Translate

giovedì 3 ottobre 2013

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Reclutamento per il 2014, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito


MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO


            Reclutamento per il 2014, di 7.000 volontari
        in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito

(GU n.78 del 1-10-2013) 

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche;
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche;
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti";
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni;
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare,  e  l'articolo  2186  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare;
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale;
    Visto il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
    Visto il foglio n. 3095 Cod. id. RESTAV 3 Ind. cl. 5.2.11/6 del 7
agosto 2013 e la e-mail del 12 settembre 2013  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito,  contenenti  gli  elementi   di   programmazione   per
l'emanazione di un bando di  reclutamento,  per  il  2014,  di  7.000
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito;
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto  2013,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014;
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per  il  Personale
Militare;

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti disponibili


    1. Per il 2014 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di  7.000
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione  nel  mese  di  marzo
2014, 2.100 posti.
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  10
ottobre 2013 all'8 novembre 2013, per i  nati  dall'8  novembre  1988
all'8 novembre 1995, estremi compresi;
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  giugno
2014, 1.700 posti.
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  9
dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per i nati dal 7 gennaio 1989  al  7
gennaio 1996, estremi compresi;
      c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2014, 1.700 posti.
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10  marzo
2014 all'8 aprile 2014, per i nati dall'8 aprile  1989  all'8  aprile
1996, estremi compresi;
      d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  dicembre
2014, 1.500 posti.
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7  luglio
2014 al 5 agosto 2014, per i nati dal 5 agosto 1989 al 5 agosto 1996,
estremi compresi.
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero  della
Difesa. In caso di mancanza,  anche  parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti saranno devoluti agli altri  concorrenti  idonei  dello  stesso
blocco.
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco,  devono  essere  presentate,  entro  i  termini
previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo articolo 4.
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   Difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
                               Art. 2


                     Requisiti di partecipazione


    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi;
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
      f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
      h) aver tenuto condotta incensurabile;
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato;
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze Armate in qualita' di VFP 1;
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico;
      l) statura non inferiore a  m.  1,65,  se  candidati  di  sesso
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se  candidate  di  sesso
femminile;
      m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello
dell'eta',  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena
l'esclusione dal reclutamento.
                               Art. 3


                    Portale dei concorsi on-line
                     del Ministero della Difesa


    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle procedure concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'articolo 1 del presente bando sara' gestita  tramite  il  portale
dei concorsi on-line  del  Ministero  della  Difesa  (nel  prosieguo:
portale dei concorsi),  raggiungibile  attraverso  il  sito  internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line  Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM  o
dal  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito
(CSRNE),  dalla  stessa  delegato  alla  gestione   della   procedura
concorsuale.
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
      a) fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
      b)  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi  dell'articolo  66,
comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
      c) mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale.
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi.
                               Art. 4


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato  per  ciascun
blocco.
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione.
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (file  in
formato  PDF),  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,  del
certificato  medico  attestante  l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica di tipo B, rilasciato - in data non  anteriore  a  6  mesi
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande  per  ciascun  blocco  -  da  un  medico  appartenente   alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  Sanitario  Nazionale
(SSN)  e  che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'   di   medico
specializzato in medicina dello sport.
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza, all'atto  della  presentazione  presso  i  Centri  di
Selezione indicati dalla Forza Armata. Dopo l'invio della domanda,  i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo articolo 5.
    5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
    6. In  caso  di  un'avaria  temporanea  del  sistema  informatico
centrale di acquisizione delle domande on-line che  si  verifichi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
articolo 5.
    In tal  caso,  resta  comunque  invariata  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1) la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente articolo 2.
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    nel    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
      a) il cognome, il nome e il sesso;
      b) la data e il luogo di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) la residenza;
      e) il possesso della cittadinanza italiana;
      f) il godimento dei diritti civili e politici;
      g) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai  fini  della
formazione  della  graduatoria  di  cui  al  successivo  articolo  9,
unitamente  all'indirizzo  dell'Istituto  scolastico  ove  e'   stato
conseguito il diploma stesso;
      h) l'eventuale possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo articolo 10;
      i) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
      j) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi;
      k) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
      l) di non essere stati sottoposti amisure di prevenzione;
      m) di aver tenuto condotta incensurabile;
      n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato;
      o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione  della  domanda  a
una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista nel corso di  una
procedura di reclutamento dell'Esercito;
      p) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
Armate.
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
      q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
      r) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
      s)  l'eventuale  gradimento  per  l'espletamento  del  servizio
presso i Reparti/Comandi ubicati  in  quattro  regioni  segnalate  in
ordine di preferenza;
      t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell'Esercito. In  tal  caso  gli  arruolandi  potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle
regioni  segnalate,  a  unita'  di  paracadutisti  sulla  base  delle
esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
      u)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero;
      v) l'eventuale gradimento  a  prestare  servizio  nelle  truppe
alpine;
      w)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
    9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    10. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma
non risultati utilmente collocati in  graduatoria  per  il  1°  e  2°
blocco saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo  e
quindi, rispettivamente, al 3° e 4° blocco. Le  domande  non  saranno
trasportate in caso di  intervenuta  esclusione  dalla  procedura  di
reclutamento o di avvenuta incorporazione  dei  candidati  a  seguito
dell'attuazione delle procedure di cui ai successivi  articoli  13  e
14.
    11. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporazione,  non  si
presenteranno presso i  Reggimenti  addestrativi  o  che  daranno  le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda  di  partecipazione  per   un   blocco   non   immediatamente
successivo.
                               Art. 5


