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domenica 27 ottobre 2024

Cassazione 2024-la Corte d'Appello di .., in riforma della decisione resa dal Tribunale di .., rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti del Ministero della Difesa, avente ad oggetto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra l'istante ed il Ministero in forza di convenzioni per l'incarico di docenza presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di .. a far data dal luglio 1998, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate e della maggior somma dovuta a titolo di TFR;

 




Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 25/09/2024) 23-10-2024, n. 27501 

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente 

Dott. DE MARINIS Nicola - Rel. Consigliere 

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere 

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere 

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso 13387-OMISSIS proposto da: 

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA,   presso lo studio dell'avvocato  

- ricorrente - 

contro 

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1132/2018 della CORTE D'APPELLO di OMISSIS, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 2844/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. 

Svolgimento del processo 

che, con sentenza del 17 aprile OMISSIS, la Corte d'Appello di OMISSIS, in riforma della decisione resa dal Tribunale di OMISSIS, rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti del Ministero della Difesa, avente ad oggetto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra l'istante ed il Ministero in forza di convenzioni per l'incarico di docenza presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di OMISSIS a far data dal luglio 1998, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate e della maggior somma dovuta a titolo di TFR; 

che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto non provata la subordinazione vertendo la prova su circostanze non decisive per inferire l'esistenza di tale tipologia di rapporto piuttosto che di un rapporto compatibile con lo schema di lavoro in convenzione di cui ai contratti intercorsi tra le parti; 

che per la cassazione di tale decisione ricorre il A.A., affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Difesa; 

che il ricorrente ha poi presentato memoria. 

Motivi della decisione 

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica dell'iter valutativo seguito nell'accertamento della ricorrenza nella specie della subordinazione, avendo valutato isolatamente gli elementi di fatto riconducibili ai relativi indici sintomatici, quando invece il dato essenziale dell'eterodirezione imponeva l'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie; 

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza, sostenendo, in relazione alle censure sollevate con il motivo che precede, il carattere meramente apparente della motivazione nonché la sua manifesta illogicità ed intrinseca contraddittorietà; che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è imputato alla Corte territoriale in relazione alla mancata considerazione della circostanza per cui i docenti convenzionati erano tenuti a prestare le c.d. "ore di disponibilità", disponibilità idonea ad attestare, nel suo risultare eccedente rispetto all'adempimento della convenuta prestazione di docenza, la piena inserzione del docente nell'organizzazione della Scuola; 

- che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 229 e 115 c.p.c. e 2733 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata qualificazione di quanto ammesso dal Ministero in ordine alla circostanza di cui al motivo che precede quale dichiarazione avente valore confessorio da apprezzare quale elemento rilevante ai fini del decidere; 

- che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte secondo cui "Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell'Aeronautica di cui alla legge n. 1023/1969, ora regolato dagli artt. 1035 e ss. D.Lgs. n. 66/2010, Codice dell'ordinamento militare, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, regolato dalle norme speciali per esso previste" cui consegue l'ulteriore principio per cui "in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purché non emergano "ragioni obiettive" atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato" (in tal senso Cass. n. 12361/2020 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); 

che il primo motivo va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento degli altri e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di OMISSIS, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; 

- che non sussistono le condizioni processuali richieste ai fini del raddoppio del contributo unificato. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di OMISSIS, in diversa composizione. 

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 25 settembre 2024. 

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre2024. 


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