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lunedì 17 settembre 2012

Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni in materia di maggiorazione sociale


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 14-9-2012 n. 111
Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni in materia di maggiorazione sociale.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Circ. 14 settembre 2012, n. 111 (1).

Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni in materia di maggiorazione sociale.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



Premessa

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e in particolare:

- il Reg. (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

- il Reg. (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Pertanto, l'Istituto ha pubblicato le seguenti circolari in materia di prestazioni pensionistiche:

1) Circ. 1 luglio 2010, n. 82. Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni di carattere generale.

2) Circ. 1 luglio 2010, n. 84. Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.

3) Circ. 2 luglio 2010, n. 86. Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni in materia di prestazioni familiari.

4) Circ. 2 luglio 2010, n. 88. Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.

5) Circ. 23 luglio 2010, n. 100. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.

6) Circ. 17 settembre 2010, n. 124. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata "Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea".

7) Circ. 28 dicembre 2010, n. 165. Regolamentazione comunitaria: prestazioni pensionistiche e formulario P1.

8) Circ. 25 febbraio 2011, n. 41. Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

9) Circ. 15 marzo 2011, n. 51. Regolamentazione comunitaria: Reg. (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010.

10) Circ. 30 settembre 2011, n. 127. Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall'articolo 37 della L. 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

11) Circ. 15 dicembre 2011, n. 156. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie P in materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e H (orizzontali).

12) Circ. 22 maggio 2012, n. 70. Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.

13) Circ. 22 maggio 2012, n. 71. Nuovi regolamenti comunitari: accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro; articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001; articolo 12 del Reg. (CE) n. 987/2009; periodi coperti negli ordinamenti previdenziali di Paesi dell'Unione europea e di Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale.

14) Circ. 6 giugno 2012, n. 77. Applicazione, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.

15) Circ. 12 luglio 2012, n. 95. Nuovi regolamenti comunitari. L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. importo soglia.



1. Ambito di applicazione territoriale dei nuovi regolamenti comunitari

Nelle circolari indicate in premessa è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai 27 Stati membri dell'Unione europea dal 1° maggio 2010 (vedi in particolare la Circ. 1 luglio 2010, n. 82, punto 4), alla Svizzera dal 1° aprile 2012 (vedi la Circ. 22 maggio 2012, n. 70) e ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dal 1° giugno 2012 (vedi la Circ. 6 giugno 2012, n. 77).



2. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (art. 70 del Reg. (CE) n. 883/2004): Precisazioni in materia di maggiorazione sociale

L'articolo 70 del regolamento di base disciplina le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.

Le prestazioni in argomento, se elencate nell'allegato X, sono inesportabili negli Stati membri dell'Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato. Pertanto sono a carico dell'istituzione del luogo di residenza.

Nell'allegato X risultano le seguenti prestazioni italiane inesportabili:

- le pensioni sociali;

- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;

- le pensioni e le indennità ai sordomuti;

- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;

- l'integrazione della pensione minima;

- l'integrazione dell'assegno di invalidità;

- l'assegno sociale;

- la maggiorazione sociale.

In particolare, con riferimento alla maggiorazione sociale si ricorda (vedi la Circ. 30 gennaio 2006, n. 10) che la stessa è divenuta inesportabile negli Stati dell'Unione europea a decorrere dal 1° giugno 2005, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 647/2005 del 13 aprile 2005. Tale regolamento non era applicabile alla Svizzera e ai Paesi SEE.

Considerato che i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, a parziale modifica delle disposizioni emanate con Circ. 30 gennaio 2006, n. 10, Circ. 28 novembre 2006, n. 137 e Circ. 28 novembre 2006, n. 138, come richiamate dalla Circ. 2 luglio 2010, n. 88, punto 22, si evidenzia che le maggiorazioni sociali diventano inesportabili anche in tali Stati a decorrere rispettivamente dal 1° aprile 2012 (Svizzera) e dal 1° giugno 2012 (Paesi SEE). In particolare dalle stesse date non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modifiche, e neanche corrispondere le maggiorazioni sociali già attribuite, ai soggetti residenti sul territorio di uno dei suddetti Stati.


Il Direttore generale

Nori



Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988/2009
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009
L. 29 dicembre 1988, n. 544

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