. proc. pen. è vigente e decorre dal 30.12.2022 sulla base del combinato disposto del D.Lgs. 150-2022, dell'art. 16, comma 1, del D.L. 228-2021 nonché in applicazione del disposto di cui all'art. 6 del D.L. n. 162-2022 convertito con modificazioni in legge 199-2022. Pertanto, il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 23.2.2024 e notificato in data 26.2.2024 con fissazione dell'udienza per il 27.3.2024 è nullo ex art. 601 cod. proc. pen. per inosservanza del nuovo termine minimo a comparire di giorni 40, nullità di carattere generale, ex articolo 178, lettera c), e 180 cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio, e dedotta dalla difesa prima della deliberazione della sentenza di appello con la memoria di replica depositata in data 20.03 .2024. 

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione agli specifici motivi di appello nn. 1 e 2 e a quanto specificato con la memoria di replica 20.03.2024. 

Soprattutto con quest'ultima il difensore ricorda di avere sollevato in via preliminare la questione, rilevabile d'ufficio, della nullità del decreto di citazione del giudizio di appello per mancato rispetto del nuovo termine a comparire di 40 giorni. 

Su tale rilievo si lamenta che la Corte territoriale nulla motivi. Con la medesima memoria, la difesa sollevava altresì la questione, rileva bile d'ufficio, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E anche su tale rilievo la Corte nulla motiva. 

Infine, nel merito, con la medesima memoria la difesa replicava alle conclusioni del Procuratore Generale sottolineando la non applicabilità al caso concreto del precedente giurisprudenziale citato di cui alla sentenza 46841-2021, dovendosi ritenere assolto dalla difesa nel corso del dibattimento l'onere di allegazione rispetto ai legittimi dubbi sulla regolarità della certificazione di omologazione del modello di alcoltest Drager Safety 71 10-MK3 utilizzato per gli accertamenti sulla persona del A.A. La Corte territoriale anche in questo caso - ci si duole ¬ avrebbe omesso di confrontarsi compiutamente sul punto, non essendo contestato dalla difesa il buon funzionamento in concreto dell'apparecchio, quanto l'inutilizzabilità degli esiti in virtù della irregolarità della certificazione di omologazione ai sensi degli artt. 379 e 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Irregolarità della certificazione di omologazione per il modello di alcoltest utilizzato (modello Drager Safety 711 OIMK3) dichiarata dal Giudice del Tribunale di Bologna come da sentenza n. 1088 del 20.05.2020 prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado (come da verbale d'udienza 06.04.2024 di cui si chiede la trasmissione ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, norme di atto c.p.p.). 

Su tale rilievo, inerente appunto non il buon funzionamento dell'apparecchio, ma la regolarità della certificazione di omologazione e del rispetto del Regolamento di attuazione del codice della strada per tale modello di etilometro, la Corte nulla motiva. 

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 

3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 

Motivi della decisione 

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che non è maturata la prescrizione della contravvenzione per cui si procede, né prima della pronuncia impugnata, come opina il ricorrente, né dopo, con il decorso del tempo successivo alla pronuncia della sentenza di appello. 

Ed invero, il reato contravvenzionale di cui all'imputazione è stato commesso il 19-8-2018 per cui trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.l03 in base alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ossia nel caso in esame dal 6 aprile 2023, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 27 marzo 2024, per un periodo complessivo di undici mesi e ventuno giorni. 

Ed invero, pur essendo a conoscenza del non condivisibile ed opposto orientamento espresso da Sez.3, n. 18873 del 27-02-2024, Campanella, di cui si dirà in seguito, il Collegio ritiene di aderire e rafforzare l'orientamento ripetutamente espresso da questa Corte (cfr. Sez.4. n. 24579 del 21-05-2024, Randazzo, non mass.; Sez.4 n. 24570 del 14-5-2024, Urso, non mass.; Sez. 1. n. 23879 del 5-3-2024, Durak, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20-2-2024, Cantaffa, non mass., Sez. 1. n. 23531 del 02-02-2024, Cuccu, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 24-01-2024, Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. n. 2629 del 29-09-2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 -01; Sez. 4, n. 39170 del 28-06-2023, Guerzoni non mass.; vedasi anche Sez. 7 nn. 6674-2024, Fina; 9567-2024, Longhi; 11919-2024, Montalbano; 11918-2024, Di Bella; 12594-2024, Savallo; 15729-2024, De Vizzi; 24231-2024, Samoila). 

