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martedì 12 aprile 2011

MINISTERO DELL'INTERNO GRADUATORIA Avviso relativo alla graduatoria della prova preliminare relativa al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 31 agosto 2010. (GU n. 29 del 12-4-2011 )




Si rende nota l'avvenuta approvazione della graduatoria della prova preliminare che ha avuto luogo il 16 e 17 aprile 2011. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it alla voce "concorsi". Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Concorso pubblico ad esami per 80 posti da Commissario

Con la pubblicazione sulla G.U. IV Serie speciale - Concorsi ed esami del 7 settembre 2010 è indetto un concorso pubblico ad esami per 80 posti da Commissario.
11 aprile 2011 Graduatoria prova preliminare
04 febbraio 2011 Decreto di nomina della commissione esaminatrice.
Pubblicato il diario delle prove preselettive
Avviso di pubblicazione della prova scritta

Sicurezza Modena. Maroni firma patto, "ma con quel che c'é" ...Duro anche il commento del Silp-Cgil: "Non possiamo nascondere tutta la nostra critica in ordine alla mancata previsione all'interno del patto di investimenti per risorse e di uomini...



(ER) SICUREZZA MODENA. MARONI FIRMA PATTO, "MA CON QUEL CHE C'E'" -2-


(DIRE) Modena, 12 apr. - Ma la risposta a molti non piace. Primo
fra tutti al Pd, che per bocca del capogruppo, Paolo Trande, si
dice deluso: "Ai modenesi il titolare del Viminale e' venuto a
dire che i nostri organici delle forze di Polizia, fermi al 1989,
rimarranno tali (mancano, rispetto alla pianta organica, 70
poliziotti, 70 carabinieri, 60 agenti della Finanza, 65 agenti di
Polizia penitenziaria, 35 Vigili del fuoco)". E invece, prosegue
Trande, "ben altra sollecitudine ha dimostrato il governo nei
confronti di Comuni e Province governate da Pdl e Lega". Duro
anche il commento del Silp-Cgil: "Non possiamo nascondere tutta
la nostra critica in ordine alla mancata previsione all'interno
del patto di investimenti per risorse e di uomini- afferma il
sindacato- viene richiesto un maggior sforzo organizzativo in un
momento in cui sono risapute le gravi carenza strutturali delle
forze di polizia statali, ma soprattutto si tenta di spostare il
problema solo ed esclusivamente su questioni prettamente di
coordinamento". Al coro di critiche si aggiunge la voce della
Confesercenti modenese, che si dice "soddisfatta solo in parte
dal patto: non possiamo non nascondere una certa delusione
perche' e' assente un riferimento all'adeguamento dell'organico
delle forze dell'ordine".
Non ha dubbi invece, sull'efficacia del protocollo
sottoscritto stamattina, il capogruppo del Carroccio in Consiglio
comunale, Nicola Rossi, secondo cui "la presenza del ministro tra
i firmatari del patto deve rassicurare i modenesi che non si
tratta dell'ennesimo atto astratto sulla sicurezza, ma di un
documento che davvero puo' contribuire a migliorare una serie di
aspetti del coordinamento fra tutte le parti che interagiscono in
tema sicurezza a livello locale".

(Bor/ Dire)
17:47 12-04-11

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Salute: dieta mediterranea riduce eventi cerebrovascolari

SALUTE: DIETA MEDITERRANEA RIDUCE SINDROME METABOLICA

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La dieta mediterranea riduce
significativamente il rischio di sindrome metabolica, un insieme
di patologie e condizioni che spesso sfociano nel diabete di
tipo 2. Lo afferma una metanalisi pubblicata dal journal fo the
American College of Cardiology.
L'analisi e' stata effettuata su 50 studi, sia di tipi
epidemiologico che trial randomizzati, per un totale di piu' di
500.000 pazienti. Lo studio ha dimostrato che l'aderenza alla
dieta non solo riduce il rischio di sindrome metabolica, ma ha
un ruolo protettivo agendo positivamente su ciascuno dei
parametri di rischio tipici della sindrome: circonferenza della
vita (-0,42 cm in media), colesterolo HDL (+1,17 mg/dl),
trigliceridi (-6,14 mg/dl), pressione arteriosa sistolica (-2,35
mm Hg) e diastolica (-1,58 mm Hg), glucosio (-3,89 mg/dl):
"Questi risultati sono considerevoli in termini di salute
pubblica - concludono gli autori, dell'universita' Harokopio di
Atene - in quanto il modello alimentare della dieta mediterranea
pu• essere facilmente adottato, in modo economicamente
accessibile, dalle popolazioni delle pi— svariate
culture".(ANSA).