                   Comunicazioni con i concorrenti


    1. Tramite  il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  a
ciascun  concorrente.  Della  presenza  di   tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno  notizia   mediante   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con sms. Le comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
    Per ragioni di  carattere  organizzativo  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma.
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it.
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione  delle  domande  di
cui  all'articolo   4,   comma   1,   nonche'   eventuali   ulteriori
comunicazioni   (variazioni   della   residenza   o   del   recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   posta
elettronica           certificata           -           all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica -  all'indirizzo  uad1sezvfp1@ceselna.esercito.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano. A tale  messaggio  dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF)  di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato.
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.
                               Art. 6


                        Fasi del reclutamento


    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi:
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'articolo 4;
      b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  fatta
eccezione per quelli relativi:
        al   possesso   della   statura   minima   e   dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico;
      c)  esclusione  dal  reclutamento,  da  parte  del  CSRNE,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM;
      d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'articolo  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  nelle
domande;
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei giudizi o delle votazioni  riportati  dai  candidati
nel diploma di istruzione secondaria  di  primo  grado  e  formazione
della graduatoria  degli  ammessi  alla  valutazione  dei  titoli  di
merito;
      g) valutazione dei  titoli  di  merito  di  cui  al  successivo
articolo 10 e formazione della relativa graduatoria;
      h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso  i  Centri  di  Selezione  indicati
dalla Forza Armata per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
      i) formazione, da parte della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
      j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
      k) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera j);
      l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
      m) eventuale decadenza dalla ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
                               Art. 7


                             Esclusioni


    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione;
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3;
      c) prive della copia per immagine (file  in  formato  PDF)  del
certificato  medico  attestante  l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica in corso di validita';
      d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
      a) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   1   nei   limiti
specificati dall'articolo 6, lettera b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h)
e i) e  dell'assenza  di  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma  1,  lettera
d) del presente articolo;
      b) a non ammettere le domande di candidati gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;
      c) ad accertare che le domande siano corredate del  certificato
di idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica,  escludendo  dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano  privi  o  che
non lo hanno presentato o che lo  hanno  presentato  fuori  corso  di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare.
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione.
    3. Le commissioni di cui  al  successivo  articolo  8,  comma  1,
lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati:
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico.
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del  decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  alla
Procura della Repubblica  competente  per  territorio  e  non  potra'
presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
                               Art. 8


                             Commissioni


    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni:
      a) commissione valutatrice;
      b)   commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da:
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente;
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;
      c) due Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  ovvero
Funzionari Amministrativi, designati dalla DGPM, membri;
      d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
Assistente  Amministrativo,  appartenente  all'Amministrazione  della
Difesa, segretario senza diritto di voto.
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati  dalla  Forza
Armata. Esse saranno composte da:
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente;
      b) un Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente,
membro;
      c) un Ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato
alla professione, appartenente  all'Amministrazione  della  Difesa  o
convenzionato, membro;
      d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non  inferiore  a
Maresciallo, membro;
      e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
                               Art. 9


                Selezione dei candidati da ammettere
                alla valutazione dei titoli di merito


    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio  o  della  votazione  conseguiti  nel
diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,  assegnando  i
seguenti punteggi:
      a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
      b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
      c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
      d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco:  20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli  preferenziali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni.
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'.
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara'  pubblicata  nel  portale
dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.
                               Art. 10