La c.d. legge Orlando, com'è noto, aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. proc. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. 

L'art. 159, comma 2, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge suindicata, era stato riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge Bonafede), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. 

L'art. 159, comma 2, cod. pen. è stato, infine, definitivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 (la c.d. Riforma Cartabia), che ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto all'art. 344-bis cod. proc. pen., solo per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 (ai sensi dell'art.2, comma 3, l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen. 

2.1. Orbene, Sez. 4, n. 39170 del 28-06-2023, Guerzoni, in motivazione, ha condivisibilmente ritenuto l'operatività dell'art. 159, comma 2, cod. pen., così come modificato dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, quale disciplina più favorevole sia rispetto alla disciplina introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, con l'art. 1, comma 1 lett. e) n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3, successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1 lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, sia rispetto alla disciplina introdotta con quest'ultima legge (c.d. riforma Cartabia). 

Va chiarito, ad avviso del Collegio, che dall'effetto abrogativo della norma da ultimo citata non potrebbe derivare l'ultrattività della disciplina previgente la legge n. 103-2017 (c.d. legge ex Cirielli) in quanto l'art. 159, comma 2, cod. pen. abrogato non è la disposizione introdotta con la c.d. legge Orlando n. 103-2017 ma la disposizione che l'aveva modificata, introdotta con la C.d. legge Bonafede n. 3-2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. 

Da ciò consegue che, per i fatti commessi nel vigore della legge Orlando, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, il criterio di prevalenza della legge più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo previsto dall'art. 2, corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103-2017. 

Ritiene il Collegio che l'art. 161-bis cod. proc. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, è certamente norma meno favorevole rispetto al regime di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge Orlando; tale nuova disposizione è strettamente collegata sia all'effetto abrogativo dell'art.159, comma 2, cod. pen. introdotto dalla legge Bonafede sia al regime dell'improcedibilità dettato dall'art. 344-bis cod. proc. pen. con riguardo ai reati commessi dal 1 gennaio 2020. 

Si è, dunque, al cospetto di un fenomeno di successione di leggi penali specificamente relativo all'incidenza sul decorso del termine di prescrizione della pronuncia della sentenza di primo grado che vede, come termini di paragone, l'art.159, comma 2, cod. pen. introdotto con legge n. 103-2017, e l'art.161-bis cod. pen., introdotto con legge n. 134-2021. 

Il Collegio condivide, dunque, l'orientamento sposato anche dalla sentenza Sez. 1 n. 2629 del 29-09-2023, dep. 2024, Falco, in cui si è ritenuto, sulla base della natura sostanziale delle disposizioni che incidono sul decorso del tempo di prescrizione dei reati (Corte Cost. sentenza n. 278 del 2020), che la disciplina dettata dalla legge n. 103-2017 (c.d. riforma Orlando) trovi applicazione ai fatti commessi dall'entrata in vigore di tale legge, ossia dal 3 agosto 2017, sino alla data in cui la legge Orlando non era più vigente, ossia il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. in quanto più favorevole rispetto alla disciplina dettata dall'art. 161-bis cod. pen. 

Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare, come già chiarito in precedenti pronunce: a. per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli); per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge; per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134-2021 e sostituita con l'art. 161-bis cod. pen. (c.d. riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge. 

2.2. Come si anticipava, il Collegio non condivide e, dunque, non può aderire al diverso orientamento espresso da Sez. 3, n. 18873 del 27-02-2024, Campanella, Rv. 286436 -01 in cui si è, invece, ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103-2017, in quanto abrogata dalla legge n. 134-2021, abbia fatto rivivere la disciplina previgente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. in quanto più favorevole (c.d. legge ex Cirielli). 