Y91-MRB
12-APR-11 14:33 NNNN
SALUTE: DIETA MEDITERRANEA RIDUCE EVENTI CEREBROVASCOLARI

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La dieta mediterranea previene gli
eventi cerebrovascolari con un meccanismo che con il passare
degli anni potrebbe proteggere anche dalle malattie
neurodegenerative come l'Alzehimer. Lo suggerisce uno studio
pubblicato dalla rivista Annals of Neurology.
La ricerca ha dimostrato la correlazione inversa tra dieta
mediterranea e infarti valutati alla risonanza magnetica. Pi— di
700 pazienti di et… superiore ai 65 anni, per i quali erano
disponibili informazioni sul modello alimentare seguito negli
ultimi 5,8 anni, sono stati suddivisi in 3 gruppi in base
all'aderenza bassa, media e alta alla dieta mediterranea. I
pazienti con alta e media aderenza hanno dimostrato una
riduzione rispettivamente del 36% e del 22% della probabilit… di
manifestare eventi cerebrovascolari rispetto ai pazienti con
bassa aderenza alla DM. (ANSA).

Y91-MRB
12-APR-11 14:34 NNNN
SALUTE: IN SPEZIE DIETA MEDITERRANEA MOLECOLA ANTICANCRO

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Le erbe aromatiche tipicamente usate
nella dieta mediterranea come salvia, rosmarino, prezzemolo e
origano possono aiutare a prevenire i tumori. Lo afferma uno
studio pubblicato dalla rivista Cancer Letters che ha
individuato nel carnosolo, una molecola presente in queste
piante, il possibile responsabile dell'attivita'.
La mini-review di JJ Johnson dell'universita' di Chicago
riporta i dati pre-clinici relativi a meccanismo d'azione,
efficacia, sicurezza/tollerabilit… del carnosolo in tumori di
prostata, mammella, cute, colon e sangue. Le evidenze indicano
un'attivit… su fattori cellulari coinvolti nell'infiammazione e
nella tumorigenesi, inclusi NF-kB (fattore nucleare-kB),
proteine che regolano l'apoptosi, recettori androgenici ed
estrogenici. "Inoltre - scrive l'esperto - il carnosolo ha
dimostrato una buona tollerabilita' grazie alla sua tossicit…
selettiva nei confronti delle cellule tumorali".(ANSA).

Y91
12-APR-11 14:34 NNNN

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle (link diretto al sito dell'autore)

Inps 45/2011 - Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/992 (link diretto al sito dell'autore)

Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro

Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro
Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
In via di principio, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati obbligatoriamente su istanza di parte o • d'ufficio, quindi per iniziativa della stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato a decorrere dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.
Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzare da una particolare complessità la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare: termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.
Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
  • convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
  • autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
    convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
  • autorizzazione all'impiego di minori: 30 giorni;
  • autorizzazione all'impiego di fanciulli o adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
    autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell’orario di lavoro di fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
  • autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
  • rilascio certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
  • esame e iscrizione all’albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
  • concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
  • rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
  • rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
  • rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
  • risposte a quesiti: 30 giorni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275
 
Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  concernente  i  termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi  di  durata  non  superiore  ai  novanta  giorni   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) 
IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge  7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della  legge  18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu'  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta  giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di  competenza  delle
amministrazioni statali»; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31  marzo  2010,  concernente  «l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non  generale  del  Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e  la  definizione  dei  relativi
compiti»; 
  Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio  di  Stato,  reso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25
novembre 2010; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di  parte,
sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui  termini  non  siano
superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nelle
tabelle allegate, che costituiscono  parte  integrante  del  presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative,  o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I termini previsti dal presente decreto si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Il decreto  ministeriale  12  gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del  lavoro  e  della  previdenza  sociale»,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                            Il Presidente 
                             Berlusconi 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
            Il Ministro per la semplificazione normativa 
                              Calderoli 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei  beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 159 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275    Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) (GU n. 54 del 7-3-2011 )  
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275    Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) (GU n. 54 del 7-3-2011 )  
 
 