                  Valutazione dei titoli di merito
                       e relativa graduatoria


    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria  prevista  dall'articolo  9,  provvedendo  a  sommare  il
precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
      a) titoli previsti dall'articolo 8, comma  2,  lettera  b)  del
decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004:
        1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
        2) patente di guida civile categoria B: punti 1;
        3) porto d'armi: punti 1;
      b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
        1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
        2) diploma di  laurea  (triennale),  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10;
        3)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2) della lettera b):
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
        4)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3) della lettera b):
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
        5) diploma di  istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3)
e 4) della lettera b):
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
        6) attestato di formazione professionale rilasciato  da  Enti
statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
        7) maestro di sci: punti 4;
        8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio  di  cui  al
precedente punto 7) della lettera b): punti 4;
        9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di
cui ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;
        10) istruttore o aiuto istruttore del Club  alpino  italiano:
punti 2;
        11)  brevetto  di  assistente  bagnanti  o  di   bagnino   di
salvataggio  o  di  nuoto  per   salvamento,   rilasciato   da   Enti
riconosciuti dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
        12) patente di guida civile, cumulabile con il  punteggio  di
cui al precedente punto 2 della lettera a):
          categoria BE: punti 0,5;
          categoria C1/C: punti 1;
          categoria C1E/CE: punti 1,5;
          categoria D1/D: punti 2;
          categoria D1E/DE: punti 2,5;
        13) patente nautica: punti 1;
        14) brevetto di  equitazione  per  sport  olimpici -  da  non
confondere con la patente A ludica, che invece non costituisce titolo
di merito - rilasciato dalla  Federazione  italiana  sport  equestri:
punti 1;
        15) aver svolto per  almeno  un  anno  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
        16) corsi di abilitazione basic life support  (BLS)  e  basic
life support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con  il  punteggio
di cui al precedente punto 11) della lettera b):
        punti 0,5;
        17) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a
una sola lingua, come indicato nell'allegato A al presente bando;
        18) patente europea del computer (European  Computer  Driving
Licence - ECDL) o titolo equipollente (Internet  and  Computing  Core
Certification - IC3, congiuntamente con Microsoft Office Specialist -
MOS): punti 1;
        19)  conseguimento  di  risultati  in  competizioni  sportive
nazionali  assolute,   europee   o   mondiali,   riconosciuti   dalle
Federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI, negli ultimi tre anni
dalla data di scadenza del termine di  presentazione  delle  domande:
punti 1,5;
        20   iscrizione   alle   Federazioni    sportive    nazionali
riconosciute dal CONI, a decorrere dal compimento  del  14°  anno  di
eta' del candidato: punti 0,5 per ogni anno di iscrizione, escluso il
primo, fino a un massimo di punti 2,5.
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata devono essere in corso di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande  per
ciascun blocco.
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli  preferenziali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni.
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'.
    5. I candidati idonei ma non risultati vincitori per il 1°  e  2°
blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle
domande ai sensi dell'articolo 4, comma 10,  saranno  inseriti  nella
graduatoria di merito, rispettivamente, del 3° e  4°  blocco  con  il
punteggio gia' conseguito in quello di provenienza,  salvo  ulteriore
punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al
successivo comma 6.
    6. E' data  facolta',  esclusivamente  ai  candidati  di  cui  al
precedente comma 5,  di  integrare  eventuali  titoli  di  merito  in
possesso attraverso il medesimo modello di domanda di  partecipazione
pubblicato nel portale dei concorsi, da  inoltrare  entro  lo  stesso
termine di scadenza  stabilito  per  il  blocco  al  quale  si  viene
trasportati, sempre secondo la modalita' indicata nell'articolo 4.
    7. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara'   pubblicata   nel   portale   dei   concorsi   e   nel    sito
www.persomil.difesa.it.
                               Art. 11


