DECRETO LEGISLATIVO
11 febbraio 2015, n. 9
Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. (15G00020)(GU n.44 del 23-2-2015)
Vigente al: 10-3-2015
Capo I
Disposizioni generali
Emissione dell'ordine di protezione europeo e trasmissione all'estero
Riconoscimento dell'ordine di protezione europeo emesso all'estero
Decisioni sulla validita' ed efficacia del titolo e cessazione degli
effetti
Disposizioni finali
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 76 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in
particolare l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e attuazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento
degli effetti di misure di protezione adottate da autorita'
giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali
disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali,
nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione
europeo;
b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale
da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorita' competente,
che si caratterizzi per autonomia, imparzialita' e indipendenza, di
uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati
divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrita'
fisica o psichica, la dignita', la liberta' personale o l'integrita'
sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale;
c) ordine di protezione europeo: una decisione adottata
dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine
di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli
effetti della misura di protezione si estendano al territorio di
altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o
dichiari di voler risiedere o soggiornare;
d) persona protetta: la persona fisica oggetto della protezione
derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato di
emissione;
e) persona che determina il pericolo: la persona nei cui
confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti all'adozione
di una misura di protezione;
f) stato di emissione: lo Stato membro al cui interno e' stata
adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene
chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo;
g) stato di esecuzione: lo Stato membro al quale e' stato
trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione
europeo.
Art. 3
Autorita' competenti
1. In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della
direttiva, autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni
definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le
autorita' giudiziarie.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla
ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione
europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la
corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tale caso,
l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero
della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di
protezione.
Capo II Emissione dell'ordine di protezione europeo e trasmissione all'estero
Art. 4
Modifica all'articolo 282-quater
del codice di procedura penale
1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona
offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un
ordine di protezione europeo.».
Art. 5
Procedimento di emissione
dell'ordine di protezione europeo
1. L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone
una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter
del codice di procedura penale.
2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che
dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro
ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro
Stato membro. La richiesta puo' essere presentata anche dal
rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono
indicati, a pena di inammissibilita', il luogo in cui la persona
protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le
ragioni del soggiorno.
3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e' emessa
in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:
a) identita' e cittadinanza della persona protetta, nonche'
identita' e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la
persona protetta e' minore o legalmente incapace;
b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o
soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di
esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;
c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonche' indirizzo di
posta elettronica certificata dell'autorita' che ha emesso il
provvedimento;
d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di
protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di protezione
europeo;
e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato
all'adozione della misura di protezione;
f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo
in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale, e relativo periodo di applicazione;
g) identita' e cittadinanza della persona che determina il
pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona;
h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a
carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo
provvedimento.
4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo' essere
proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n.
69.
Art. 6
Trasmissione dell'ordine di protezione europeo
1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione
europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al
Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione
all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi
mezzo idoneo a comprovare l'autenticita' del documento, previa
traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione
provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica,
proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o
dell'ordine di protezione europeo.
2. Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti
di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi
dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza indugio
a darne comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso la
misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla
persona protetta.
Capo III Riconoscimento dell'ordine di protezione europeo emesso all'estero
Art. 7
Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine
di protezione europeo
1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la
Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di
richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui
ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.
Art. 8
Procedimento per il riconoscimento di un ordine
di protezione europeo
1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione
europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della
Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.
2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte
d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni dalla data di
ricevimento dell'ordine di protezione europeo.
3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della
Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede
le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta
sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle
informazioni mancanti.
Art. 9
Presupposti per il riconoscimento dell'ordine
di protezione europeo e contenuto del provvedimento
1. La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione
europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari
previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura
penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi
dettati nella misura di protezione.
2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione europeo
quando:
a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano
incomplete, anche a seguito della richiesta formulata ai sensi
dell'articolo 8, comma 3;
b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a
quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale;
c) la misura di protezione e' stata disposta in riferimento a un
fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale;
d) la persona e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi
fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso
di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di
esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle
leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
e) i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione
potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata una
causa di estinzione del reato o della pena;
f) per i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione
e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che
sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di
procedura penale per la revoca della sentenza;
g) sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento
italiano;
h) la misura di protezione e' stata applicata dallo Stato di
emissione nei confronti di una persona che, alla data di commissione
del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana;
i) la misura di protezione e' stata adottata nello Stato di
emissione in riferimento a reati che, in base alla legge italiana,
sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del
territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
3. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto
ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo,
l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne
da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello Stato
di emissione.
