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venerdì 12 settembre 2014

Cassazione: dare delle “mezze maniche” ai propri dipendenti integra gli estremi del reato di ingiuria






Cass. pen. Sez. V, (ud. 21-01-2009) 17-02-2009, n. 6758

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


Il Giudice di Pace di Acireale ha condannato il 12.4.2005 B. A., Presidente della Cooperativa "@@@@@@@" quale responsabile sia di ingiurie sia di diffamazione per avere indirizzato al dipendente G.R. lettera raccomandata portante frasi offensive del suo onore e decoro ("appare penoso dover constatare l'utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro") e di avere informato della medesima missiva i membri del consiglio di amministrazione.
Il Tribunale di Catania (sez. Acireale) ha confermato con la sentenza 1.7.2008 la prima decisione.
Ricorre la difesa del prevenuto ed eccepisce:
- l'assenza di motivazione mancando nel provvedimento impugnato una articolazione giustificativa (non ravvisabile neppure per relationem), per il rigetto dell'appello;
- l'inosservanza della legge processuale avendo il primo giudice revocato (all'udienza 3.3.2005) l'ordinanza che ammetteva alcuni testimoni dedotti dalla difesa nonchè l'esame dell'imputato, così inibendo l'esercizio delle facoltà difensive dell'imputato medesimo;
- erronea applicazione della legge penale avendo indebitamente ritenuto integrativa delle condotte illecite la frase incriminata, mancando la consapevolezza in capo all'autore del fatto lesivo dell'onore e della reputazione della persona offesa, ed avendo omesso di motivare convincentemente (quanto agli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie) l'assunto foriero della penale responsabilità, trattandosi di rimprovero al dipendente sulla condotta da questi tenuta.
All'odierna udienza il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. Tindari Baglione) conclude instando per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
E' presente l'avv. Savino Pantuso del Foro di Palermo, difensore di B.A., che si associa alle richieste del PG.

Motivi della decisione


Il ricorso è infondato.
La motivazione, seppur molto sintetica e succinta, non può dirsi carente in guisa da integrare la nullità dettata dall'art. 125 c.p.p., comma 3. Infatti, il giudice ha espresso le ragioni per cui ha rigettato l'appello, con percorso argomentativo comprensibile se rapportato alla vicenda dedotta dal gravame di appello, non rispondendo al vero che esso si sia limitato (neppure con un richiamo per relationem) a denegare sic et impliciter il fondamento della impugnazione. Il provvedimento esaudisce, cioè, Io scopo processuale a cui è preposto.
Infondato è pure il secondo motivo.
Precisato che la revoca delle prove coinvolse anche quelle dedotte dall'accusa, come si evince dal brano riportato dal medesimo ricorrente nel suo atto di impugnazione, il giudice espressamente giustificò l'ordinanza, dopo aver sentito le parti, poichè ritenne superfluo "assumere le testimonianze degli altri testi nelle rispettive liste già ammessi, perchè i fatti di cui all'imputazione sono stati provati documentalmente e specificati dai testi già escussi" (cfr. ricorso pag. 5). Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva, avendo il giudice indicato le ragioni della revoca della prova già ammessa, impone la verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato: vaglio che, assunto in termini di logicità e sufficienza, si presenta immune da vizio effettivo.
Del resto, il ricorrente non segnala quale rilievo decisivo avrebbero avuto le deposizioni dedotte, nell'economia della decisione ed in quale parte essa urti con le risultanze documentali acquisite.
A sua volta il giudice di appello ha validato la discrezionalità esercitata dal giudicante e l'assenza di lesione delle disposizioni processuali, così adempiendo all'onere giustificativo anche per questo versante processuale.
Al contempo, l'assenza dell'imputato all'udienza fissata per il suo esame priva di rilievo l'omesso espletamento dell'invocato incombente, poichè - oltretutto - tanto non concreta menomazione del diritto di difesa potendo l'interessato avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni più opportune e di domandare per ultimo la parola ai sensi dell'art. 494 c.p.p., comma 1, e art. 523 c.p.p., comma 5.
Non può esser accolto neppure l'ultimo mezzo di impugnazione, che il Procuratore generale sembra, invece, aver condiviso all'odierna udienza. In tema di ingiuria in ambito lavorativo, il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana.
Esattamente il giudice di appello ha negato che il linguaggio corrente, nei suoi eccessi verbali, consenta l'uso di espressioni che travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare. La valutazione del contesto in cui sorse e si sviluppò la censura incriminata non può essere oggetto di ulteriore vaglio da parte del giudice di legittimità, attenendo al merito. Può soltanto osservarsi che espressioni come "penoso", "mezzucci", "mezze maniche" e "fregare il proprio datore di lavoro" contengono un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigono più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalica ogni ammissibile facoltà di critica.
Il ricorrente non ha affacciato alcuna ragione, giuridicamente apprezzabile, volta a dimostrare l'assenza di contezza del portato denigratorio delle sue frasi, rivolte direttamente alla persona offesa e ribadite con ulteriore comportamento diffamatorio verso i componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa, frasi redatte per iscritto e, dunque, frutto di una qualche meditazione.
La correttezza della decisione nel merito della vicenda priva di interesse la censura che eccepisce l'asserita insufficiente motivazione a suo sostegno.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009

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