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lunedì 10 febbraio 2014

Diaz:Cassazione,da Caldarozzi condotta da regime e no autocritica =


 ANSA/ Diaz:Cassazione,Caldarozzi agi' come nei peggiori regimi
Depositate motivazioni no ad affidamento prova per ex capo Sco
(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'ex capo dello Sco della polizia,
Gilberto Caldarozzi - nell'ambito delle violenze alla Diaz
commesse dalle forze dell'ordine contro no-global indifesi
durante il G8 di Genova del 2001 - ad avviso della Cassazione,
si "e' prestato a comportamenti illegali di copertura poliziesca
propri dei peggiori regimi antidemocratici" e, per questo,
legittimamente, scrivono gli 'ermellini', la magistratura di
sorveglianza gli ha negato l'affidamento in prova".
Con la conseguenza che Caldarozzi, condannato in via
definitiva a tre anni e otto mesi di reclusione, deve scontare
ai domiciliari, e non in espiazione esterna, questa ultima parte
della pena non coperta dall'indulto.
La Suprema Corte, inoltre, nella sentenza 6138 depositata
oggi - con le motivazioni della conferma del no all'affidamento
ai servizi sociali deciso nell'udienza dell'11 dicembre -
aggiunge che con "stretta coerenza logica", il Tribunale di
sorveglianza lo scorso aprile ha dato parere negativo
all'espiazione esterna per la "non apprezzabile predisposizione
del condannato ad un ripensamento critico della sua condotta,
dedotta dalla sua indifferenza rispetto ad una prospettiva
risarcitoria volontaria delle vittime, dalla lettura minimale
delle sue responsabilita', dal rifiuto di esprimere pubblica
ammenda per quanto accaduto in riferimento alle sue colpe".
Ritiene, la Cassazione, che le violenze alla Diaz siano un
fatto, in se', di "estrema gravita'" in quanto si e' trattato di
"un pestaggio forsennato, di inaudita violenza e privo di alcuna
ragione di inermi dimostranti colti nel sonno mentre si
trovavano al chiuso di un edificio scolastico".
Per quanto riguarda gli addebiti contestati a Caldarozzi, i
supremi giudici sottolineano che nel 2001 lui era "dirigente
della polizia, tutore della legge e della legalita'" e si e'
prestato "a comportamenti illegali di copertura poliziesca
proprii dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di
diritti fondamentali di liberta', di tutela giudiziaria, della
dignita' della persona, riconosciuti in tutte le democrazia
occidentali, dalla nostra suprema carta e nella stessa Corte
europea dei diritti". Tra i fattori che avrebbero potuto
spezzare una lancia a favore dell'affidamento in prova, la
Cassazione sottolinea il "recentissimo impegno" di Caldarozzi,
dallo scorso febbraio, nel volontariato, e l'attivita' lavorativa
come "consulente per la sicurezza in favore di un importante
istituto di credito" a seguito della sua sospensione dal
servizio per cinque anni. Ma sono dettagli liquidati come "sub
valenti" rispetto agli altri "elementi sfavorevoli". (ANSA).

NM
10-FEB-14 18:44 NNNN
Diaz:Cassazione,da Caldarozzi condotta da regime e no autocritica =
(AGI) - Roma, 10 feb. - Nessuna "revisione critica" del proprio
comportamento e delle proprie responsabilita', "indifferenza"
per un "atteggiamento riparatorio e risarcitorio in favore
delle vittime", accanto al "rifiuto di una pubblica
dichiarazione autocritica". Sono queste le condotte per cui,
secondo la Cassazione, non e' possibile concedere l'affidamento
in prova all'ex capo dello Sco Gilberto Caldarozzi, condannato
in via definitiva a 3 anni e 8 mesi per le violenze avvenute
alla scuola Diaz nei giorni del G8 di Genova. La Suprema Corte
torna anche a sottolineare la "gravita' estrema dei fatti
contestati", ricordando i "comportamenti illegali di copertura
poliziesca propri dei peggiori regimi antidemocratici", e il
"conseguente discredito internazionale caduto sul nostro
Paese". (AGI)
Oll (Segue)
101550 FEB 14

Diaz:Cassazione,da Caldarozzi condotta da regime e no autocritica (2)=
(AGI) - Roma, 10 feb. - La prima sezione penale di
'Palazzaccio', l'11 dicembre scorso, ha confermato l'ordinanza
con cui il tribunale di sorveglianza di Genova aveva respinto
l'istanza del condannato di beneficiare dell'affidamento in
prova, e disposto invece che Caldarozzi scontasse gli 8 mesi di
pena residua (tre anni sono coperti da indulto) ai domiciliari
per effetto della legge 'svuotacarceri' del 2010 e non per
"meritevolezza". I supremi giudici hanno ritenuto "corretta"
l'applicazione del decreto 'svuotacarceri', che permette di
scontare ai domiciliari 18 mesi di pena residua, e, per questo,
hanno rigettato il ricorso del pg di Genova. Nello stesso
tempo, pero', nelle motivazioni depositate oggi, hanno
ricordato il reato "di gravita' estrema" contestato al
condannato, "i fatti in se' considerati", tra cui "il pestaggio
forsennato, di inaudita violenza e privo di alcuna ragione di
inermi dimostranti colti nel sonno mentre si trovavano nel
chiuso di un edificio scolastico", la condotta di Caldarozzi,
"dirigente di polizia, tutore della legge e della legalita' che
si presta a comportamenti illegali di copertura poliziesca
propri dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di
diritti fondamentali, di liberta', di tutela giudiziaria, della
dignita' della persona, riconosciuti in tutte le democrazie
occidentali, nella nostra suprema carta e nella stessa Cedu",
il "clamore provocato dalle vicende e il conseguente discredito
internazionale caduto sul nostro Paese". (AGI)
Oll (Segue)
101550 FEB 14

Diaz:Cassazione,da Caldarozzi condotta da regime e no autocritica (3)=
(AGI) - Roma, 10 feb. - La Cassazione ha quindi condiviso le
conclusioni del tribunale di sorveglianza e, soprattutto, "la
constatazione di una non apprezzabile predisposizione del
condannato ad un ripensamento critico della sua condotta,
dedotta dalla sua indifferenza rispetto a una prospettiva
risarcitoria volontaria delle vittima, dalla lettura minimale
delle sue responsabilita', dal rifiuto di esprimere pubblica
ammenda per quanto accaduto in riferimento alle sue colpe".
Questi "dati sfavorevoli" riguardanti Caldarozzi, sono "di piu'
incidente decisivita'", rilevano i giudici di piazza Cavour,
rispetto a quelli "positivi", tra cui "il suo recentissimo
impegno di volontariato in uno con quello lavorativo dopo la
sospensione dal servizio". Insomma, conclude la Suprema Corte,
nel caso in esame "la gravita' del fatto nei termini
valorizzati dal giudice territoriale e' stata considerata come
circostanza importante ma non certo esclusiva della decisione e
tanto in perfetta coerenza con l'insegnamento del giudice di
legittimita', mentre, per altro verso, la sbiadita volonta' del
condannato di considerare l'importanza di un atteggiamento
risarcitorio in favore delle vittime non e' stato affatto
considerato come requisito negativo della decisione, bensi'
come circostanza anche questa significativa e sintomatica,
insieme agli altri argomenti innanzi riportati, di quella
mancanza di processo autocritico, questo si' decisivo per la
decisione". (AGI)
Oll
101550 FEB 14

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