Si ritiene, infatti, che tale impostazione non abbia considerato che l'abrogazione dell'art. 159, commi 2 e 4, cod. pen. esplicitamente prevista dalla legge n. 134-2021 non ha ad oggetto la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103-2017 bensì l'art. 159, comma 2, cod. pen. come sostituito dalla disposizione dell'art. 1 legge n. 3-2019, ossia la disposizione che aveva previsto che il termine di prescrizione rimanesse sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definiva il giudizio. 

Tale orientamento ermeneutico sembra, in particolare, trascurare che all'abrogazione di tale specifica disposizione si è affiancata l'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., in forza del quale la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, comporta non più la sospensione ma la definitiva cessazione del corso della prescrizione. Ed essendo pacifico che quest'ultima disposizione sia meno favorevole rispetto a quella disciplinata dalla legge Orlando, l'effetto abrogativo non può essere considerato separatamente dalla definitiva cessazione del corso della prescrizione in quanto nella comparazione di due discipline va individuata la norma più favorevole in concreto previa comparazione dei due sistemi in astratto, non essendo consentita l'applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato ma occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 26801 del 17-04-2014, Cappetti, Rv. 260228-01; Sez. 5, n. 43343 del 05-10-2010, Poi, Rv. 248783 -01). 

In definitiva, ritiene il Collegio che la disciplina della prescrizione introdotta dalla C.d. legge Orlando sia più favorevole rispetto alla disciplina sopravvenuta che, pur avendo abrogato la sospensione del corso della prescrizione, ne ha tuttavia contemporaneamente introdotto la cessazione definitiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, prevedendo il regime della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo esclusivamente ed espressamente per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. 

3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. 

La questione con la quale si deduce la nullità del decreto di citazione in appello per violazione del termine a comparire ritenendosi applicabile l'art. 601, comma 3 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 27-06-24 nel procedimento n. 35543-2023 ric. Hassan Nafi di cui allo stato si conosce la sola notizia di decisione. 

Al Supremo Collegio, al fine di dirimere il contrasto incorso tra le sezioni semplici ricordato dal ricorrente, era stato chiesto se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, fosse applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024. 

Ebbene, ha prevalso l'orientamento secondo il quale l'art. 601, come riformato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, deve ritenersi applicabile solo alle impugnazioni proposte a partire dal 1 luglio 2024, in quanto sussiste una "stretta correlazione" tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni (così in precedenza Sez. 2, n. 7990 del 31-01-2024, Monaco, Rv. 286003 -01; Sez. 5, n. 5347 del 02-02-2024, Pedata, Rv. 285912) 

4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. 

Il ricorrente ritiene che con l'atto di appello aveva introdotto elementi per dubitare del buon funzionamento dell'etilometro con cui era stato controllato il A.A. sul rilievo che i risultati ottenuti con lo stesso modello di etilometro erano stati ritenuti inattendibili con altra sentenza di merito del Tribunale di Bologna n. 1088 del 20.5.2020. 

Il tema devoluto era nel senso che, ancorché il verbale di accertamento urgente che riportava il numero di matricola dell'etilometro lo indicasse come "debitamente omologato" non c'erano ulteriori dati conoscitivi di tale omologazione. 

Con tutta evidenza il devoluto - che poteva solo essere meglio specificato con la successiva memoria (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20-11-2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf. Sez. 1, n. 46950 del 2-11-2004, Sisic, Rv. 230281)- era in tal senso e la Corte territoriale (pagg. 3¬4) ha fornito una risposta operando un buon governo dei principi di legittimità richiamati avendo già il giudice di primo grado, con puntuale ed adeguata motivazione, chiarito la non rilevanza del precedente di merito citato dalla difesa in quanto attinente ad una vicenda nella quale erano emerse specifiche ragioni per ritenere il malfunzionamento dello strumento di misurazione, circostanza non verificatasi invece nel caso in esame. 

Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12-12-2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28-1-2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9-12-2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11-2-2021, Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8-6-2023, Kanaychev non masso e Sez. 4 n. del 23-1-2024, Skrzyszewski, non mass.,) hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015. 

Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6-6-2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12-12-2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. 

Peraltro, come evidenziato dai giudici di merito lo stato di alterazione del A.A. risultava comunque corroborato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l'alito vinoso e lo stato di agitazione non essendovi dunque dubbi in punto di responsabilità. 

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2024 


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