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lunedì 15 agosto 2011

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12916 presentata da MAURIZIO TURCO lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: numerosi siti web, in particolare www.youtube.com, hanno riportato la notizia che durante gli scontri verificatisi nei pressi del cantiere per la realizzazione della TAV (tratta Torino - Lione) nel comune di Chiomonte, in occasione delle manifestazioni dei cosiddetti comitati «No Tav», siano stati usati ingenti quantità di gas lacrimogeno CS;


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12916
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:



numerosi siti web, in particolare www.youtube.com, hanno riportato la notizia che durante gli scontri verificatisi nei pressi del cantiere per la realizzazione della TAV (tratta Torino - Lione) nel comune di Chiomonte, in occasione delle manifestazioni dei cosiddetti comitati «No Tav», siano stati usati ingenti quantità di gas lacrimogeno CS;


il 15 luglio 2011, il professore Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, presso il ponte della centrale idro-elettrica di Chiomonte, davanti allo sbarramento della zona militarizzata, ha svolto una lezione illustrando pubblicamente, a beneficio di no-tav e poliziotti, con supporto di materiale didattico eloquente circa gli effetti dell'arma chimica, la sua relazione dal titolo «DANNI ALL'UOMO E ALL'AMBIENTE DEL GAS LACRIMOGENO CS»;


il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;


in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia "armi chimiche"; infatti la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni. Si considerano dunque armi da guerra i «candelotti lacrimogeni»;


in internet sono reperibili numerosi studi condotti da importanti organizzazioni europee e mondiali sulla tossicità, la nocività e la durata degli effetti dei gas lacrimogeni che portano a conclusioni piuttosto uniformi -:







quali siano la tipologia e la quantità degli artifizi utilizzati fino ad oggi dalle forze di polizia e dalle forze armate durante il periodo di occupazione militare dell'aerea del cantiere della TAV, quali siano gli effetti collaterali sulle popolazioni, gli operatori di polizia e i militari e quali azioni di bonifica ambientale del territorio siano state intraprese;



se il Governo non ritenga di dover porre in essere ogni utile iniziativa per bandire l'uso di gas lacrimogeni al pari di ogni altro ordigno a carica chimica.
(4-12916)

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12970 presentata da AMALIA SCHIRRU mercoledì 3 agosto 2011, seduta n.512 SCHIRRU. - Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata con legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi di ratifica hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione e del Trattato sul territorio nazionale;

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12970
presentata da
AMALIA SCHIRRU
mercoledì 3 agosto 2011, seduta n.512

SCHIRRU. -
Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata con legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi di ratifica hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione e del Trattato sul territorio nazionale;

i gas lacrimogeni sono usati dalle forze di polizia di tutto il mondo per controllare manifestazioni di violenza collettiva (o per reprimere e disperdere manifestazioni di protesta non autorizzate): per questo scopo si usano sotto forma di candelotti lacrimogeni;

fra le molte sostanze lacrimogene impiegate, le più usate sono tre: orto-cloro-benzal malonitrile (gas CS), Dibenzen(b,f)-1,4-ossiazepina (gas CR), Cloroacetofenone (gas CN);

dal nome dei chimici Carson e Stoughton che lo sintetizzarono, il gas CS bandito dal protocollo di Ginevra del 1925 come «arma chimica» paradossalmente fa parte degli strumenti per il controllo delle masse in base alla Convenzione del 1993;

dal 1928, anno in cui fu sintetizzato dai due ricercatori, questo composto chimico è stato adottato come ingrediente dei candelotti lacrimogeni da diverse forze di polizia: negli Stati Uniti, in Palestina, in Perù, in Malaysia e in Italia, massicciamente, lo si ricorda, nel 2001 al G8 di Genova, dove furono sparati oltre seimila candelotti nella due giorni di guerriglia che infuriò nel capoluogo ligure;

