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sabato 4 gennaio 2014

Consiglio di Stato: Non hanno diritto al beneficio speciale i familiari del militare deceduto in un incidente causato da una sua disattenzione




Non hanno diritto al beneficio speciale i familiari del militare deceduto in un incidente causato da una sua disattenzione
La previsione di cui all'articolo 6 della legge n. 308/81 va ricollegata all'adempimento del servizio e copre quindi l'area del rischio specifico cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad essi peculiari
N. 1088/2008
Reg. Dec.
N. 547 Reg. Ric.
Anno 2007
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto dai Signori ..
contro
      il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. staccata di Latina n. 193 del 2006;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore alla Udienza del 29 gennaio 2008 il Consigliere . udito l’avvocato . in sostituzione dell’avvocato .
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
      1. In data 24 maggio 2003 il sergente dell’esercito .., in servizio presso il 6° Reggimento Lancieri D’Aosta di Palermo, è deceduto durante una esercitazione sportiva internazionale riservata a pattuglie militari ed articolata in prove di orientamento ed azioni militari simulate.
            Infatti, mentre con la propria pattuglia percorreva la strada provinciale n. 6 in provincia di Varese, il sottufficiale - giunto all’altezza della località “Posteggio di Piero” – si portava verso il ciglio della strada, priva di illuminazione e di barriere protettive, ed improvvisamente scivolava nel dirupo sottostante, riportando lesioni mortali.
            I familiari – i quali conseguirono l’equo indennizzo e la pensione privilegiata – hanno poi inutilmente richiesto  la speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. n. 308/1981.
            L’amministrazione, infatti, ha respinto la richiesta ritenendo che il decesso fosse avvenuto per un evento non riconducibile a causa di servizio.
            Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina - adito dagli interessati, ha respinto il ricorso, giudicando infondate nel merito tutte le dedotte censure.
            La sentenza è impugnata con l’atto di appello all’esame dai soccombenti che ne chiedono l’integrale riforma, tornando a dedurre le doglianze già infruttuosamente proposte in primo grado.
            L’Amministrazione non si è costituita.
            All’udienza del 29 gennaio 2008 l’appello è stato trattenuto in decisione.
            2. L’appello non è fondato e la sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
            L’art. 6 della legge n. 308 del 1981 e s.m.i. prevede che ai familiari dei militari in servizio permanente deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione.
            Per beneficiare della speciale elargizione occorre, pertanto, che il decesso sia causato da eventi di natura violenta e avvenuti nell’adempimento del servizio da parte del militare.
            Ricollegandosi all’adempimento del servizio il beneficio, in particolare, copre l’area del rischio specifico cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, e non il rischio generico cui qualunque dipendente risulta esposto nell’espletamento in concreto della sua attività .
            Ne consegue che i fatti di servizio che danno luogo alla corresponsione dell’indennità non coincidono con quelli al cui ricorrere è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità.
            Mentre nel secondo caso vengono in rilievo tutti gli aspetti della prestazione lavorativa (anche del militare) suscettibili di configurarsi in rapporto di causalità o concausalità efficiente con l’infermità evento (malattie, infortuni accidentali etc.), all’adempimento del servizio sono invece ascrivibili, ai fini dell’elargizione, solo quegli eventi di natura violenta che traggono origine o occasione dall’espletamento del servizio di istituto da parte del militare.
            In altri termini, come coerentemente chiarito dalla sentenza impugnata, la speciale elargizione per cui è controversia spetta al militare vittima del dovere, decedutoin attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta.
            Ciò premesso in generale, è poi acquisito nella giurisprudenza della Sezione che, al fine di perimetrare la nozione normativa di “fatto di natura violenta”, si deve far riferimento non già a qualsiasi fatto latu sensu traumatico, ma ad un fatto originato da un comportamento consapevole e volontario dell’uomo, che implica l’uso della forza idoneo a modificare ingiustamente la realtà esterna ovvero a ledere o porre in pericolo i diritti fondamentali delle persone. ( cfr. IV Sez. n. 3128 del 2005).
     L’interpretazione così sintetizzata, ad avviso del Collegio, è anche l’unica ragionevolmente adeguata e coerente con la ratio della norma diretta a compensare ulteriormente (indipendentemente dalla spettanza della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo) i familiari di quei soggetti che hanno perso la vita nell’adempimento di un servizio per effetto di fatti, non solo obiettivamente idonei a lederla, ma anche ricollegabili secondo l’id quod plerumque accidit proprio all’adempimento del servizio stesso e ai rischi specifici da esso derivanti.
     Questi elementi non ricorrono invece in alcun modo nella fattispecie in esame, in cui il decesso del sottufficiale non derivò da lesioni patite per l’opera del terzo o comunque per un fatto violento di tipo esogeno non altrimenti fronteggiabile in quella data situazione, ma fu conseguenza di un incidente, occasionato da una purtroppo fatale disattenzione della vittima stessa.
            In base alle esposte considerazioni l’appello va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
            Nulla per le spese di questo grado del giudizio, non essendosi costituita l’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
            Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
            Nulla per le spese di questo grado del giudizio.
            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
   
     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 
IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria

           Il 13/03/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
          Il Dirigente
   
        
- - 
N.R.G. 547/2007


RL

 

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