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giovedì 12 giugno 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 21-5-2014 n. 11341 Veicoli appartenenti in origine alla categoria N trasformati per essere inquadrati in trattori agricoli. Reimmatricolazione di veicoli radiati per esportazione.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 21-5-2014 n. 11341
Veicoli appartenenti in origine alla categoria N trasformati per essere inquadrati in trattori agricoli. Reimmatricolazione di veicoli radiati per esportazione.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.

Circ. 21 maggio 2014, n. 11341 (1).

Veicoli appartenenti in origine alla categoria N trasformati per essere inquadrati in trattori agricoli. Reimmatricolazione di veicoli radiati per esportazione.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 3.



Alle


Direzioni generali territoriali


Loro sedi

Agli


Uffici motorizzazione civile


Loro sedi

Ai


C.P.A.


Loro sedi

All'


Assessorato ai Trasporti, Turismo e comunicazione della regione sicilia


Palermo

Alla


Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


Direzione centrale pianificazione


Trieste

Alla


Provincia autonoma di Trento


Motorizzazione civile


Trento

Alla


Provincia autonoma di Bolzano


Ripartizione Traffico e Trasporti


Bolzano

All'


ANFIA

All'


UNRAE

All'


ANIMA

All'


ASCOMAC

All’


UNACOMA

All'


UNIMA

Alla


CONFAI

All'


UNACEA




Vengono formulate da diversi Uffici dell'Amministrazione richieste di chiarimenti sulle procedure da osservare per reimmatricolare i veicoli, già radiati per esportazione, che sono stati oggetto di trasformazione e che, successivamente, vengono approvati come trattori agricoli da Autorità di altri Stati membri ed in particolare dall'Autorità tedesca.

Com'è noto, in linea di principio, un veicolo già immatricolato in uno Stato membro dell’Unione Europea, ha diritto ad essere immatricolato in Italia, previa verifica che dallo stesso non derivano elementi di pericolosità sotto gli aspetti della sicurezza.

Tale verifica può ritenersi soddisfatta, per la tipologia di veicoli di cui trattasi, nei casi in cui dall'esame della documentazione estera risulti che l'inquadramento, come trattore agricolo, sia stato effettuato in conformità alla normativa comunitaria in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali (direttiva 74/150/CEE e succ., direttiva 2003/37/CE) che è basata sul principio dell'armonizzazione dei trattori agricoli o forestali o, in alternativa, in conformità a norme nazionali del Paese estero di provenienza tali che le condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente risultino corrispondenti, ovvero equivalenti a quelle previste dalla citata norma comunitaria armonizzata.

In tali casi e, solo in tali casi, la richiesta d'immatricolazione non deve portare alla ripetizione di controlli già effettuati nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione effettuata da un'Autorità di altro Stato membro.

Viceversa, il controllo tecnico è previsto, come indicato dalle Autorità comunitarie, nel caso in cui, in base al contenuto della documentazione presentata, risulti che la registrazione nello Stato comunitario di provenienza è avvenuta in deroga a norme obbligatoriamente applicabili a livello comunitario per l'immissione in circolazione.

Tutto ciò premesso, in relazione ai casi segnalati di inquadramento in trattori agricoli di veicoli di categoria originaria diversa, si ritiene necessario approfondire ai fini della sicurezza, in sede di visita e prova, gli aspetti tecnici che risulterebbero essere stati oggetto di deroga, come per esempio: la mancanza dei dispositivi di protezione contro il ribaltamento, il rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di regolatore di velocità, protezioni degli elementi del motore, delle parti sporgenti e delle ruote previste dalla specifica direttiva in materia di trattori agricoli e della rispondenza alla direttiva macchine.

In tal caso si dovrà procedere ad una visita del veicolo al fine di controllare detti aspetti di non conformità presso il Centro prove autoveicoli competente per il territorio.

Infine, per quanto riguarda i veicoli appartenenti in origine alla categoria N e trasformati per essere inquadrati in "macchine agricole operatrici" ovvero "macchine operatrici", categorie di veicoli per i quali si ricorda che non esiste una normativa armonizzata a livello comunitario, si rimanda rispettivamente alle Circ. n. 21474/DIV3/B del 29 agosto 2013 e Circ. n. 104556/DIV2/C del 3 dicembre 2009.


Il Direttore generale per la motorizzazione

Dott. Arch. Maurizio Vitelli



Circ. 3 dicembre 2009, n. 104556/DIV2/C
Circ. 29 agosto 2013, n. 21474/DIV3/B

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