Art. 10
Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Quando e' emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di
protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della
giustizia che ne da' comunicazione alla persona protetta ed alla
persona che determina il pericolo anche tramite l'autorita'
competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data
comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi
socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in
sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero
l'intenzione di richiedere o soggiornare.
2. Quando la persona che determina il pericolo viola le
prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne
informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte
d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilita' di una
misura piu' grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore
generale, provvede tenendo conto dell'entita', dei motivi e delle
circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza
entro un termine non superiore ai trenta giorni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio
previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il
Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui
delegato.
4. La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine
indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione
provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11.
5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione
dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello
informa l'autorita' competente dello Stato di emissione. La
comunicazione e' effettuata utilizzando il modello di cui
all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di
emissione.
Capo IV Decisioni sulla validita' ed efficacia del titolo e cessazione degli
effetti
Art. 11
Decisioni sulla validita' e sull'efficacia
dell'ordine di protezione europeo
1. Spetta all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione la
decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica,
all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione
posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresi'
alla medesima autorita' l'applicazione di piu' gravi misure
cautelari.
2. Quando l'autorita' giudiziaria dello Stato emette uno dei
provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della
comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui
all'articolo 10, comma 5, ne informa senza indugio le competenti
autorita' dello Stato di esecuzione, secondo le modalita' indicate
nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione della sentenza
emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.
Art. 12
Cessazione degli effetti del riconoscimento
dell'ordine di protezione europeo
1. A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle
misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione
europeo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9,
comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all'articolo
8, puo' revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne
le modalita' di applicazione.
2. La Corte d'appello, con le medesime modalita' stabilite al comma
1, dichiara la cessazione dell'efficacia del riconoscimento
dell'ordine di protezione quando:
a) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di
emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla
base dell'ordine di protezione europeo;
b) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di
emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non
vi e' corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti
all'applicazione delle misure regolate dagli articoli 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale;
c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona protetta
non si trova all'interno del territorio nazionale;
d) in riferimento al fatto in relazione al quale e' stata
disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso
sulla base della normativa nazionale, sono trascorsi i termini
previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale;
e) lo Stato di emissione ha comunicato l'esecuzione, nei
confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di
condanna a pena detentiva ovvero di una misura cautelare detentiva
anche per fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di
protezione europeo;
f) risulta che la persona che determina il pericolo si trova
sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero alla misura cautelare
della custodia in carcere in forza di provvedimento emesso
dall'autorita' giudiziaria nazionale e in relazione a fatti diversi
da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
g) nei confronti della persona che determina il pericolo e' stato
pronunciato il riconoscimento, ai fini della sua esecuzione in
Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in altro
Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2010, n.
161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI.
3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e
2, secondo le forme previste nell'articolo 8, previa, se occorre,
richiesta di informazioni allo Stato di emissione.
4. Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle
misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione
europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del
riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di
emissione secondo le modalita' indicate nell'articolo 6.
5. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto
ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Capo V Disposizioni finali
Art. 13
Informazioni alla Commissione europea
1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalita' di
attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva,
il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni
anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero
di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorita'
competenti.
Art. 14
Rapporti con altri accordi e intese
1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori
accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla
data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano
rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a
semplificare le modalita' di riconoscimento degli effetti delle
misure di protezione.
Art. 15
Protezione dei dati personali
1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla
parte II, titolo I dello stesso codice.
2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti
dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata
comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione.
3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti,
il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla
competente autorita' dello Stato di esecuzione.
4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere:
a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati
temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la
cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i
dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo
che ha impedito la loro cancellazione;
b) che sia data evidenza alla competente autorita' dello Stato di
esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti.
5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono
utilizzati esclusivamente per le finalita' di reciproco
riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore
trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con le
suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate a
trattare tali dati per le ulteriori finalita' e nel rispetto del
principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalita':
a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento
dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per
cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;
b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza
pubblica.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2015
MATTARELLA
>Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
(di cui all'articolo 10, comma 5)
Parte di provvedimento in formato grafico
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