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domenica 10 agosto 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0007) (GU n. 16 del 20-1-2012 )



d

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 
 Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0007) (GU n. 16 del 20-1-2012 )
testo in vigore dal: 4-2-2012
      
  
    
    
   
   
         


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo  7  della  legge  18
giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo  cui  sono
individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14
febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il  regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento ai procedimenti amministrativi  di  competenza  della
Direzione generale dell'aviazione civile;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  30
marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento  di
attuazione della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  con  riferimento  ai
provvedimenti di competenza della  Amministrazione  dei  trasporti  e
della  navigazione  e  degli  uffici  responsabili   della   relativa
istruttoria ed emanazione;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  18
aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
con  riferimento  ai  provvedimenti  di  competenza  della  Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8  ottobre  1997,
n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  attuazione
degli articoli 2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con
riferimento   ai   procedimenti   di    competenza    degli    organi
dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il  regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  riferimento  ai
procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che
prevede   l'obbligo   delle   amministrazioni   di   procedere   alla
rideterminazione dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  di
competenza;
  Visto il decreto  12  gennaio  2010  del  Ministro  della  pubblica
amministrazione e  dell'innovazione,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  della  semplificazione  amministrativa,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state
approvate le linee di  indirizzo  per  l'attuazione  dell'articolo  7
della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di  trenta
giorni, stabilito dal citato articolo  2,  comma  2,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  tutti  i  procedimenti  non  regolamentati  dal
presente decreto o dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri relativo ai procedimenti con termini  superiori  ai  novanta
giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Tenuto, altresi', conto che ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono  fatti  salvi  i  termini  di
conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da  disposizioni
di legge;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 giugno 2011;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                       Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i  quali  devono
concludersi  i  procedimenti,  di  competenza  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano  obbligatoriamente
ad iniziativa di parte sia che  debbano  essere  promossi  d'ufficio,
sono individuati nell'allegato A, che  costituisce  parte  integrante
del presente regolamento.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
    decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  14
febbraio 1994, n. 543;
    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  30  marzo
1994, n. 765;
    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18  aprile
1994, n. 594;
    decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
    decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28  novembre
2000, n. 454.
  3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente  regolamento,
e   successivamente   a   cadenza   biennale,   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione  della
normativa emanata, ed assume le  opportune  iniziative,  nelle  forme
previste   dalle   vigenti   disposizioni,   per   l'adozione   delle
modificazioni ritenute necessarie.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, addi' 11 novembre 2011

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione

                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 16, foglio n. 82

    
  
  
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                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S. O.:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
                e).
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192:
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni.
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza.
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione.
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza.
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte.
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2.
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo.
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.».
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244),   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio  2008,
          n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2008, n. 114.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          2008, n.  211  (Regolamento  recante  riorganizzazione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009, n. 3.
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  14  febbraio  1994,  n.  543  (Regolamento  di
          attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, recante nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi,    con    riferimento    ai    procedimenti
          amministrativi  di  competenza  della  Direzione   generale
          dell'aviazione  civile),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 settembre 1994, n. 220.
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  30  marzo  1994,  n.   765   (Regolamento   di
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso   ai    documenti    amministrativi,
          relativamente alla determinazione dei termini entro i quali
          debbono  essere  adottati  i  provvedimenti  di  competenza
          dell'Amministrazione dei trasporti e  della  navigazione  e
          degli uffici responsabili  della  relativa  istruttoria  ed
          emanazione), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          marzo 1995, n. 50, S.O.
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  18  aprile  1994,  n.  594   (Regolamento   di
          attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, recante nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi,  relativamente  alla   determinazione   dei
          termini  entro  i   quali   debbono   essere   adottati   i
          provvedimenti di competenza della Direzione generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27  ottobre  1994,  n.
          252, S.O.
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre
          1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli
          articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          concernente  nuove  norme  in   materia   di   procedimento
          amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza
          degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194.
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di  attuazione  della
          legge 7  agosto  1990,  n.  241,  in  materia  di  termini,
          partecipazione   e   responsabilita'    del    procedimento
          amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
          aprile 2001, n. 87.
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
          2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          giugno 2009, n. 140, S. O:
              «Art.  7  (Certezza  dei  tempi  di   conclusione   del
          procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                a) all'art. 1:
                  1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia"  sono
          inserite le seguenti: ", di imparzialita'";
                  2) al comma 1-ter, dopo le  parole:  "il  rispetto"
          sono inserite le seguenti: "dei criteri e";
                b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
              "Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni.
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza.
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione.
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza.
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte.
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2.
              8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i  termini
          per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso  il
          silenzio dell'amministrazione, ai  sensi  dell'art.  21-bis
          della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere  proposto
          anche  senza  necessita'  di  diffida   all'amministrazione
          inadempiente,  fintanto  che  perdura   l'inadempimento   e
          comunque non oltre un anno dalla scadenza  dei  termini  di
          cui ai commi 2  o  3  del  presente  articolo.  Il  giudice
          amministrativo    puo'    conoscere    della     fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti.
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale";
                c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
              "Art.    2-bis    (Conseguenze    per    il     ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento.
              2.  Le  controversie  relative   all'applicazione   del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
                d)  il  comma  5  dell'art.  20  e'  sostituito   dal
          seguente:
              "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
              2. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento.
              3. In sede di prima attuazione  della  presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
          dell'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  da
          ultimo sostituito dal comma 1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente   legge.   Le   disposizioni
          regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, che prevedono termini superiori  a  novanta
          giorni per la  conclusione  dei  procedimenti,  cessano  di
          avere  effetto  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
          indicato al primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
          vigore della presente  legge,  che  prevedono  termini  non
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del  citato
          art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere
          del termine di un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. Le  regioni  e  gli  enti  locali  si
          adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2
          della legge n. 241 del 1990 entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
              4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
          concernenti  i  beni  storici,  architettonici,  culturali,
          archeologici, artistici e  paesaggistici  restano  fermi  i
          termini stabiliti dal  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo.».
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge  7  agosto
          1990, n. 241 e' riportato nelle note alle premesse.
Parte di provvedimento in formato grafico

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