il libro La sindrome di Genova (Fratelli Frilli Editori, 141 pagine) ricorda come, da quella vicenda, nacque una vera e propria campagna, approdata in Parlamento e nelle aule di giustizia, per evitare che il gas CS continui ad essere un'arma di ordine di pubblico. Secondo quanto sostenne anche il senatore Martone ormai 10 anni fa, il CS è esplicitamente un'arma da guerra come dimostra il fatto che le voci di export della ditta produttrice, la Simad Spa, rientrano nell'obbligo di denuncia al Parlamento, regolato dalla legge n. 185 del 1990, (da La Nuova Sardegna del 9 novembre 2002, «A Genova guerra chimica» di Emanuele Giordana);

nel rapporto di Amnesty International «Durante e dopo il summit G8, Genova, luglio 2001 (aggiornamento del documento EUR 01/002/2002)» si legge: «Nel giugno 2002 circa 10 dimostranti hanno sporto formale denuncia, accompagnata da referti medici, affermando di soffrire effetti a lungo termine (danni a polmoni, gola ed epidermide) a causa dell'esposizione al gas CS. Amnesty International ritiene che una revisione indipendente dell'impiego di agenti chimici da parte delle forze dell'ordine deve consentire l'introduzione, laddove appropriato, di rigorose linee guida regolanti l'uso di tali metodi, nonché di idonei strumenti di controllo per mantenerle aggiornate e garantirne l'osservanza»;

il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il ottobre 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;

in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia «armi chimiche»; infatti, la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni;

il segretario generale della Silp CGIL, Claudio Giardullo, in una intervista a Rai News 24 del 22 luglio 2011 ha ribadito, ricordando gli episodi del G8 del 2001, i disordini durante le manifestazioni studentesche a Roma, i recenti scontri in Val di Susa con i manifestanti No Tav, la pericolosità dell'impiego dei gas CS anche per la salute degli stessi agenti di polizia. Rimarcando il concetto insito nel principio di prevenzione, ha auspicato l'adozione di una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda la gestione di una questione così controversa, nonché l'adozione, anche in virtù dei progressi scientifici e della ricerca, di altri sistemi alternativi all'uso del gas CS;

diversi studi scientifici e universitari, nazionali e internazionali, inchieste e testimonianze dirette denunciano da decenni l'impatto devastante di questo composto per la salute pubblica -:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario e doveroso adottare tutte le misure necessarie a garantire che, per il mantenimento dell'ordine pubblico, non siano impiegate sostanze tossiche e nocive per la salute, sia degli agenti, che dei cittadini, a partire dalla messa al bando immediata del gas CS;

se non ritengano necessario che gli agenti di polizia siano adeguatamente equipaggiati ed addestrati all'utilizzo di tecniche non letali per il controllo della folla e che siano soggetti a rigide norme sull'uso di tali tecniche e ad un rigoroso sistema di individuazione delle responsabilità;

se non ritengano indispensabile intraprendere la revisione e, dove necessario, la modifica di tutti i regolamenti e delle modalità di addestramento sull'uso dei gas lacrimogeni per le forze dell'ordine, in modo da garantire chiarezza e conformità con gli standard internazionali minimi e al fine di tutelare, nella misura più ampia possibile, la vita, l'integrità fisica e la sicurezza delle persone.
(4-12970)

Atto Camera Interpellanza 2-01174 presentata da AMALIA SCHIRRU lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510


Atto Camera

Interpellanza 2-01174
presentata da
AMALIA SCHIRRU
lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

l'Italia ha ratificato la convenzione sulla proibizione delle armi chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della convenzione e del trattato sul territorio nazionale;

i gas lacrimogeni sono usati dalle forze di polizia di tutto il mondo per controllare manifestazioni di violenza collettiva (o per reprimere e disperdere manifestazioni di protesta non autorizzate): per questo scopo si usano sotto forma di candelotti lacrimogeni;

fra le molte sostanze lacrimogene impiegate, le più usate sono tre: orto-cloro-benzal malonitrile (gas CS), dibenzen(b,f)-1,4-ossiazepina (gas CR), cloroacetofenone (gas CN);

dal nome dei chimici Carson e Stoughton che lo sintetizzarono, il gas CS bandito dal protocollo di Ginevra del 1925 come «arma chimica» paradossalmente fa parte degli strumenti per il controllo delle masse in base alla Convenzione del 1993;

dal 1928, anno in cui fu sintetizzato dai due ricercatori, questo composto chimico è stato adottato come ingrediente dei candelotti lacrimogeni da diverse forze di polizia: negli Stati Uniti, in Palestina, in Perù, in Malaysia e in Italia; massicciamente, lo si ricorda, nel 2001 al G8 di Genova, dove furono sparati oltre seimila candelotti nella due giorni di guerriglia che infuriò nel capoluogo ligure;

il libro La sindrome di Genova (Fratelli Prilli Editori, 141 pagine) ricorda come, da quella vicenda, nacque una vera e propria campagna, approdata in Parlamento e nelle aule di giustizia, per evitare che il gas CS continui ad essere un'arma di ordine di pubblico. Secondo quanto sostenne anche il senatore Martone ormai 10 anni fa, il CS è esplicitamente un'arma da guerra come dimostra il fatto che le voci di export della ditta produttrice, la Simad spa, rientrano nell'obbligo di denuncia al Parlamento, regolato dalla legge n. 185 del 1990 (da la Nuova Sardegna del 9 novembre 2002, «A Genova guerra chimica» di Emanuele Giordana);

nel rapporto di Amnesty International «Durante e dopo il summit G8, Genova, luglio 2001 (aggiornamento del documento EUR 01/002/2002)» si legge: «Nel giugno 2002 circa 10 dimostranti hanno sporto formale denuncia, accompagnata da referti medici, affermando di soffrire effetti a lungo termine (danni a polmoni, gola ed epidermide) a causa dell'esposizione al gas CS. Amnesty International ritiene che una revisione indipendente dell'impiego di agenti chimici da parte delle forze dell'ordine deve consentire l'introduzione, laddove appropriato, di rigorose linee guida regolanti l'uso di tali metodi, nonché di idonei strumenti di controllo per mantenerle aggiornate e garantirne l'osservanza»;

il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;

in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia «armi chimiche»; infatti, la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni;

il segretario generale della Silp CGIL, Claudio Giardullo, in una intervista a Rai News 24 del 22 luglio 2011 ha ribadito, ricordando gli episodi del G8 del 2001, i disordini durante le manifestazioni studentesche a Roma, i recenti scontri in Val di Susa con i manifestanti No Tav, la pericolosità dell'impiego dei gas CS anche per la salute degli stessi agenti di polizia. Rimarcando il concetto insito nel principio di prevenzione, ha auspicato l'adozione di una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda la gestione di una questione così controversa, nonché l'adozione, anche in virtù dei progressi scientifici e della ricerca, di altri sistemi alternativi all'uso del gas CS;

diversi studi scientifici e universitari, nazionali e internazionali, inchieste e testimonianze dirette denunciano da decenni l'impatto devastante di questo composto per la salute pubblica -:

se i Ministri interpellati non ritengano necessario e doveroso adottare tutte le iniziative necessarie a garantire che, per il mantenimento dell'ordine pubblico, non siano impiegate sostanze tossiche e nocive per la salute dei cittadini e degli stessi agenti, a partire dalla messa al bando immediata del gas CS;

se non ritengano di assumere iniziative affinché gli agenti di polizia siano adeguatamente equipaggiati ed addestrati all'utilizzo di tecniche non letali per il controllo della folla e siano soggetti a rigide norme sull'uso di tali tecniche e ad un rigoroso sistema di individuazione delle responsabilità;

se non ritengano indispensabile intraprendere la revisione di tutti i regolamenti e delle modalità di addestramento sull'uso dei gas lacrimogeni per le forze dell'ordine, in modo da garantire chiarezza e conformità con gli standard internazionali minimi e al fine di tutelare, nella misura più ampia possibile, la vita, l'integrità fisica e la sicurezza delle persone.

(2-01174) «Schirru».

