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venerdì 29 marzo 2013

Dietro front sugli smarrimenti "di comodo"





Cass. pen. Sez. V, (ud. 20-09-2005) 11-10-2005, n. 36643
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO C. APP. ANCONA;
nei confronti di:
1) @@ @@ N. IL
avverso SENTENZA del 05/03/2004 TRIBUNALE di CAMERINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Camerino del 5 marzo 2004 con la quale @@ @@ è stato assolto perchè il fatto non sussiste dal reato p. e p. dall'art. 483 c.p. per avere attestato falsamente, con denuncia presentata il 25.9.2001 al Comando Stazione C.C. di San Severino Marche, lo smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura Chrysler Grand Voyger con tg. AG243PP. Ciò in quanto, secondo il giudice dimerito, "l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, nè sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione".
Il Pubblico Ministero ricorrente, con unico motivo di ricorso, denuncia violazione dell'art. 483 c.p. in relazione agli artt. 7 legge 9.7.1990 n. 187, 6, 8, 10 e 13 D.M. 2 ottobre 1992 n. 514. In particolare, deduce il ricorrente che da tali ultime disposizioni si evince che il certificato di proprietà: a) attesta lo stato giuridico del veicolo; b) la sua presentazione agli Uffici del P.R.A. è, di regola, condizione imprescindibile per l'espletamento delleformalità richieste successivamente alla sua emissione; c) nell'ipotesi di deterioramento o indisponibilità di esso occorre richiederne un duplicato; d) la nota di richiesta del duplicato la quale si riferisca all'indisponibilità del documento deve essere corredata della prescritta documentazione e, in particolare, "la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denuncia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza", così come dispone l'art. 13, comma 1, D.M. n. 514/1992. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata fonda la decisione assolutoria sul principio enunciato da questa Sezione secondo cui "non integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ( art. 483cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di un'autovettura, effettuata mediante dichiarazione raccolta dai carabinieri, in quanto l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, nè sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione" (Sez. 5, Sentenza n. 17363 del 12/02/2003 Ud. (dep. 14/04/2003 ) Rv. 224750).
Sennonchè, nella parte motiva di tale ultima decisione si legge che "la denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di una autovettura è certamente parificabile alla denuncia di smarrimento di un libretto di assegni"; che "dalla motivazione della sentenza impugnata non si desume che l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato fosse destinato ad una norma di legge a provare la verità di quanto dichiarato nèche in siffatta situazione il privato fosse obbligato ad una norma giuridica a dichiarare il vero", e che, in altri termini, "non risulta che una norma giuridica ricolleghi specifici effetti all'atto contenente le false dichiarazioni".
Dalla predetta decisione, peraltro, questa Sezione si è già discostata numerose volte, precisando che "è configurabile il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), nel caso di falsa denuncia di smarrimento del certificato d'uso di un motore marino, presentata ad un organo di polizia giudiziaria e poi utilizzata, una volta munita dell'attestazione di ricezione da parte di detto organo, per ottenere dalla competente amministrazione un duplicato del documento falsamente denunciato come smarrito" (Sez. 5, Sentenza n. 18587 del04/03/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 229117).
Inoltre, si è precisato che "integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la falsa denuncia di smarrimento di una targa automobilistica, dovendosi la stessa considerare come destinata a comprovare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato della targa anzidetta" (Sez. 5, Sentenza n. 46823 del 20/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 231089). In precedenza, poi, si era ritenuto che "integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell'autoveicolo, dal momentoche, ai sensi dell'art. 95 comma 3^ codice della strada, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione)" (Sez. 5, Sentenza n. 12051 del 15/07/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214853) e che "in tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l'elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia - ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria - di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenerei duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero" (Sez. 5, Sentenza n. 10388 del 11/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv.
214192).
Trattasi, in tutte le ipotesi esaminate, della corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui "il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente" (Sez. Un., Sentenza n. 6del 17/02/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 212782).
Orbene, nell'ipotesi di smarrimento del certificato di proprietà di autovettura l'art. 13 comma 1, D.M. n. 514/1992 dispone che "idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza" e, al secondo comma, prevede che "in caso di deterioramento del documento di proprietà o dell'indisponibilità prevista dal comma 1, un duplicato è rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all'art. 22 del regiodecreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredata dalla documentazione prescritta ai sensi del comma 1".
Appare evidente, dunque, che la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura, dovendosi la stessa considerare come destinata a comprovare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato del medesimo certificato, integra il delitto di cui all'art. 483 c.p..
Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005

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