              Accertamenti psico-fisici e attitudinali


    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per  l'accertamento
dei  requisiti  psico-fisici   e   attitudinali,   attingendo   dalla
graduatoria di cui al  precedente  articolo  10  entro  i  limiti  di
seguito indicati: per il 1° blocco: 6.300; per il 2°  blocco:  5.100;
per il 3° blocco: 5.100; per il 4° blocco: 4.500.
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari.
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  articolo
10, presso i Centri di Selezione  indicati  dalla  Forza  Armata  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  attitudinale,  fino  al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con:
      a) originale o copia conforme del certificato medico attestante
l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva di tipo B, rilasciato -
in data non anteriore a 6 mesi precedenti la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco - da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport;
      b) documento di identita'  in  corso  di  validita'  munito  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
      c) se in possesso di titolo di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
      d) questionario informativo  predisposto  dalla  Forza  Armata,
reperibile    nel    sito     www.esercito.difesa.it     (al     link
http://www.esercito.difesa.it/Concorsi/Volontari/VFP1/Pagine/default.
aspx), che i candidati dovranno preventivamente scaricare,  stampare,
compilare e firmare;
      e) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la  visita,  a
eccezione di quello riguardante il  gruppo  sanguigno,  dei  seguenti
esami:
        analisi completa delle urine con esame del sedimento;
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        trigliceridemia;
        colesterolemia;
        bilirubinemia totale e frazionata;
        gamma GT;
        transaminasemia (GOT e GPT);
        attestazione del gruppo sanguigno;
      f) originale del referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dei seguenti esami:
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV;
        test per l'accertamento della positivita' per  anticorpi  per
HIV;
        test intradermico Mantoux per  l'accertamento  dell'eventuale
contatto  con  il  micobatterio  della  tubercolosi   (in   caso   di
positivita', e' necessario presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico   del    torace    nelle    due    posizioni    standard
-anteriore/posteriore  e  latero/laterale-  o   il   certificato   di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
      g) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a  un  mese  precedente  la  visita,
dell'analisi delle urine  per  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta  impregiudicata  la  facolta'   per
l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i  vincitori
dei concorsi dopo l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
      h) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi  precedenti  la  visita,  controfirmato  dai
candidati, redatto conformemente all'allegato B al presente  bando  e
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti,  nonche'  la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
      i) se concorrenti di sesso femminile:
        originale o copia conforme del referto di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita;
        originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo - in quanto lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai  sensi  dell'articolo  580,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90) -  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la visita.
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria  elencata  nel  presente
comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove  rilevino  cause
di incompletezza nella documentazione sanitaria  presentata  relativa
a:
      esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera e);
      markers virali di cui alla lettera f);
      drug test di cui alla lettera g).
    4.  Le  commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i  candidati  a  una  visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali:
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      b) visita oculistica;
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
      d) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica;
      e) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
      f)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato.
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel  sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle istituzioni.
    Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i  candidati
riconosciuti esenti:
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate dalla  Direzione  Generale  della  Sanita'
Militare. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno  volti  a
verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei  concorrenti,  dei
seguenti specifici requisiti:
        1) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile;
        2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali;
        3) perdita uditiva:
          monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
          monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000  ¸  8.000
Hz;
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanita' Militare.
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare  o  a
seguito  di  uno  degli  accertamenti  di  cui  al  presente   comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento.
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.
    5. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita,  saranno
riconosciuti  affetti,  dalle  commissioni   per   gli   accertamenti
psico-fisici, da malattie o lesioni acute  di  recente  insorgenza  e
presumibile breve  durata,  per  le  quali  risulta  scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale  da  lasciar  prevedere  la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il  termine  entro   il   quale
sottoporli ad accertamento definitivo per la  verifica  del  possesso
dell'idoneita' psico-fisica.
    6. I candidati saranno  altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i  VFP  1.  Nella  valutazione  attitudinale
saranno   comprese   tre   prove   ginnico-sportive   per   accertare
l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate  nell'allegato  C
al presente bando. Il giudizio derivante dalle  suddette  valutazioni
e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta  stante  mediante
apposito foglio di notifica.
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva  della
Direzione   Generale   della   Sanita'   Militare,    precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera'  l'esclusione  dal
reclutamento. Il giudizio, con determinazione  dei  presidenti  delle
commissioni delegate  dalla  DGPM  alle  predette  incombenze,  sara'
comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  un  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di  avanzare,
entro 30 giorni dalla data di notifica  del  relativo  provvedimento,
motivata  e  documentata   istanza   di   riesame   -   da   allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un  messaggio  di  posta
elettronica certificata da  inviare,  utilizzando  esclusivamente  un
account   di    posta    elettronica    certificata,    all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta  elettronica,
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it - corredata  di  copia  per
immagine  (file  in  formato  PDF)  della  certificazione   sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica o  privata  accreditata  con  il
SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione  sanitaria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la Commissione medica concorsuale  unica  di  appello,  che
provvedera'  a  convocare  il  candidato  al   fine   di   sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica  presso  il  Centro  di  Selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel frattempo soppresso,  presso
il  Centro  di  Selezione  indicato  dalla  Forza  Armata),  per   il
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e  collocati  utilmente
nella graduatoria del blocco di provenienza saranno  incorporati  con
il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
    11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un  anno  a
una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso  di  una
procedura  di  reclutamento  della  Forza  Armata,   alla   data   di
convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa  esibizione
del  modulo  di  notifica  di  idoneita'  comprensivo   del   profilo
precedentemente   assegnato,   essere    sottoposti    ai    seguenti
accertamenti:
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
      visita medica generale conclusiva.
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel  sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
    militaria/uniformi)  ovvero,  se   posti   nelle   zone   coperte
dall'uniforme,  risultino,  per   contenuto,   di   discredito   alle
istituzioni.
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera e) ‒ limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo
‒ e lettere g), h) e i) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
                               Art. 12


