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martedì 3 settembre 2013

TAR: Guardia di Finanza - "Il ricorrente, con un unico mezzo variamente articolato, sostiene l'inesistenza di disposizioni che fissino un termine perentorio per il riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio"




FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 30-04-2010, n. 262
FORZE ARMATE
Equo indennizzo

GUARDIA DI FINANZA


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 1999, proposto da:
-
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Guardia di Finanza di Trieste dd. 26 marzo 1999, nonchè del verbale integrativo n. 39 dd. 18 marzo 1999 e della lettera di trasmissione dd. 29 marzo 1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, rubricato al n. 361/99, l'Appuntato in congedo della Guardia di Finanza (Lpd) ha chiesto l'annullamento o la revoca:
- della nota del 26.03.1999 dell'ex 19" Legione di Trieste, avente ad oggetto "corresponsione degli assegni interi (periodo 29.4.1996/14.1.1997) e delle indennità di presenza (periodo 29.5.1995/30.11.1995)";
- del verbale integrativo n. 39 del 18.3.1999, recante la data del 20.3.1999, del Comando del Servizio Sanità - Ufficio del Direttore Sanitario di Verona, con cui si precisa che la domanda di dipendenza da causa di servizio del 12.8.1996 sarebbe stata presentata in modo non tempestivo, nonché della relativa lettera di trasmissione datata 29.3.99 del Comando ex Legione di Trieste.
Va premesso che il ricorrente, posto in quiescenza dal 14.1.1997, si vedeva riconosciuta dalla Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) di 2^ istanza di Verona, con verbale del 25.1.1999, la dipendenza da causa di servizio della seguente patologia: "sindrome delle apnee notturne ostruttive"; conseguentemente, egli chiedeva all'Amministrazione la restituzione delle somme trattenutegli durante il periodo di aspettativa con domanda del 12.2.1999, relativa, rispettivamente, al reintegro del 50% dello stipendio per il periodo 29.4.1996 - 28.10.1996 e del 100% per il periodo 29.10.1996 -13.1.1997 ed alla corresponsione dell'indennità di presenza per il periodo 29.5.1995 - 30.11.1995.
La suddetta domanda non veniva accolta in quanto, come riportato dall'impugnato verbale integrativo del 20.3.1999, l'istanza di dipendenza da causa di servizio era stata presentata il 12.8.1996, oltre i sei mesi, cioè, dalla data della documentazione sanitaria (27.9.1995): con elusione, pertanto, del termine perentorio stabilito dalla legge 11 marzo 1926, n. 416 e dal relativo regolamento esecutivo 15 aprile 1928, n. 1024.
Il ricorrente, con un unico mezzo variamente articolato, sostiene l'inesistenza di disposizioni che fissino un termine perentorio per il riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio, e, conseguentemente, assume la spettanza degli emolumenti in questione, richiamando le disposizioni diramate dal Comando Generale della Guardia di Finanza (circolare n. 260000/102 dell'1.12.1994): ciò in quanto tutto il periodo trascorso in aspettativa sarebbe dipendente da infermità ricollegabili a cause di servizio.
Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero delle Finanze, chiedendo il rigetto del gravame.
Quest'ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 14.4. 2010.
Occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024
(Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R.D. 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della (Lpd) 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medicolegali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), prevede che:
"Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonché i militari della regia guardia di finanza, gli appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale, alla milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al comandante di corpo o capo di ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.
Le autorità predette procederanno d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemicoinfettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità.
Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa sia avvenuta in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli aventi causa; con le norme del primo comma del presente articolo".
L'art. 26 legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate) stabilisce che:
"Trattamento durante l'aspettativa.
Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale".
Ciò premesso, le prospettazioni non meritano ingresso.
Come si è visto, l'art. 3 del R.D. n. 1024/1928 stabilisce che:
"Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonché i militari della regia guardia di finanza, gli appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale, alla milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al comandante di corpo o capo di ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio".
