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giovedì 14 marzo 2013

TAR:..I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e titolari di incarichi dirigenziali, hanno chiesto l'accertamento del loro diritto a percepire l'indennità perequativa prevista dalla L. 2 ottobre 1997, n. 334 (recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato), a decorrere dal 1 gennaio 1996 e non , come stabilito con il D.P.C.M. del 3 gennaio 2001, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. n. 266 del 1999, a decorrere dal 1 gennaio 2001...



T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 07-03-2013, n. 1296
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3649 del 2002, proposto da:
-
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del ministro p.t., il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano, in via Diaz, 11;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità perequativa prevista dall'art. 2 della L. 2 ottobre 1997, n. 334 a decorrere dal 1 gennaio 1996 e non dal 1 gennaio 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e titolari di incarichi dirigenziali, hanno chiesto l'accertamento del loro diritto a percepire l'indennità perequativa prevista dalla L. 2 ottobre 1997, n. 334 (recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato), a decorrere dal 1 gennaio 1996 e non , come stabilito con il D.P.C.M. del 3 gennaio 2001, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. n. 266 del 1999, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Il ricorso è affidato a diverse censure di violazione di legge, prospettando altresì la possibile incostituzionalità dell'art. 19 della L. n. 266 del 1999, che ha fissato le modalità per l'attribuzione dell'indennità di perequazione economica ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio ha chiesto la reiezione del gravame, che è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 20 febbraio 2013.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto.
La richiesta dei ricorrenti si basa su una pretesa applicabilità diretta alle forze di polizia dell'art. 2 della L. n. 334 del 1997.
Tale norma, intitolata "trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato", dispone che " ... il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2".
Come osservato in fattispecie esattamente sovrapponibile nella decisione del T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I bis, del 26 gennaio 2006, n. 565, cui si rinvia per la dettagliata ricostruzione dell'intero impianto normativo del trattamento economico spettante agli ufficiali di grado più elevato, la disposizione invocata pone un mero valore di principio, "in quanto ... si limita a disegnare il percorso normativo da seguire ai fini del reperimento delle risorse destinate ad attenuare l'incidenza di eventuali sperequazioni retributive fra le categorie poste a raffronto. In altri termini, l'art. 2 in rassegna si configura come vera e propria norma d'azione e non di relazione, dovendosi dunque escludere, secondo i principi, che da essa potessero derivare in capo ai ricorrenti diritti soggettivi di natura patrimoniale immediatamente (ed addirittura retroattivamente) azionabili".
A conferma della natura programmatica e non precettiva della norma - conclusione supportata anche dalla palese incostituzionalità, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, della disposizione in esame laddove intesa come volta ad istituire una voce di spesa in assenza di corrispondente indicazione delle risorse necessarie a farvi fronte - sono poi intervenuti l'art. 19 della legge delega 28 luglio 1999 n. 266, che, dopo aver demandato al Ministero del Tesoro, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, la definizione del quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale non contrattualizzato e dopo aver rinviato al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002 ed alla legge finanziaria l'individuazione delle risorse a tal fine disponibili, ha stabilito, al comma 4, che "previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della L. 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile", l'art. 19, comma 2, della L. n. 488 del 1999, che ha individuato la corrispondente copertura finanziaria, e il D.P.C.M. 3 gennaio 2001, che ha quantificato l'importo della indennità perequativa spettante ai Colonnelli ed ai Generali di Brigata, fissandone la decorrenza al 1 gennaio 2000.
La scelta effettuata dal legislatore in relazione alle modalità, quantitative e temporali, di attuazione dell'effetto perequativo programmato non presenta, poi, diversamente da quanto prospettato in gravame, quei profili di irragionevolezza o palese arbitrarietà, la cui ricorrenza inficia, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, il corretto esercizio della discrezionalità, tanto più che nel caso in esame ricorre pure la già sottolineata esigenza di contemperare le esigenze di perequazione retributiva con quelle generali di politica economica (cfr., ex multis Corte Costituzionale, 14 giugno 2002, n. 241, 7 maggio 1993, n. 226)
Devono, dunque, essere condivise le conclusioni cui perviene la richiamata decisione del T.A.R. del Lazio, secondo cui da un lato "...il diritto patrimoniale in capo alla minore dirigenza militare non può comunque ritenersi concretizzato - avuto riguardo al complesso evolversi del procedimento legislativo - prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2000" e, dall'altro "..il D.P.C.M. 3 gennaio 2001, nella misura in cui stabilisce l'importo dell'emolumento compensativo e la sua decorrenza proprio dal 1 gennaio 2000, si atteggia, per le ragioni sin qui esposte, in termini del tutto coerenti rispetto al disposto della normativa primaria di riferimento" , dovendosi ritenere, in conformità all'orientamento già manifestato "dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, 15 novembre 2004 nn. 7395, 7396 e 7399), che il menzionato Decreto risulta correttamente attuativo del sistema normativo di riferimento discrezionalmente dettato dal Legislatore (artt. 2 della L. n. 334 del 1997, 19, comma 4, della L. n. 266 del 1999 nonché 19, comma 2, della L. n. 488 del 1999) e comunque immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità, nella quale è ovviamente preclusa al giudice ogni valutazione circa il contenuto del provvedimento, nella parte in cui involge valutazioni di merito"
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.000/00 (duemila/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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