             Approvazione e validita' delle graduatorie


    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare  la  graduatoria  di  merito,  comprendente   i   candidati
giudicati idonei e quelli  eventualmente  in  attesa  dell'esito  dei
predetti  accertamenti,  che  verra'   consegnata   alla   DGPM   per
l'approvazione con decreto dirigenziale.
    2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 13 e 14.
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara'  pubblicata  nel  portale  dei  concorsi  e  nel  sito
www.persomil.difesa.it.
                               Art. 13


                      Procedure per il recupero
                        dei posti non coperti


    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente articolo 12,  su  richiesta
dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM  potra'   autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente.
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque,  il   raggiungimento   dei   posti   complessivi   previsti
dall'articolo 1.
                               Art. 14


             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
                 le incorporazioni di ciascun blocco


    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, a copertura  dei
posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina Militare e  nell'Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti.
                               Art. 15


             Ammissione alla ferma prefissata di un anno


    1. Per ogni blocco saranno convocati  i  candidati  da  ammettere
alla ferma prefissata di un anno  presso  i  Reggimenti  addestrativi
indicati  dallo  Stato  Maggiore  dell'Esercito,  sulla  base   della
graduatoria di cui all'articolo 12  fino  alla  copertura  dei  posti
previsti.
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita' indicate  nell'articolo  5  e  contiene  l'indicazione  del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di  presentazione,  nonche'  le   modalita'   di   produzione   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare.
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato D al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione.
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,
nonche' un referto analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica.
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti.
    5. Ai sensi dell'articolo 978 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino
e  nelle  altre  regioni  soggette  a  reclutamento  alpino,  saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco.
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'articolo 12, che  non  si  presenteranno
nella data  fissata  nella  comunicazione  di  convocazione,  saranno
considerati rinunciatari. In caso  di  piu'  date  di  incorporazione
riferite a ogni blocco,  gli  effetti  giuridici  decorreranno  dalla
prima fra quelle previste.
    7. Entro 16 giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la  copia  dei  relativi  verbali,  con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza.
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.
                               Art. 16


                   Disposizioni di stato giuridico


    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma.
    2. Ai sensi dell'articolo 954 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno  essere  ammessi,  a  domanda,  a  un
periodo di rafferma della durata di un anno.
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati  al  successivo  articolo  17,
comma 3 potra' essere prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione
della Difesa  e  previa  accettazione  dagli  interessati,  oltre  il
termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente
necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
                               Art. 17


                 Possibilita' e sviluppo di carriera


    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.
                               Art. 18


     Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
a ordinamento militare e civile e  del  Corpo  Militare  della  Croce
                                Rossa


    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno  ai
sensi del precedente  articolo  16,  comma  3,  nei  limiti  indicati
dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
Difesa.
                               Art. 19


                              Benefici


    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa.
                               Art. 20


                     Disposizioni amministrative


    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati.
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  Centri  di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire  di
vitto e alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  della  Difesa,  se
disponibili.
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
Enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
    4.  Ai  VFP1  che  prestano  servizio  nei  Reparti   alpini   e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.
                               Art. 21


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
      a) il responsabile del CSRNE;
      b) il presidente della commissione valutatrice;
      c) i presidenti delle commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
      d) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
                               Art. 22


                           Norme di rinvio


    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore.
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
      Roma, 19 settembre 2013

                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone
Avvertenze generali
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita:
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;
      2) direttamente o telefonicamente presso la  Sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il  Personale  Militare,
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati:
        dal lunedi' al venerdi': dalle 09,00 alle 12,30;
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
                                                             Allegati


              Parte di provvedimento in formato grafico

Nessun commento: