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La resistenza a pubblico ufficiale va sempre al giudice monocratico |
Cass. pen. Sez. I, (ud. 03-10-2006) 17-10-2006, n. 34683
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GUP TRIBUNALE DI VENEZIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. DI VENEZIA;
ORDINANZA del 18/05/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del conflitto.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
Con
ordinanza in data 18 maggio 2006 il G.I.P. presso il Tribunale di
Venezia, in relazione al processo a carico di N.F. ed altri, imputati
per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337, 339 c.p.),
sollevava conflitto di competenza in relazione al provvedimento di
restituzione degli atti al P.M. formulato dal Tribunale di Venezia, in
sede di dibattimento monocratico in data 28 febbraio 2006; rilevava che
si sarebbe trattato di atto abnorme perchè era stata disposta una
indebita regressione del processo sul presupposto che l'azione penale
dovesse essere esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio e non
mediante citazione diretta in quanto la contestazione dell'aggravante di
cui all'art. 339 c.p., comporterebbe la competenza del
tribunale in composizione collegiale. Nella specie, infatti, la
contestazione dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p., non
inciderebbe sulla attribuzione della competenza, attribuita non già in
ragione della entità della pena, ma sul nomen juris del reato,
indipendentemente dalle aggravanti contestate.
Il
conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal G.I.P. presso il
Tribunale di Venezia. Questa Corte, prima dell'entrata in vigore della
riforma sul giudice unico (D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 e
successive modifiche) ha risolto la stessa questione con riguardo alla
ripartizione della competenza tra Tribunale e Pretore, nel senso che "In
tema di competenza per materia del pretore la rilevanza delle
circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita in via generale dall'art. 4 c.p.p., opera soltanto in relazione al criterio attributivo della competenza fissato nel primo comma dell'art. 7 c.p.p.,
giacchè solo tale criterio si basa sul riferimento alla pena edittale.
Detta rilevanza è invece da escludere con riguardo alle ipotesi previste
nel comma 2 del citato art. 7, in cui l'attribuzione della competenza
èfondata unicamente sul nomen juris dei reati ivi contemplati, come
dimostrato anche dal fatto che in talune di dette ipotesi, e,
segnatamente, in quelle di cui alle lett. f) e g) (riguardanti,
rispettivamente, il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di
rissa), il legislatore, volendo invece attribuire rilievo a dette
circostanze ad effetto speciale, ne ha fatto specifica menzione. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la S.C., risolvendo un
conflitto, ha attribuito al pretore la competenza a conoscere del reato
di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen.,
comma 2) (Cass. Sez. 1^, 28 aprile 1999, confl. comp. in proc. Marcucci
e altri, RV 213831). Gli stessi principi risultano recepiti nei
riguardi della ripartizione della competenza tra Tribunale in
composizione collegiale e Tribunale in composizione monocratica e quindi
non vi è ragione per discostarsi da tale indirizzo.
Nello stesso senso deve essere interpretato anche l'art. 550 c.p.p.,
che, nella individuazione dei casi in cui il Pubblico Ministero
provvede alla citazione diretta a giudizio, prevede l'ipotesi della
resistenza a pubblico ufficiale (comma 2, lettera b), dovendosi
intendere anche in questo caso, la attribuzione della competenza ratione
materiae, comprendendo quindi anche le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 339 c.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006
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