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martedì 7 settembre 2010

III Festa Nazionale del Partito Democratico - Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini

III Festa Nazionale del Partito Democratico - Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini

Parlamento: modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri

Parlamento: modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri
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Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonch� delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novit� � inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovr� essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.
Il provvedimento entra in vigore il 7 settembre 2010.

Salari delle forze di polizia europee

FRANCIA: SCIOPERO CONTRO RIFORMA PENSIONI, DISAGI NEI TRASPORTI

FRANCIA: SCIOPERO CONTRO RIFORMA PENSIONI, DISAGI NEI TRASPORTI =
(AGI/EFE) - Parigi, 7 set. - Trasporti a singhiozzo in Francia
a causa dello sciopero contro la riforma delle pensioni. I
settori piu' colpiti dall'agitazione sono quello ferroviario e
la rete urbana di un centinaio di citta'. Ma anche il trasporto
aereo sta subendo notevoli disagi. La Direzione generale
dell'aviazione civile ha chiesto alle compagnie aeree di
cancellare un quarto dei voli programmati nei due aeroporti di
Parigi, Charles de Gaulle e Orly. Da stamani sono partiti
regolarmente solo cinque treni dell'Alta velocita', uno su
quattro del resto dei convogli e la meta' di quelli regionali.
Gli Eurostar che collegano Parigi a Londra sono gli unici a
funzionare regolarmente, mentre e' stata cancellata una
partenza su cinque dei convogli che uniscono la capitale a
Belgio, Olanda e Germania, Ginevra e Losanna. Cancellati anche
tutti i treni notturni per Madrid e Barcellona. A Parigi il
sistema dei trasporti urbani conta su una circolazione normale
della meta' delle 14 linee della metropolitana. (AGI)





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071021 SET 10

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Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa

Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa

In vigore dal 2 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa. Il decreto prevede che il Fondo, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro. Per parametro di riferimento si intende: per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE, la documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo.

Poche volanti, carta che manca così i tagli colpiscono la polizia

Poche volanti, carta che manca così i tagli colpiscono la polizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 143 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0164) (GU n. 208 del 6-9-2010 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 143



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle
linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69»;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da
disposizioni di legge;
Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini
superiori a 90 giorni ma entro il limite di 180 giorni non fissa
alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni,
stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la
famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto
1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione con nota n. 624/GAB-U del 16 aprile 2010, e del
Ministro per la semplificazione normativa con nota n. 573 del 13
aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2128/2010, emesso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio
2010;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla
responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e
il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano
essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi


Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta


Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 285

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' stato pubblicato sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010,
n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.



Parte di provvedimento in formato grafico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 142 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0163) (GU n. 208 del 6-9-2010 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in
particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei regolamenti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo
per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i
termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di
legge;
Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non
superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine si concludono nel
termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la
famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei
singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un
termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in
data 23 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2299/2010 emesso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2
luglio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2010;

Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1


Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla
responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e il servizio
civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte
ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' stato pubblicato sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002,
n. 207.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010,
concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
69» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile
2010, n. 76.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo) - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.»
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'articolo 2, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.

Parte di provvedimento in formato grafico

"Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini".

Sergio Chiamparino, Claudio Giardullo, Emanuele Fiano, Andrea Orlando e Armando Spataro partecipano all'incontro "Luci ed ombre: legalità e sicurezza nella percezione dei cittadini". Coordina Guido Tiberga. Festa Democratica di Torino. 5 settembre 2010





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