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mercoledì 26 marzo 2014

Consiglio di Stato: Poliziotto sorpreso nell'auto di servizio con una prostituta: non c'è debolezza che tenga Bocciato quindi il verdetto del Tar Emilia Romagna che aveva annullato il decreto di destituzione. Impossibile accreditare come "leggerezza" il comportamento dell'agente




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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4090/2008
Reg.Dec.
N. 9665 Reg.Ric.
ANNO   2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9665/2003 proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto ex lege presso la stessa in Roma Via dei Portoghesi n.12
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dall’Avv. ... con domicilio eletto presso lo stesso in Roma ...
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna: Sezione I n. 914/2002, resa tra le parti,
     Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di .... @@@@@@@@; Viste le memorie difensive;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 30 maggio 2008, relatore il Consigliere ...
     Visto l’art. 26 legge n. 1034 del 1971;
     Rilevato che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso sul presupposto di un incompleto accertamento del fatto che ha dato luogo al decreto di destituzione;
     Considerato che la materia del contendere si riassume pertanto esclusivamente nel significato da attribuire al fatto rilevato dal nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale, secondo i quali, come si legge nella relazione in data 30 marzo 1999, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, è stato sorpreso l’assistente di polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@ intento a consumare un rapporto sessuale con una prostituta a bordo di un’auto di servizio;
     Considerato, altresì, che – secondo quanto si legge nella predetta relazione – il @@@@@@@@ ha ammesso spontaneamente, nell’immediatezza del fatto, di essersi fermato per consumare il rapporto sessuale, così confermando la ricostruzione operata dai carabinieri;
     Ritenuto che, a fronte di tali inequivoche circostanze, contenute in un atto facente prova fino a querela di falso, le successive giustificazioni fornite dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare (essersi incontrato con una confidente per ragioni di servizio) non possono assumere valore dirimente, tale da porre in dubbio l’accertamento dei fatti nella loro consistenza oggettiva;
     Rilevato, inoltre, che la valorizzazione della linea difensiva svolta in via subordinata dal @@@@@@@@, tesa a giustificare il rapporto come imputabile ad un momento di debolezza, non può costituire, contrariamente a quanto hanno ritenuto i giudici di primo grado, un vizio logico della decisione della commissione di disciplina, che ha invece condotto il proprio giudizio, particolarmente accurato, partendo dalle incontestabili risultanze verbalizzate nella citata relazione, e solo ad abundantiam ha sottolineato come esse in tale tesi difensiva trovassero conferma;
     Ritenuto che pertanto, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, mentre ricorrono ragioni per la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio,
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello, e in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
     Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VInella Camera di Consiglio del 30 maggio 2008, con l'intervento dei Signori:
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Presidente
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Consigliere       Segretario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il....28/08/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 9665/2003


CA

 

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