Translate

lunedì 14 ottobre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 4-10-2013 n. 15794 Regolamentazione comunitaria: incontro tecnico italo - Rumeno in materia di prestazioni familiari.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 4-10-2013 n. 15794
Regolamentazione comunitaria: incontro tecnico italo - Rumeno in materia di prestazioni familiari.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 4 ottobre 2013, n. 15794 (1).

Regolamentazione comunitaria: incontro tecnico italo - Rumeno in materia di prestazioni familiari.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



In seguito ad un recente incontro tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro, Inps e ANPIS - Agenzia Nazionale per i pagamenti e per l'ispezione sociale della Romania, presso la Direzione Generale dell'Istituto, sono state analizzate le problematiche legate all'erogazione delle prestazioni familiari, in applicazione della normativa comunitaria, e alle modalità di scambio delle informazioni attraverso gli appositi formulari.

In particolare, la delegazione rumena ha illustrato la normativa nazionale in materia di trattamenti di famiglia e ha precisato che, in base alla propria legislazione, rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari le seguenti prestazioni:

- Assegno di Stato per i figli (alocaþie de stat pentru copii);

- Indennità per la crescita del figlio, oppure, secondo la valutazione di ogni situazione in particolare, l'incentivo mensile (indemnizaþia pentru cre°terea copilului/stimulentul lunar);

- Indennità mensile per la crescita del figlio con handicap (indemnizaþiile lunare pentru cre°terea copilului cu handicap).

Dalla trattazione dei punti all'ordine del giorno, è emerso che, sia alcune Agenzie della Romania sia alcune Strutture dell'INPS, non sempre seguono il previsto iter procedurale per l'acquisizione delle informazioni legate all'erogazione delle prestazioni familiari. Infatti, è stato evidenziato che spesso i formulari vengono presentati e/o richiesti direttamente dall'interessato.

A tale proposito, entrambe le parti hanno concordato sulla necessità che i formulari siano compilati e scambiati direttamente tra le Istituzioni competenti, a garanzia dell'autenticità e della provenienza delle informazioni in essi contenute (cfr. Msg. n. 18329 del 9 novembre 2012).

È stato, inoltre, evidenziato che spesso i moduli non riportano tutte le informazioni necessarie alla definizione della richiesta di prestazione, pertanto, nella compilazione del formulario di richiesta di informazioni da inviare in Romania per i familiari ivi residenti, le Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:


a) Numero d'identificazione rumeno


Ai fini di una corretta identificazione del cittadino rumeno, dovrà essere indicato sempre nel formulario di richiesta il Codice numerico identificativo del lavoratore e dei familiari. Il codice è riportato in alto a sinistra della carta d'identità rumena o nel certificato di nascita rumeno. La delegazione rumena ha precisato che, in assenza del codice suddetto, la persona è considerata inesistente in base alla legislazione rumena e, pertanto, la richiesta non potrà essere evasa.

Inoltre, è stato precisato che, per l'attribuzione del codice identificativo in caso di figli nati in Italia, è necessaria la loro registrazione presso gli Enti di Rappresentanza rumeni in Italia, entro 6 mesi dalla nascita.


b) Minori affidati a terzi


Spesso i lavoratori rumeni, che si spostano negli Stati dell'UE per motivi di lavoro, affidano i figli minori alla cure di congiunti (ad esempio ai nonni). In questi casi, nella compilazione del formulario (se si tratta di E411, del campo 2.4), le Sedi dovranno richiedere se il minore si trova presso terzi a seguito di un provvedimento formale. La delegazione rumena si è impegnata a dare indicazioni alle proprie Agenzie affinché in presenza di tale provvedimento, copia dello stesso venga allegata al formulario di risposta. In presenza di provvedimento formale di affidamento a terzi, il diritto a prestazioni familiari a carico dell'assicurazione italiana non potrà essere riconosciuto.


c) Indirizzo di riferimento


Si precisa che i formulari relativi alle prestazioni familiari dovranno essere inviati direttamente all'ANPIS, l'ente rumeno competente, al seguente indirizzo:


ANPIS

Soseaua Panduri nr. 22

Sector 5, Bucuresti

Cod postal: 050659, Romania.


Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle informazioni contenute nei formulari provenienti dalla Romania si evidenzia quanto segue:


a) Attività lavorativa del familiare


L'indicazione dell'attività lavorativa del familiare svolta/non svolta (parte B campo 6.1 del formulario E411) è obbligatoria, la Sede pertanto, nel caso in cui il campo non sia compilato, è tenuta a richiedere tali informazioni prima di procedere all'erogazione della prestazione. In assenza di tali informazioni la domanda non potrà essere accolta.


b) Tassi di cambio


La delegazione rumena si è impegnata a dare indicazione alle proprie Agenzie territoriali affinché i redditi degli anni precedenti prodotti in Romania (sui quali si determina il diritto alla prestazione familiare) nonché gli importi delle prestazioni familiari erogate dalla Romania, riportati nel formulario, siano indicati in valuta rumena e non in euro.

È infatti di competenza delle Sedi Inps convertire in euro tali importi. In particolare:


1) Per i periodi fino al 30 aprile 2010:

- i redditi espressi in valuta rumena devono essere convertiti secondo i tassi di cambio indicati nelle tabelle predisposte ai sensi dell' art. 107, Reg. (CEE) n. 574/72, dalla Commissione delle Comunità europee per il quarto trimestre dell'anno cui si riferiscono i redditi dichiarati;

- gli importi delle prestazioni familiari espressi in valuta rumena devono essere convertiti secondo il tasso di cambio riferito al trimestre in cui si effettua l'operazione.

In base al citato articolo 107 il tasso di conversione in una valuta degli importi fissati in un'altra valuta deve essere il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;

- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;

- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;

- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo

I tassi in questione si possono rilevare da:

https://netinps.inps.it/http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi/cambi-medi selezionando il mese di interesse nella sezione "cambi medi".


2) Per i periodi a partire dal 1° maggio 2010:

- i redditi espressi in valuta rumena devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE relativo all'ultimo giorno del periodo di riferimento;

- gli importi delle prestazioni familiari espressi nella valuta rumena, devono essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla BCE, il giorno in cui si effettua l'operazione.

I tassi in questione si possono rilevare da:

https://netinps.inps.it/http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi/cambi- giornalieri selezionando il giorno di interesse nella sezione "cambi giornalieri".

La delegazione rumena ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di conoscere la variazione mensile dell'importo dell'ANF. Pertanto, nella compilazione dei formulari di risposta, in presenza di una variazione mensile dell'importo degli Anf, la Sede Inps dovrà indicare dettagliatamente per ogni periodo l'importo corrispondente.

Infine, si evidenzia che in Romania, all'atto del matrimonio, il cognome di nascita della moglie viene sostituito da quello del marito.

Tale circostanza può generare una variazione del codice fiscale italiano della cittadina rumena precedentemente registrata in Italia. Si rende necessaria, perciò, nei casi di variazione di stato civile (matrimonio/divorzio), la richiesta del nuovo codice fiscale (con il nuovo cognome) e le strutture territoriali dovranno provvedere all'eventuale unificazione dell'anagrafica.

Nessun commento: