Translate

sabato 6 aprile 2013

Consiglio di Stato: Processati, sospesi dal servizio e assolti: arretrati ma senza maggiorazioni




Nuova pagina 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2578/2006
Reg.Dec.
N. 804  Reg.Ric.
ANNO   2001  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 804/01, proposto da:
....., rappresentati e difesi dagli avv. -
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione terza, 9 marzo 2000, n. 1872;
     visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
     visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;
     visti tutti gli atti della causa;
     relatore all’udienza pubblica del 31 gennaio 2006 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato Nicoli per l’appellato;
     ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
     Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto da ...... e gli altri signori suindicati, dipendenti del Ministero dei trasporti avverso il provvedimento del direttore della divisione XVI del Ministero stesso 29 maggio 1995, n. 16863, con cui si è negato il loro diritto a percepire il compenso incentivante previsto dall’art. 10 del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 344 e le maggiorazioni dello stesso ai sensi dell’art. 19 della l. 1° dicembre 1986, n. 870, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con riguardo all’intero periodo di sospensione dal servizio.
     I suddetti erano stati sospesi cautelarmene dal servizio poiché sottoposti a procedimento penale; poi conclusosi con giudicato di proscioglimento poiché “il fatto non sussiste”. Così che l’amministrazione revocava la sospensione cautelare con efficacia retroattiva, e statuiva la spettanza di tutti gli emolumenti economici non percepiti e di tutte le progressioni di carriera eventualmente non riconosciute a causa della pregressa sospensione.
     L’amministrazione però non corrispondeva il compenso incentivante arretrato, ritenendo che esso fosse legato all’effettiva presenza giornaliera del servizio e “in particolare all’effettiva presenza in servizio”.
     Il primo giudice ha affermato che il detto compenso presuppone la presenza in servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 344/1983 e dell’accordo di comparto attuativo.
     La sentenza viene appellata dal signor (Lpd) e dagli altri suindicati per i seguenti motivi:
     1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 344/1983, della l. n. 870/1986 e del d.p.c.m. 13 aprile 1984; eccesso di potere; travisamento dei presupposti.
     Gli appellanti richiamano una circolare in data 28 giugno 1985, nella quale veniva detto che l’indennità di amministrazione, che aveva sostituito l’indennità incentivante, sarebbe stata erogata, in ipotesi di sospensione cautelare per procedimento disciplinare, con una trattenuta del 50%. Contestano poi le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in quanto, ammesso che il compenso di cui trattasi sia legato all’effettiva prestazione di lavoro, essi non potrebbero venire penalizzati dalla circostanza che la prestazione non è potuta intervenire per fatto addebitabile all’amministrazione.
     Il Ministero dei trasporti si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.
     Il ricorso in appello è infondato.
     Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, revocata la sospensione cautelare, all’impiegato spettano tutti gli assegni non percepiti, “escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell’assegno alimentare eventualmente corrisposto”.
     Al riguardo, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui, atteso che il normale principio di sinallagmaticità delle prestazioni lavorative e retribuzioni non opera nei casi in cui la prestazione lavorativa non è stata resa per fatto imputabile all’amministrazione, la ricostruzione retroattiva della carriera fa sorgere il diritto a percepire tutti gli emolumenti rientranti nella retribuzione ordinaria, ma non anche quelli che non hanno carattere fisso e predeterminato, e sono quindi legati a esigenze lavorative contingenti e variabili nel tempo; quali i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e notturno e altre indennità similari (questo Consiglio: sez. IV, 15 febbraio 2001, n. 720; sez. VI, 13 febbraio 2003, n. 782).
     Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, deve escludersi il diritto alla corresponsione del compenso incentivante, che l’art. 10, comma 2, lett. b), del d.p.r. n. 344/1983 condiziona espressamente “al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all’effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell’orario d’obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l’efficienza del servizio” e il successivo comma 3 collega alle “effettive prestazioni ordinarie di servizio”. Ciò a causa della necessaria correlazione fra prestazione del servizio e aumento di produttività.
     In tal senso questo Consiglio, sez. IV, 25 marzo 2005, n. 1285 e sez. VI, 27 febbraio 1979, n. 120 (decisione, quest’ultima, relativa al premio per l’incremento industriale a favore dei dipendenti dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, avente natura di compenso incentivante), da cui non vi è motivo per discostarsi.
     Ne consegue anche l’irrilevanza di quanto disposto dall’invocata circolare, tra l’altro successiva al provvedimento impugnato in primo grado.
     Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
 
Per questi motivi
     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
     Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma il 31 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giorgio Giovannini   presidente
Luigi Maruotti   consigliere
Carmine Volpe   consigliere, estensore
Giuseppe Romeo   consigliere
Giuseppe Minicone   consigliere
 
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere       Segretario
CARMINE VOLPE     VITTORIO ZOFFOLI


 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il...10/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA








 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 804/2001


FF


Nessun commento: