Translate

venerdì 28 giugno 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU n.149 del 27-6-2013)


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 

Regolamento recante disciplina  dei  criteri  di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  e  degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli  edifici,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192. (13G00115)
(GU n.149 del 27-6-2013)  
 Vigente al: 27-6-2013    
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del   16   dicembre   2002   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
  Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
ed in particolare l'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  che  prevede
l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al
fine  di  definire  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti o degli organismi  a  cui  affidare  la  certificazione
energetica  degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti   di
climatizzazione;
  Visto l'articolo 9, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17,
assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
  Vista  la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed  in  particolare  il  comma  6
dell'articolo 18;
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale  consumatori  e  utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed  in  particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia'  il
18 ottobre 2006  ha  avviato  la  procedura  di  messa  in  mora  nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo  226  del
Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 20 marzo 2008;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                  Finalita' e ambito di intervento

  1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e  i
criteri  di  accreditamento  per  assicurare  la   qualificazione   e
l'indipendenza degli esperti o degli  organismi  a  cui  affidare  la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  e
successive   modificazioni,   di    seguito    denominato    «decreto
legislativo», per le finalita' di cui  all'articolo  1  del  medesimo
decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e  immediatamente
operativa delle norme per la certificazione energetica degli  edifici
su tutto il territorio nazionale.
  2. I requisiti professionali e  i  criteri  di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  o  degli
organismi   a   cui   affidare   l'ispezione   degli   impianti    di
climatizzazione di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo, sono  individuati  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  74,  recante  definizione  dei
criteri generali in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione   e   ispezione   degli   impianti   termici   per    la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici   e   per   la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.
                               Art. 2

       Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
       abilitati alla certificazione energetica degli edifici

