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giovedì 8 novembre 2012

D.M. 2 ottobre 2012 (n. 68225) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 31-10-2012 n. 17734
D.M. 2 ottobre 2012 (n. 68225) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito di cui all'art. 12, comma 5-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 31 ottobre 2012, n. 17734 (1).

D.M. 2 ottobre 2012 (n. 68225) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito di cui all'art. 12, comma 5-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



1 Premessa

In attuazione della norma in oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il D.M. 2 ottobre 2012 (n. 68225) (allegato 1).

Tale decreto prevede la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di un numero massimo di 3.494 lavoratori che nell'anno 2012 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del suddetto D.L. n. 78 del 2010 (c.d. salvaguardia) e abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall'art. 12, comma 5, del citato decreto legge.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge.

L'art. 2 del D.M. 2 ottobre 2012 (n. 68225) fissa in euro 30.612.313,00 il limite massimo di spesa per l'erogazione del prolungamento del sostegno del reddito nei confronti dei 3.494 lavoratori.



2. Destinatari

I destinatari del decreto ministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione. Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i criteri utilizzati per la loro individuazione.


2.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991


I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:

- data di licenziamento: compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;

- perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;

- data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.


2.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del D.L. n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006


I lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:

- data di licenziamento: compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;

- data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.


2.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà


I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:

- siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;

- la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, si collochi entro il 31 dicembre 2012;

- abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall'art. 12, comma 5, del citato D.L. n. 78 del 2010;

- non abbiano intrapreso attività di lavoro.



3. Importo

Per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga nonché per i lavoratori ultracinquantenni, l'importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell'indennità in godimento. Il pagamento di detto importo per tutta la durata dovrà essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 203.

Per i titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà l'importo spettante per il prolungamento è pari all'importo mensile dell'assegno straordinario finanziato dall'azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima.



4. Determinazione del periodo del prolungamento

Come espressamente disposto dal citato art. 12, comma 5-bis, la durata del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito deve tener conto dei seguenti parametri:

- la data di decorrenza della pensione che il singolo lavoratore avrebbe avuto sulla base della disciplina vigente ante D.L. n. 78 del 2010;

- la data di decorrenza della pensione determinata con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 78 del 2010.

Stante quanto sopra, si delineano di seguito le situazioni che si sono verificate, a secondo delle categorie di lavoratori interessati.


4.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991


Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità ordinaria si sono presentate le seguenti situazioni:


1) la decorrenza ante D.L. n. 78 del 2010 si pone all'interno del periodo della mobilità ordinaria, mentre quella post D.L. n. 78 del 2010 interviene oltre il termine della stessa.


In questo caso il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra il giorno successivo alla data di fine mobilità e la data di decorrenza della pensione calcolata secondo i criteri post D.L. n. 78 del 2010. A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:


decorrenza pensione ante D.L. n. 78 del 2010:
   

1.7.2011

decorrenza pensione post D.L. n. 78 del 2010:
   

1.4.2012

termine mobilità ordinaria:
   

28.10.2011
   


periodo di prolungamento da corrispondere: 29.10.2011/31.3.2012.


2) Le decorrenze pensionistiche ante e post D.L. n. 78 del 2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.


In questo caso, il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra la data teorica di decorrenza della prestazione pensionistica ante D.L. n. 78 del 2010 e la data effettiva di decorrenza della prestazione pensionistica post D.L. n. 78 del 2010. Il periodo tra il termine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante D.L. n. 78 del 2010 non deve essere indennizzato. A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:


decorrenza pensione ante D.L. n. 78 del 2010:
   

1.7.2011

decorrenza pensione post D.L. n. 78 del 2010:
   

1.4.2012

termine mobilità ordinaria:
   

28.10.2011

decorrenza pensione ante D.L. n. 78 del 2010:
   

1.7.2011
   


Il periodo 14.8.2012/30.9.2012 non deve essere indennizzato perché eccedente rispetto a quello previsto dal citato art. 12, comma 5-bis; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento.


4.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del D.L. n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006


Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296/2006 si sono presentate le seguenti situazioni:

I. la decorrenza ante D.L. n. 78 del 2010 si pone all'interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post D.L. n. 78 del 2010 interviene oltre il termine della stessa.

In questo caso, si rinvia a quanto indicato al punto 4.a) n. 1 per i lavoratori in mobilità ordinaria e si precisa che non vi sono oneri a carico delle aziende;

II. le decorrenze pensionistiche ante e post D.L. n. 78 del 2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.

In questo caso gli oneri sono posti a carico delle aziende per il periodo dal termine della mobilità ordinaria alla decorrenza della pensione ante D.L. n. 78 del 2010. In merito si riporta il seguente esempio:


decorrenza pensione ante D.L. n. 78 del 2010:
   

1.10.2012

decorrenza pensione post D.L. n. 78 del 2010:
   

1.7.2013

termine mobilità ordinaria:
   

13.8.2012

periodo di prolungamento ex art. 12, comma 5-bis da corrispondere:
   

1.10.2012/30.6.2013.
   


Il periodo 14.8.2012/30.9.2012 è quello per il quale devono essere richiesti gli oneri di mobilità lunga all'azienda.

Si raccomanda di tenere in apposita evidenza tali situazioni perché al momento dell'elaborazione degli oneri di mobilità lunga, che verrà effettuata nell'anno 2013 per il 2012, dovranno essere gestite in maniera coerente a quanto sopra indicato.

Per la determinazione del periodo di prolungamento del sostegno del reddito dei lavoratori ultracinquantenni, si evidenzia che i medesimi si trovano nella situazione descritta al punto 4. a) n. 1), per lavoratori in mobilità ordinaria.

