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sabato 12 gennaio 2013

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione


Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente
Delibera n. 30/2012 sulla nozione di trattamento economico onnicomprensivo degli emolumenti percepiti a seguito del conferimento di incarichi specifici sia istituzionali che extraistituzionali
LA COMMISSIONE
ESAMINATA
la nota del 5 ottobre 2012 del responsabile della trasparenza del Ministero per i beni e le attività culturali che – ai sensi della circolare n. 5/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica – ritiene non assoggettabili all’obbligo di pubblicazione gli emolumenti percepiti dal dirigente per incarichi specifici sia istituzionali che extraistituzionali, non ricompresi nel trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti;
VISTO
l’art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività") secondo cui – ai fini della definizione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali – devono essere computate, in modo cumulativo, le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo dell’anno;
RILEVATO CHE
argomenti in tal senso emergono dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 recante "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali" e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 3 agosto 2012, n. 8 recante "Limiti retributivi – art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;
ATTESO CHE
secondo l’orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, la sentenza della Corte dei Conti – sez. giur. centrale I – 24 maggio 2012, n. 271) , nella nozione di trattamento economico sono generalmente inclusi i compensi percepiti anche per la partecipazione a comitati e commissioni e per attività di docenza, tanto è vero che detti compensi devono essere comunicati dall’amministrazione conferente e, se diversa, a quella di appartenenza;
RITENUTO
conseguentemente che l’orientamento espresso nella Circolare n. 5/2009 prima richiamata non può attualmente essere condiviso, perché superato dai suddetti provvedimenti aventi forza di legge e da ultimo dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 1, co. 42 della L. n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione") che sancisce la pubblicazione delle informazioni relative a consulenze e incarichi;
ESPRIME L’AVVISO CHE
sono ricompresi nella nozione di trattamento onnicomprensivo e devono essere pubblicati sul sito istituzionale anche gli emolumenti percepiti dai dirigenti a seguito del conferimento di specifici incarichi sia istituzionali che extraistituzionali da parte dell’amministrazione di appartenenza o da altro soggetto.
DISPONE
la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale e di darne diffusione mediante newsletter.
Roma, 6 dicembre 2012
Romilda Rizzo
Piazza Augusto Imperatore, 32 – 00186 Roma
www.civit.it

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