Salute: disturbo bipolare per un mln italiani, poche diagnosi

SALUTE: DISTURBO BIPOLARE PER UN MLN ITALIANI, POCHE DIAGNOSI =
(AGI) - Roma, 12 apr. - Stati di ansia, abuso di droghe e
alcol. Si stima che un paziente con disturbo bipolare su due
conviva con un altro disturbo psichiatrico: la sovrapposizione
con i disturbi d'ansia e da uso di sostanze - la cosiddetta
comorbidita' - aumenta la cronicita' di questa malattia,
determinando spesso una prognosi peggiore in termini di durata
dei sintomi e delle possibilita' di remissione. Il disturbo
bipolare, che colpisce oltre 1 milione di persone in Italia,
consiste nell'oscillazione del tono dell'umore tra una
polarita' depressiva ed una maniacale ed e' un disturbo molto
difficile da diagnosticare: raramente, infatti, viene presa in
considerazione la possibilita' che un paziente con sintomi di
depressione possa in realta' essere affetto da disturbo
bipolare. Ne hanno discusso a Roma gli esperti di tutto il
mondo, riuniti nella capitale per l'undicesimo International
Review of Bipolar Disorders. "Il disturbo bipolare e' in
assoluto il disturbo psichiatrico che presenta il maggior
numero di disturbi in comorbidita'. Dati clinici ed
epidemiologici dimostrano che questa patologia coesiste nel
40-60% dei pazienti con i disordini psichiatrici da uso di
sostanze e lo stesso vale per gli stati d'ansia", spiega il
professor Giulio Perugi, Universita' degli Studi di Pisa e
Direttore Istituto di Scienze del Comportamento "G. De Lisio"
di Pisa. La problematica della comorbidita' aggrava l'elevata
complessita' del disturbo bipolare, gia' caratterizzato dalla
difficile diagnosi. Infatti, la fase depressiva, che
caratterizza questo disturbo e che ha un impatto molto negativo
sulla qualita' di vita del paziente, puo' essere confuso con la
depressione (disturbo depressivo di tipo unipolare). "La
depressione bipolare - spiega Perugi - e' molto piu' comune di
quanto si pensasse in passato. Spesso accade che nelle forme
bipolari II, con episodi depressivi importanti alternati a fasi
ipomaniacali attenuate, vengano sottovalutate quest'ultime
perche' confuse con periodi di normale iperattivita',
agitazione e impulsivita'. Il paziente non viene quindi
riconosciuto come bipolare e viene trattato solo con
antidepressivi, inducendo talora una maggiore instabilita'. In
questi casi l'impiego di altri farmaci, come gli stabilizzatori
dell'umore e gli antipsicotici atipici, invece, e' molto piu'
efficace. Attualmente - conclude Perugi - l'unico farmaco con
indicazione per la depressione bipolare e' la quetiapina, un
antipsicotico che ha molti studi a supporto e ha dimostrato la
sua efficacia sulla depressione bipolare, unita ad una buona
tollerabilita'. Tuttavia il farmaco puo' essere prescritto
solamente dallo specialista psichiatra". (AGI)
Pgi
121419 APR 11

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Salute: farmaco guarisce dipendenza da gioco d'azzardo in 2 anni

SALUTE: FARMACO GUARISCE DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO IN 2 ANNI =
(AGI) - Bruxelles, 12 apr. - La dipendenza da gioco puo' essere
curata con un farmaco, comunemente usato per quella da alcol,
in aggiunta ad altre terapie come quella psicologica. Lo
afferma uno studio presentato all'European Congress of
Psychiatry. Secondo la ricerca di Pinhas Dannon
dell'Universita' di Tel Aviv, due anni di trattamento con il
Naltrexone guariscono l'80 per cento dei soggetti trattati per
almeno quattro anni, soprattutto se associato alla terapia di
gruppo o ad altre forme di supporto psicologico. Se usato solo
per sei mesi, invece, il farmaco e' efficace nel 30 per cento
dei soggetti. "La dipendenza da gioco d'azzardo e' un disordine
molto grave - ha spiegato l'esperto - che ha bisogno di un
trattamento prolungato per garantire la completa guarigione.
Altri tipi di dipendenza, come quella da Internet, invece,
possono essere curati con forme piu leggere di terapia,
soprattutto psicologica". (AGI)
Red/Pgi
121420 APR 11

Salute: addio iniezioni, contro influenza in arrivo vaccino spray



SALUTE: ADDIO INIEZIONI, CONTRO INFLUENZA IN ARRIVO VACCINO SPRAY =
(AGI) - Harrogate, 12 apr. - Potrebbe essere disponibile entro
pochi anni un vaccino spray che protegge contro molti ceppi di
influenza, compresa quella aviaria e quella di tipo A. La nuova
formulazione, testata con successo sui topi, e' stata
presentata al meeting della Society for General Microbiology ad
Harrogate nel North Yorkshire (GB). Lo spray e' stato
progettato per aumentare le difese immunitarie gia' nelle
cavita' nasali, impedendo agli agenti infettivi di penetrare
nell'organismo. Oltre al vaccino tradizionale contiene
l'interleuchina 12, una sostanza prodotta naturalmente
dall'organismo che stimola il sistema immunitario. Nelle cavie
il nuovo vaccino ha prodotto una forte protezione sia nei
confronti dell'H1N1 che dello pneumococco che di un agente
batterico usato nelle guerre batteriologiche, lo Yersinia
pestis. ''Questo vaccino e' molto piu' facile da somministrare
di quelli tradizionali - hanno spiegato gli esperti dell'Albany
Medical College di New York - in piu' riesce a dare protezione
anche alle vie aeree, piu' difficili da raggiungere con
l'iniezione''. (AGI)
Red/mld
121255 APR 11

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Cassazione "...Benefici per i lavoratori esposti all’amianto - L’accesso al pensionamento anticipato esclude il riconoscimento di un’anzianità contributiva maggiore di quella prevista dalla disciplina sul prepensionamento..."

