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lunedì 24 febbraio 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 febbraio 2014 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014. (14A01391) (GU n.45 del 24-2-2014)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 febbraio 2014 

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del  valore  dei
fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta  municipale  propria
(IMU) e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),  dovuti  per
l'anno 2014. (14A01391)
(GU n.45 del 24-2-2014) 


                        IL DIRETTORE GENERALE
                            delle Finanze

  Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
concernente l'imposta municipale propria (IMU);
  Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n.  201  del  2011,  il
quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU  e'  costituita  dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5
e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504  del  1992,
il quale disciplina  i  criteri  di  determinazione  del  valore  dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in
catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente
contabilizzati;
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre, n.  147,  che  ha
istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC)
che si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  di  una
componente riferita ai servizi, che si articola  nel  tributo  per  i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in  base
al quale la base imponibile del tributo per  i  servizi  indivisibili
(TASI) e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta  municipale
propria (IMU);
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014;
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;

                              Decreta:

                               Art. 1


 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

  1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta  municipale  propria
(IMU) e del tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  dovuti  per
l'anno 2014, per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, i coefficienti di aggiornamento sono  stabiliti  nelle  seguenti
misure:
   

         ===================================================
         |  per l'anno 2014 =  | per l'anno  | per l'anno  |
         |        1,01         |2013 = 1,02; |2012 = 1,04; |
         +=====================+=============+=============+
         |per l'anno 2011 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,08;                |2010 = 1,10; |2009 = 1,11; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 2008 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,15;                |2007 = 1,19; |2006 = 1,22; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 2005 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,26;                |2004 = 1,33; |2003 = 1,38; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 2002 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,43;                |2001 = 1,46; |2000 = 1,51; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1999 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,53;                |1998 = 1,55; |1997 = 1,59; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1996 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,64;                |1995 = 1,69; |1994 = 1,74; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1993 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,78;                |1992 = 1,80; |1991 = 1,83; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1990 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |1,92;                |1989 = 2,01; |1988 = 2,09; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1987 =    |per l'anno   |per l'anno   |
         |2,27;                |1986 = 2,44; |1985 = 2,62; |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1984 =    |per l'anno   |             |
         |2,79;                |1983 = 2,96  |             |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |per l'anno 1982      |             |             |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |e anni precedenti =  |             |             |
         |3,14.                |             |             |
         +---------------------+-------------+-------------+

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 febbraio 2014

                                   Il direttore generale: Lapecorella

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