Si precisa inoltre che non ci sono oneri da richiedere alle aziende.


4.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà


Per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà il periodo di prolungamento è quello previsto dal comma 5-bis in parola.



5. Istruzioni operative

5.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991


Per la corresponsione della prestazione in argomento ai lavoratori in mobilità ordinaria gli operatori dell'Area Servizi all'utenza - Prestazioni a sostegno del reddito dovranno eseguire le seguenti operazioni:

I. verificare, tramite la collaborazione degli operatori dell'Area Servizi all'utenza - Assicurato-pensionato, la presentazione della domanda di pensione con la quale il lavoratore ha inteso avvalersi della salvaguardia di cui all'art. 12, comma 5, del citato D.L. n. 78 del 2010. La mancata presentazione della domanda di pensione determina la non corresponsione del presente trattamento;

II. verificare che nel periodo di erogazione del prolungamento di cui all'art 12 comma 5-bis persista lo stato di disoccupazione;

III. verificare, prima dell'erogazione della prestazione di detto prolungamento, l'assenza di cause ostative alla percezione del sostegno del reddito, quali la ripresa dell'attività lavorativa o la titolarità di pensione diretta;

IV. inserire nella procedura DSWEB, nell'apposito campo, il codice intervento 203 al termine della mobilità ordinaria;

V. inserire nel campo decadenza della procedura DSWEB, relativo alla prestazione di prolungamento, la data della decorrenza della pensione post D.L. n. 78 del 2010;

VI. inserire nel campo prolungamento della procedura DSWEB, la data del giorno precedente la decorrenza della pensione post D.L. n. 78 del 2010;

VII. inserire nella sezione apposita della procedura DSWEB - come sopra indicato - la sospensione per le situazioni di cui al precedente punto 4.a) n. 2.


5.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del D.L. n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006


Per i lavoratori in mobilità lunga valgono le stesse istruzioni fornite per i lavoratori in mobilità ordinaria con l'eccezione dei punti IV e VII.

Per detti lavoratori il periodo intercorrente tra la fine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante D.L. n. 78 del 2010 dovrà essere corrisposto quale prolungamento della mobilità ordinaria e come tale oggetto di successiva richiesta di oneri alle aziende; ne consegue che in questi casi il codice intervento 203 dovrà essere inserito al termine di detto prolungamento che è diverso da quello ex art. 12, comma 5-bis del D.L. n. 78/2010.

Per i lavoratori cinquantenni valgono invece tutte le istruzioni fornite per i lavoratori in mobilità ordinaria.

Qualora dovessero risultare situazioni non ricomprese negli elenchi che saranno inviati alle Strutture competenti per il tramite delle Direzioni Regionali, si prega di segnalarle al seguente indirizzo maillucian.sorrentino@inps.it per l'opportuna valutazione.


5.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà


Per la gestione del prolungamento in favore dei lavoratori in argomento si fa riferimento alle istruzioni impartite al punto 3, lett. C, del Msg. 30 gennaio 2012, n. 1648.

In particolare, occorre procedere alla liquidazione di una nuova prestazione analoga all'assegno straordinario, escluso il rateo di tredicesima, il cui onere viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che corrisponde al codice Ente 0500.

Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione.

Per consentire il pagamento anche ai soggetti assicurati presso la Gestione pubblica (ex INPDAP), è possibile selezionare la tipologia DAP.

La nuova prestazione deve essere liquidata con le seguenti informazioni:

- decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato;

- scadenza indicata in elenco (nuova finestra);

- codice azienda = 0500;

- aliquota di tassazione: la stessa della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1;

- elementi retributivi e contributivi: gli stessi utilizzati per la liquidazione dell'assegno e memorizzati nei campi GP2BC e GP2BB.

Ai Direttori delle Strutture competenti verrà inviato il file con l'indicazione dei nominativi e le informazioni della durata della prestazione.

Qualora dovessero risultare posizioni non ricomprese nell'elenco inviato, si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail:PrestazioniAtipiche.DG@inps.it per le opportune valutazioni.



6. Istruzioni contabili e fiscali

Per la rilevazione contabile degli oneri per il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito di cui all'art. 12, comma 5-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in virtù del D.M. 2 ottobre 2012 (n. 68225) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si confermano le istruzioni già fornite in occasione della pubblicazione del Msg. 30 gennaio 2012, n. 1648 per cui gli stessi sono rilevati nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario.



7 Regime fiscale

Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni in argomento, si precisa che le indennità di mobilità (di cui ai punti A e B) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria, mentre gli assegni straordinari sono sottoposti a tassazione separata con l'aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico del Fondo di solidarietà del settore bancario.


Si comunica, infine, che i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del rimborso degli oneri in questione, saranno a cura della Direzione generale.



Allegato 1


D.M. 2 ottobre 2012

Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

(Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 249)


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


di concerto con


Il Ministro dell'economia e delle finanze


Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto il D.M. 5 gennaio 2012, n. 63655 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'INPS ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'INPS nell'anno 2012 risulta che, per il medesimo anno, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 5914, dei quali n. 3494 per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad euro 30.612.313,00, con una parziale rimodulazione della tabella unita al D.M. 5 gennaio 2012, n. 63655, citato al capoverso precedente, che comporta un aumento, per l'anno 2012, di n. 688 beneficiari della tutela di cui al richiamato art. 12, comma 5-bis, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di n. 3494 lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2012, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di euro 30.612.313,00;


Decreta:


Art. 1


È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.


Art. 2


L'INPS è autorizzato, nel limite di spesa di euro 30.612.313,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 3494 lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.


Art. 3


Per l'anno 2012 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 30.612.313,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



D.M. 2 ottobre 2012
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24
D.L. 6 marzo 2006, n. 68, art. 1

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