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 15.03.2011, n. 6031

Svolgimento del processo

Il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da ----. nei confronti di INPS e INAIL per l’accertamento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL e riteneva insussistente il diritto nei confronti dell’INPS, osservando che il ---. aveva fruito del prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 451 del 1994) e che, con tale normativa, era incompatibile quella relativa ai benefici contributivi derivanti dalla esposizione all’amianto.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe.
Richiamando i principi di cui alla pronuncia della Cassazione n. 9982/2002, la Corte territoriale osservava: che, avendo avuto accesso al prepensionamento, il V. aveva, per certo, fruito della maggiorazione figurativa dell’anzianità contributiva (il c.d. scivolo) concessa dal D.L. n. 185 del 1994 per la maturazione del requisito contributivo minimo (35 anni) prescritto per il conseguimento della pensione di anzianità; che tanto escludeva la possibilità di ottenere anche l’accredito contributivo figurativo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; che la tesi del V., secondo cui egli avrebbe avuto diritto di optare tra i due benefici (per il che doveva essere comunque ammesso a provare la sua esposizione qualificata all’amianto) era nuova e, in ogni caso, priva di sostegno normativo, posto che il riferito decreto-legge non consentiva di revocare la domanda di prepensionamento.
Di questa sentenza il V. chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo.
Resistono l’INPS e l’INAIL con distinti controricorsi. L’INPS ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Nell’unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 in relazione al D.L. n. 516 del 1994, artt. 4 e 5, convertito con L. n. 598 del 1994 il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha male interpretato la decisione della Cassazione n. 9982/02, la quale riterrebbe consentito il cumulo dei due accrediti contributivi figurativi in base alla disciplina applicabile anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6, conv. in L. n. 326 del 2003 (norma, quest’ultima, che ha esplicitamente escluso la cumulabilità).
Ugualmente errata sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente intendesse optare tra i due benefici previdenziali, mentre si chiedeva di verificare se fosse consentito l’accesso al pensionamento anticipato per il lavoratore in possesso - per effetto dell’accredito figurativo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, - di un’anzianità contributiva maggiore di quella (35 anni) prevista dalla disciplina sul prepensionamento di cui al D.L. n. 516 del 1994.
Il ricorso non è fondato.
Nella decisione di questa Corte n. 9982/02, cui, dichiaratamente, la sentenza impugnata aderisce, il principio espresso è quello che il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di “scivolo” concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al D.L. n. 516 del 1994 (conv. in L. n. 598 del 1994) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall’ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto). Ma, sotteso a questo principio è quello, del pari emergente dalla decisione citata, che l’accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito D.L. n. 516 del 1994 - come è, nella specie, il prepensionamento di cui ha fruito il V. ai sensi del D.L. n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità): si che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l’anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all’esposizione all’amianto, resti comunque al disotto del “tetto” dei trentacinque anni.
Quanto alla questione prospettata dal V. nella seconda parte del suo motivo di ricorso, è decisivo il rilievo, correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente ha chiesto (e ottenuto) il prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994, il quale stabilisce espressamente (art.10, comma 5) che “le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili, così rendendo evidente che, una volta domandato, non può rinunciarsi al beneficio del prepensionamento, l’ammissione al quale comporta l’applicazione della disciplina di legge che gli è propria; nel caso, come già detto, una disciplina che consente (soltanto) l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il pensionamento di anzianità.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo dichiarato, nel ricorso di primo grado, di essere titolare di un reddito superiore a quello comportante esonero dal pagamento delle spese e non avendo comunicato, nel proseguo del processo, variazioni rilevanti del redito in questione.
Si compensano, invece, le spese tra il ricorrente e l’INAIL, considerando che nessuna conclusione è stata formulata in ricorso nei confronti dell’Istituto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese de giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1.500.00 (millecinquecento) per onorari, con accessori di legge: compensa le spese nei confronti dell’INAIL. Così deciso in
Depositata in Cancelleria il 15.03.2011