   1. Ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di  certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
    a) i tecnici  abilitati,  la  cui  disciplina  dei  requisiti  e'
riportata al comma 2, lettera b);
    b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell'energia e dell'edilizia, che  esplicano  l'attivita'
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in  organico  e
la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
    c) gli organismi pubblici  e  privati  qualificati  a  effettuare
attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere  di
ingegneria civile in generale e impiantistica  connessa,  accreditati
presso  l'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  o  altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base  delle  norme  UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei  vari
tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione,  sempre  che
svolgano l'attivita' con un tecnico,  o  con  un  gruppo  di  tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b);
    d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui  al  comma  2,
lettera  a),  che  operano   conformemente   alle   disposizioni   di
recepimento e attuazione della direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente  l'efficienza
degli usi finali dell'energia  e  i  servizi  energetici  sempre  che
svolgano l'attivita' con un tecnico,  o  con  un  gruppo  di  tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b).
  2. Ai fini  del  presente  decreto  sono  disciplinati  i  seguenti
requisiti:
    a) societa'  di  servizi  energetici  (ESCO),  persona  fisica  o
giuridica che fornisce servizi  energetici  ovvero  altre  misure  di
miglioramento dell'efficienza energetica nelle  installazioni  o  nei
locali dell'utente e, cio' facendo, accetta  un  margine  di  rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,  totalmente  o
parzialmente, sui  risparmi  di  spesa  derivanti  dal  miglioramento
dell'efficienza energetica  conseguito  e  sul  raggiungimento  degli
altri criteri di rendimento stabiliti;
    b) tecnico  abilitato,  un  tecnico  operante  sia  in  veste  di
dipendente di enti e organismi pubblici  o  di  societa'  di  servizi
pubbliche o private, comprese  le  societa'  di  ingegneria,  che  di
professionista  libero  od  associato.  I  tecnici  abilitati  devono
rispondere almeno a uno dei requisiti di cui  ai  commi  3  e  4  del
presente articolo.
  3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del  comma  2,  deve
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad  e)
del  presente  comma,  iscritto  ai   relativi   ordini   e   collegi
professionali,  ove  esistenti,  e  abilitato   all'esercizio   della
professione  relativa  alla  progettazione  di  edifici  e   impianti
asserviti  agli  edifici   stessi,   nell'ambito   delle   specifiche
competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.  Il  tecnico
abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.  Ove  il
tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o  nel  caso
che alcuni di essi esulino dal proprio  ambito  di  competenza,  egli
deve operare in collaborazione con altro tecnico  abilitato  in  modo
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su  cui
e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
    a) laurea magistrale conseguita in  una  delle  seguenti  classi:
LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28,  LM-30,  LM-31,  LM-33,  LM-35,
LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro  dell'universita'
e della ricerca in data 16 marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9  luglio  2007,  ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a
28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S,  61/S,  74/S,  77/S,  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica in data 28  novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2001,  ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in  data  5  maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
    b) laurea conseguita nelle seguenti classi:  L7,  L9,  L17,  L23,
L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui  al
decreto  ministeriale  in  data  4  agosto   2000,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del  19  ottobre
2000;
    c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei
seguenti  indirizzi  e  articolazioni:   indirizzo   C1   'meccanica,
meccatronica  ed  energia'  articolazione  'energia',  indirizzo   C3
'elettronica ed elettrotecnica'  articolazione  'elettrotecnica',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88,
ovvero, diploma di perito industriale in uno dei  seguenti  indirizzi
specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,  n.
1222, e successive modificazioni;
    d) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico  indirizzo
C9 'costruzioni, ambiente  e  territorio',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero  diploma  di
geometra;
    e) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico  indirizzo
C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione  'gestione
dell'ambiente e del territorio', di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88,  ovvero  diploma  di  perito
agrario o agrotecnico.
  4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del  comma  2,  deve
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a)  a  d)
del presente comma, e di un attestato di frequenza,  con  superamento
dell'esame finale, relativo a specifici corsi di  formazione  per  la
certificazione energetica degli  edifici,  di  cui  al  comma  5.  Il
soggetto  in  possesso  di  detti  requisiti  e'  tecnico   abilitato
esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
    a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione
professionale in  tutti  i  campi  concernenti  la  progettazione  di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
    b) laurea magistrale conseguita in  una  delle  seguenti  classi:
LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44,
LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75,  LM-79,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca  in  data  16  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  157
del 9 luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica  conseguita  nelle
seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S,  29/S,  30/S,  32/S,  35/S,  37/S,
45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,  ovvero  corrispondente
diploma di laurea ai sensi  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004;
    c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8,  L30,  L21,  L27,
L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  155
del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7,  9,  16,
21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  245
del 19 ottobre 2000;
    d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  con
indirizzi e articolazioni diversi da  quelli  indicati  al  comma  3,
lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e
successive modificazioni,  con  indirizzi  specializzati  diversi  da
quelli indicati al comma 3, lettera c).
  5. I corsi di formazione per  la  certificazione  energetica  degli
edifici e i relativi esami  sono  svolti,  a  livello  nazionale,  da
universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e
collegi  professionali,  autorizzati  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico di intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;  a  livello  regionale,  i  medesimi  corsi  sono  svolti
direttamente da regioni e province autonome, e da altri  soggetti  di
ambito  regionale  con  competenza  in  materia   di   certificazione
energetica autorizzati dalle predette regioni  e  province  autonome.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono  svolti
in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato  di
frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai  soggetti
erogatori dei corsi e degli esami.
  6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
                               Art. 3

       Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti
       abilitati alla certificazione energetica degli edifici

  1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita'  di  giudizio
dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici  abilitati,
all'atto   di   sottoscrizione   dell'attestato   di   certificazione
energetica, dichiarano:
    a) nel caso di certificazione di edifici  di  nuova  costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa  attraverso
il  non  coinvolgimento  diretto  o   indiretto   nel   processo   di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare  o  con  i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne  al  richiedente,  che  in
ogni caso non deve essere ne' il  coniuge  ne'  un  parente  fino  al
quarto grado;
    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza  di
conflitto di  interessi,  ovvero  di  non  coinvolgimento  diretto  o
indiretto con i produttori dei materiali e  dei  componenti  in  esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi  che  possano  derivarne  al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente
fino al quarto grado.
                               Art. 4