Ora, posto che il procedimento teso al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio resta disciplinato, per il personale militare, dal R.D. n. 1024 del 1928, la domanda relativa alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere proposta tempestivamente e cioè entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'infermità (Cfr., Cons. Stato, IV, del 22 settembre 2005, n. 4994 e T.A.R. Calabria, n. 250 del 2007).
Non sembra inutile sottolineare che la giurisprudenza (Cfr. T.A.R. Lombardia, III, 19 aprile 2007, n. 1885) - sussistendo verosimilmente l'eadem ratio - ha sostenuto la perentorietà del termine dei sei mesi anche nell'analoga fattispecie prevista dall'art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in base al quale: "L'impiegato civile che abbia contratto infermità per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende indicando specificamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica".
In entrambi i casi la perentorietà deve essere fatta discendere da una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche considerate, che postulano per il personale in attività di servizio, anche in relazione alle procedure diagnostiche da porre in essere, una scansione procedimentale iniziale ancorata ad un termine sufficientemente breve ed ineludibile.
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo di decorrenza del predetto termine di sei mesi, ritiene il Collegio che la conoscenza dell'infermità coincida con i riscontri diagnostici resi all'interessato (Cfr. T.A.R. Calabria, n. 250 del 2007, cit.).
Nel caso di cui alla attuale controversia, l'ex Comando Legione di Trieste, con nota del 5.3.1999, provvedeva ad interpellare la Commissione Medica di 2^ istanza, al fine di sapere se la domanda prodotta dal militare fosse stata tempestivamente inoltrata: la Commissione comunicava con nota del 20.3.1999 che la domanda di dipendenza da causa di servizio era intempestiva, poiché la documentazione sanitaria risaliva al 27.9.1995, mentre la domanda era stata presentata il 12.8.1996.
Inutile dire della inconferenza delle disposizioni richiamate dal dipendente (DD.PP.RR. nn. 1092 del 1973 e 394 del 1994), in base alle quali - ai fini della decorrenza del dies a quo per il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio - in capo alla Amministrazione vi è un onere di accertare d'ufficio la patologia sofferta ed il nesso di causalità e, per coloro che sono stati collocati in quiescenza, il termine per proporre la relativa domanda si consuma nei cinque anni dalla cessazione dal servizio (il (Lpd) è cessato il 14.1.1997).
Ed invero, la normativa applicabile è esclusivamente quella riportata in esordio, che individua in modo preciso tutte le scansioni procedimentali, e, in particolare, il termine (perentorio) entro il quale il procedimento va iniziato, su impulso di parte.
In particolare, l'art. 167 del D.P.R. n. 1092 del 1973 - richiamato dal ricorrente - stabilisce che il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio: questa norma non disciplina il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, che attiene ad un procedimento distinto anche se presupposto.
Inoltre l'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973 - anch'esso richiamato dall'istante - che radicherebbe un diritto in capo al dipendente cessato dal servizio, non fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, ma al termine per la presentazione della domanda di trattamento privilegiato.
D'altro canto l'art. 3 della legge n. 1094 del 1970 (legge che disciplina l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare) stabilisce che per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.
Tali norme non disciplinano il procedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio.
Dunque, il procedimento teso al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio resta disciplinato, per il personale militare, dal R.D. n. 1024 del 1928.
Nessun pregio hanno, infine, i cenni alla presunta incongruenza dell'impugnato provvedimento del 26.3.1999, posto che esso si regge su di una fedele ricostruzione della situazione fattuale e giuridica.
Corollario del discorso sin qui svolto è che il suindicato periodo di assenza dal servizio del (Lpd) va qualificato come "aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio" e l'Ente, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, ha legittimamente decurtato lo stipendio del medesimo del 50% per il periodo 29.4.1996 - 25.10.1996 e del 100% per il periodo dal 26.10.1996 - 13.1.1997 (giorno antecedente al collocamento in congedo per riforma).
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo
rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore


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