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 64 del 12-8-2011

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO (scad. 12 settembre 2011) Concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 138 unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare nel Corpo delle capitanerie di porto. (GU n. 64 del 12-8-2011 )


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 luglio 2011 Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalita' di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida. (11A10678) (GU n. 187 del 12-8-2011 )

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 331; Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», di seguito denominato «Decreto direttoriale 31 gennaio 2011»; Considerata la necessita' di implementare la casistica delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto al fine di ricomprendere anche le ipotesi di inibizione pro-tempore dell'attivita' istituzionale dei medici appartenenti alle stesse strutture o corpi, dalla quale derivi - a qualunque titolo, ivi compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonche' la cessazione di tale inibizione; Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza interpretativa, riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto si' da definire la fattispecie dei medici che abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali riproponendo in modo pedissequo la previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del codice della strada; Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione del codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede di rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida, al fine di semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione da parte del competente ufficio del centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione; Considerata infine l'opportunita' di prorogare il termine del 31 agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3, del piu' volte citato decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. All'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo le parole: «al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio,» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresi', con la medesima modalita', al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attivita' istituzionale dei propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonche' la cessazione di tale inibizione.».
Art. 2 Modifiche all'art. 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «negli ultimi cinque anni» sono sostituite da: «per almeno cinque anni».
Art. 3 Introduzione dell'art. 3-bis al decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. Nel decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validita' di titoli abilitativi alla guida). - 1. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validita' dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione e' apposto alla sinistra del campo "generalita', qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.».  
Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. All'art. 6, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «Fino alla data del 31 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 15 febbraio 2012». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2011 Il Capo dipartimento: Fumero

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136 Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (11G0175) (GU n. 185 del 10-8-2011 - Suppl. Ordinario n.187) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2011


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 maggio 2011 Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. (11A10672) (GU n. 185 del 10-8-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della Strada»; Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilita' con l'uso delle catene da neve; Visto l'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1; Considerata la necessita' di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all'evoluzione della tecnica; Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE; Adotta il seguente decreto: Art. 1 1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati. 2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313. 3. La valutazione di conformita' alla norma UNI 11313 e' effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformita' al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed e' attestata dalla apposizione del marchio di conformita' UNI, da parte del fabbricante.
Art. 2 1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'articolo 1. 2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non e' prevista la presenza di un marchio di conformita', essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneita' all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilita' ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti a quelli di cui all'articolo 1. 3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti. 4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 3 1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002. 2. A decorrere dal 1° aprile 2013, e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2011 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 192

14 agosto 2011 ore 23,30 - fuochi d'artificio ferragostani























RUBAVA CARBURANTE PER ANDARE IN VACANZA, ARRESTATO A ROMA


RUBAVA CARBURANTE PER ANDARE IN VACANZA, ARRESTATO A ROMA

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - - Una pattuglia congiunta di
carabinieri delle stazioni Monteverde Nuovo e Bravetta ha
arrestato la scorsa notte a Roma un uomo di 48 anni che rubava
carburante da alcuni mezzi parcheggiati. Si e' giustificato
dicendo che gli serviva per poter andare in vacanza.
I militari, transitando in via Silvestri, nei pressi di Villa
Pamphili, hanno notato il ladro mentre con un tubo e una tanica
svuotava il serbatoio di un autocarro dell'Ama per la raccolta
rifiuti. Il 'vampiro' di carburante, gia' noto alle forze
dell'ordine, e' stato bloccato e trovato in possesso di altri 4
contenitori pieni di carburante per un totale di 60 litri,
custoditi all'interno di una Fiat Uno rubata.
In attesa del processo per direttissima l'uomo e' stato
condotto a Regina Coeli. Dovr… rispondere anche della
ricettazione dell'auto. Il carburante Š stato recuperato e
restituito, mentre i contenitori, i tubi di gomma e
l'autovettura sono stati sequestrati.(ANSA).

COM-LAL
15-AGO-11 09:36 NNNN