             Funzioni delle Regioni e Province autonome

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo,  fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano per le  regioni  e  province  autonome  che  non
abbiano  ancora  provveduto  ad  adottare  propri  provvedimenti   in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data  di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
  2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo,  per
promuovere la tutela degli  interessi  degli  utenti  attraverso  una
applicazione omogenea della  predetta  norma  sull'intero  territorio
nazionale, nel disciplinare la  materia  le  regioni  e  le  province
autonome  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario  nonche'  dei  principi  fondamentali   della   direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
    a) adottare un sistema di riconoscimento dei  soggetti  abilitati
di cui all'articolo 2  a  svolgere  le  attivita'  di  certificazione
energetica degli edifici, nel rispetto  delle  norme  comunitarie  in
materia di libera circolazione dei servizi;
    b) promuovere  iniziative  di  informazione  e  orientamento  dei
soggetti certificatori e degli utenti finali;
    c)  promuovere  attivita'  di  formazione  e  aggiornamento   dei
soggetti certificatori;
    d) monitorare  l'impatto  del  sistema  di  certificazione  degli
edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i
cittadini;
    e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e  degli
enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema
di  accertamento  della  correttezza  e  qualita'  dei   servizi   di
certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso  enti
pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita  la
qualificazione e indipendenza, e  assicurare  che  la  copertura  dei
costi  avvenga  con  una  equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
interessati al servizio;
    f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri
strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso  a
qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
  3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbiano   gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a
favorire un graduale ravvicinamento dei  propri  provvedimenti  anche
nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le  regioni  e
le province autonome, di cui al decreto  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le  province  autonome
provvedono  affinche'   sia   assicurata   la   coerenza   dei   loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
                               Art. 5

                 Criteri di controllo della qualita'
              del servizio di certificazione energetica

  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
procedono ai controlli della qualita' del servizio di  certificazione
energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di
una procedura di controllo congruente con gli obiettivi  del  decreto
legislativo  e  le   finalita'   della   certificazione   energetica,
coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera
e). Ove non diversamente  disposto  da  norme  regionali  i  predetti
controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti  a  cui  sono
demandati gli accertamenti e le  ispezioni  necessari  all'osservanza
delle  norme  relative  al  contenimento  dei  consumi   di   energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di  climatizzazione,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
  2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
    a) l'accertamento documentale degli attestati  di  certificazione
includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
    b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o
di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
    c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
                               Art. 6

                         Disposizioni finali

  1. Per gli edifici  gia'  dotati  di  attestato  di  certificazione
energetica, sottoposti  ad  adeguamenti  impiantistici,  compresa  la
sostituzione del  generatore  di  calore,  l'eventuale  aggiornamento
dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo, puo' essere  predisposto  anche  da  un  tecnico
abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al  comma  2,
lettera b),  dell'articolo  2,  dell'impresa  di  costruzione  ovvero
installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  sono  modificate  e
integrate con la medesima procedura.
                               Art. 7

                        Copertura finanziaria

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

                             NAPOLITANO

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri

                            Passera,    Ministro    dello    sviluppo
                            economico e delle  infrastrutture  e  dei
                            trasporti

                            Clini,  Ministro  dell'ambiente  e  della
                            tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228
                                          Allegato 1 (Art.2, comma 5)

              Contenuti minimi del corso di formazione
                     per tecnici abilitati alla
               certificazione energetica degli edifici

Durata minima 64 ore
I Modulo
    La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
    Le procedure di certificazione.
    La normativa tecnica.
    Obblighi e responsabilita' del certificatore.
II Modulo
    Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
    Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
    Analisi di  sensibilita'  per  le  principali  variabili  che  ne
influenzano la determinazione.
III Modulo
    Analisi tecnico economica degli investimenti.
    Esercitazioni pratiche con particolare  attenzione  agli  edifici
esistenti.
IV Modulo
    Involucro edilizio:
      le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
      soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
        dei nuovi edifici;
        del miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
    Impianti termici:
      fondamenti   e   prestazione   energetiche   delle   tecnologie
tradizionali e innovative;
      soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
        dei nuovi impianti;
        della ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
    L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
    Comfort abitativo.
    La ventilazione naturale e meccanica controllata.
    L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio  e  degli
impianti.
VIII Modulo
    La diagnosi energetica degli edifici.
    Esempi applicativi.
    Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti  informatici  posti  a
riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
 

Nessun commento: