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martedì 23 giugno 2015

N. 112 ORDINANZA 27 maggio - 15 giugno 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assistenza - Prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti - Estensione agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato titolari della carta di soggiorno ed ai loro figli minori. - Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), art. 4, comma 3, come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria provinciale 2011»). - (GU n.24 del 17-6-2015 )



  N. 112 ORDINANZA 27 maggio - 15 giugno 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Assistenza -  Prestazioni  assistenziali  in  favore  degli  invalidi
  civili, dei ciechi e dei  sordomuti  -  Estensione  agli  stranieri
  legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato  titolari  della
  carta di soggiorno ed ai loro figli minori. 
- Legge della Provincia autonoma di  Trento  15  giugno  1998,  n.  7
  (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi
  civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), art. 4, comma  3,  come
  sostituito dall'art. 49,  comma  1,  della  legge  della  Provincia
  autonoma di Trento 27 agosto  1999,  n.  3  (Misure  collegate  con
  l'assestamento  del  bilancio  per  l'anno  1999),   e   modificato
  dall'art. 87, comma 2, della  legge  della  Provincia  autonoma  di
  Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la  manovra  di
  finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010
  (prima della modifica apportata  dall'art.  45  della  legge  della
  Provincia autonoma di Trento  27  dicembre  2010,  n.  27,  recante
  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
  pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di  Trento  −  legge
  finanziaria provinciale 2011»). 
-   
(GU n.24 del 17-6-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,
della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998,  n.  7
(Disciplina degli interventi assistenziali in favore  degli  invalidi
civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art.
49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto
1999, n. 3 (Misure collegate  con  l'assestamento  del  bilancio  per
l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate
con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino  al
29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art.  45  della
legge della Provincia autonoma di Trento 27  dicembre  2010,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2011»), promosso dal Tribunale  ordinario  di
Trento, nel procedimento vertente tra S.O. e la Provincia autonoma di
Trento, con ordinanza del 5 febbraio 2014,  iscritta  al  n.  93  del
registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  27  maggio  2015  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    udito l'avvocato Maria Cristina Lista per la  Provincia  autonoma
di Trento. 
    Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  menzionata  in   epigrafe,   il
Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34,  35  e  38
della Costituzione ed all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige),  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di  Trento
15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli  interventi  assistenziali  in
favore degli invalidi civili, dei ciechi  civili  e  dei  sordomuti),
come sostituito dall'art. 49, comma 1, della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento  27  agosto  1999,  n.  3  (Misure  collegate  con
l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), e modificato  dall'art.
87, comma 2, della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  19
febbraio 2002, n. 1 (Misure  collegate  con  la  manovra  di  finanza
pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29  dicembre  2010  (prima
della modifica apportata dall'art. 45  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della
Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011»); 
    che tale disposizione prevedeva  l'estensione  delle  prestazioni
assistenziali,  contemplate  dal  precedente  art.  3,  ai   soggetti
residenti in Provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti
dai successivi artt. 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e
ai cittadini della Repubblica di  S.  Marino  in  base  alle  vigenti
convenzioni internazionali, nonche' agli  stranieri  considerati  dal
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello  straniero),  come  modificato  dal  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma  dell'articolo  47,
comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), e ai  loro  figli  minori,
purche' titolari della carta di soggiorno; 
    che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'   stata
sollevata nel  corso  di  un  giudizio  instaurato  da  un  cittadino
albanese, nato il 24  luglio  1995  e  regolarmente  soggiornante  in
Italia dal 28 gennaio 2003 in forza di permessi di  soggiorno  sempre
rinnovati,  affetto  da  paraparesi  spastica  ereditaria   accertata
dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento; 
    che il  ricorrente  aveva  chiesto  alla  Provincia  autonoma  di
Trento, con decorrenza dal dicembre 2003,  l'erogazione  dell'assegno
mensile per gli invalidi civili minorenni,  previsto  e  disciplinato
dalla norma impugnata; 
    che, con provvedimenti del 13 marzo 2013 e del 5 aprile 2013,  la
Provincia autonoma di Trento ha riconosciuto  la  spettanza  di  tale
assegno solo a partire dal mese di gennaio del 2011, dal momento che,
per il periodo dal dicembre 2003 al dicembre 2010, la norma allora in
vigore non consentiva l'erogazione della  provvidenza  assistenziale,
in quanto, pur possedendo il ricorrente  tutti  gli  altri  requisiti
previsti  dalla  norma,  non  risultava  titolare  della   carta   di
soggiorno,  richiesta  invece  dalla  norma  impugnata,  prima  della
modifica apportata dall'art. 45, comma 1, della legge della Provincia
autonoma di Trento n. 27 del 2010, il quale, con  effetto  decorrente
dal 1° gennaio 2011, aveva escluso la  necessaria  titolarita'  della
carta di soggiorno ai fini del  godimento  dell'assegno,  richiedendo
solo un titolo di soggiorno  di  durata  non  inferiore  ad  un  anno
(questo pacificamente posseduto dal ricorrente); 
    che il ricorso  al  giudice  del  lavoro  era  volto  proprio  ad
ottenere la condanna al pagamento dell'assegno anche per  il  periodo
dal  dicembre  2003  al  dicembre  2010,   previa   declaratoria   di
incostituzionalita' della norma di cui all'art.  4,  comma  3,  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  n.  7  del  1998,  nella
formulazione  applicabile  ratione  temporis,  nella  parte  in   cui
prevedeva,   come   requisito   per   l'accesso   alla    provvidenza
assistenziale, la titolarita' della carta di soggiorno; 
    che il Tribunale  ordinario  di  Trento,  in  accoglimento  della
sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale,  ha  osservato,
in punto di rilevanza della questione, che l'art. 45, comma 8,  della
legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 2010  dispone  che
la nuova disciplina si applica  solo  ai  giudizi  gia'  pendenti  al
momento della sua entrata in vigore (29 dicembre  2010),  laddove  il
ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato solo in  data  2
dicembre 2013; 
    che,  in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,   il   giudice
rimettente ha richiamato, riportandone ampi stralci, diverse sentenze
della Corte costituzionale, pronunciate in materia identica,  sebbene
aventi ad oggetto provvidenze assistenziali disciplinate dalla  legge
nazionale; 
    che il rimettente ha, in particolare, richiamato: la sentenza  n.
329 del  2011,  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 80,  comma  19,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordinava
al  requisito  della  titolarita'  della  carta   di   soggiorno   la
concessione ai minori  extracomunitari  legalmente  soggiornanti  nel
territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui  all'art.
1 della legge 11 ottobre 1990,  n.  289  (Modifiche  alla  disciplina
delle indennita' di accompagnamento di cui  alla  legge  21  novembre
1988, n. 508, recante norme  integrative  in  materia  di  assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed  ai  sordomuti  e
istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi);  la
sentenza  n.  187  del  2010,  che  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388  del  2000,
nella parte in cui subordinava al requisito della  titolarita'  della
carta  di  soggiorno  la  concessione   agli   stranieri   legalmente
soggiornanti nel  territorio  dello  Stato  dell'assegno  mensile  di
invalidita' di cui all'art. 13 della legge  30  marzo  1971,  n.  118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili); la sentenza n.  306
del 2008, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del
d.lgs. n. 286 del 1998 - come modificato dall'art. 9, comma 1,  della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in  materia  di
immigrazione e di asilo), e poi sostituito dall'art. 1, comma 1,  del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della  direttiva
2003/109/CE  relativa  allo  status  di  cittadini  di  Paesi   terzi
soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui  escludevano  che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art.  l  della  legge  11
febbraio 1980, n. 18 (Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi
civili totalmente inabili), potesse essere attribuita agli  stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultavano in possesso dei
requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno  e  poi
previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per  il  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
    che il rimettente ha  trascritto  alcuni  passaggi  motivazionali
delle sentenze richiamate, concludendo  nel  senso  che  «non  sembra
dubbio  che  i  medesimi  principi  costituzionali   debbano   essere
applicati anche al cit.  art.  4,  terzo  comma,  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 [...] vigente fino  al
29.12.2010 (prima  della  modifica  effettuata  dall'art.  45,  primo
comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata  in  vigore
il successivo giorno 29)»; 
    che il giudice a quo ha,  infine,  ricordato  che  la  competenza
legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Trento, in
materia di assistenza e  beneficienza  pubblica,  incontra  i  limiti
previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 che,  ad  avviso  del
giudice rimettente, «per i motivi sopra evidenziati, la  legge  della
Provincia autonoma non sembra aver rispettato»; 
    che nel giudizio  si  e'  costituita  la  Provincia  autonoma  di
Trento, concludendo per  la  inammissibilita'  e  infondatezza  della
questione, con riserva di esporre con successiva memoria le ragioni a
supporto delle conclusioni; 
    che, con memoria depositata in vista dell'udienza,  la  Provincia
autonoma di Trento ha illustrato le preannunciate ragioni, precisando
che il tutore del minore albanese, pur avendo ottenuto, gia' in  data
2 marzo 2004, l'accertamento sanitario delle difficolta'  persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua  eta',  decideva
di avvalersi di tale certificato solo  in  data  19  settembre  2012,
presentando domanda per ottenere la provvidenza prevista dalla  legge
provinciale a far data dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla
domanda di accertamento sanitario; 
    che la difesa provinciale ha  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione per erronea identificazione del thema decidendum, in quanto
l'ostacolo  normativo  che  si  frappone  al   riconoscimento   della
provvidenza a far data  dall'accertamento  sanitario  di  invalidita'
civile e' costituito non dalla norma  sostanziale  impugnata,  bensi'
dalla norma transitoria che ha accompagnato  la  modifica  introdotta
dal legislatore provinciale del 2010, costituita dall'art. 45,  comma
8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 2010, che
ha  previsto  l'applicazione  della  norma  nella   nuova   (e   piu'
favorevole) formulazione anche (e solo) ai giudizi gia' pendenti alla
data di entrata in vigore della  modifica,  laddove  sia  la  domanda
amministrativa sia quella giudiziale  sono  state  proposte  in  data
successiva, con conseguente inapplicabilita' della disposizione  come
modificata; 
    che, non essendo stata impugnata anche la norma  transitoria,  ne
conseguirebbe   l'irrilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale per il giudizio a quo, dal momento che discriminatoria
non sarebbe la norma impugnata nella versione anteriore alla modifica
operata nel 2010,  bensi'  la  disciplina  transitoria  prevista  dal
legislatore provinciale, che avrebbe escluso la retroattivita'  della
modifica; 
    che la difesa provinciale sostiene, in ogni caso,  l'infondatezza
della questione, in quanto la norma impugnata, nel momento in cui  e'
stata sollevata l'eccezione di illegittimita' costituzionale, si  era
gia' adeguata ai principi costituzionali invocati  a  supporto  della
sollevata questione. 
    Considerato che il Tribunale ordinario  di  Trento  dubita  della
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10,  11,
32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art.  4,  comma  3,  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  15  giugno  1998,  n.  7
(Disciplina degli interventi assistenziali in favore  degli  invalidi
civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art.
49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto
1999, n. 3 (Misure collegate  con  l'assestamento  del  bilancio  per
l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate
con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino  al
29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art.  45  della
legge della Provincia autonoma di Trento 27  dicembre  2010,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2011»); 
    che, ad avviso del rimettente, tale  disposizione  contrasterebbe
con i parametri  evocati  in  base  ai  principi  espressi  da  varie
sentenze della Corte costituzionale, pronunciate in materia identica,
sebbene aventi  ad  oggetto  provvidenze  assistenziali  disciplinate
dalla legge nazionale, dichiarata incostituzionale nella parte in cui
subordinava al requisito della titolarita' della carta  di  soggiorno
la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel  territorio
dello Stato di diversi benefici assistenziali; 
    che,  sempre  secondo  il  rimettente,  la  norma  impugnata  non
sembrerebbe rispettare neppure i  limiti  imposti,  dall'art.  4  del
d.P.R. n. 670 del 1972, all'esercizio  della  competenza  legislativa
esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Trento in  materia  di
assistenza e beneficienza pubblica; 
    che, tuttavia, la motivazione dell'ordinanza  di  rimessione  non
contiene indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della
fattispecie, necessaria  al  fine  di  valutare  la  rilevanza  della
questione di legittimita' costituzionale; 
    che,  in  particolare,  l'ordinanza  non  chiarisce   le   esatte
scansioni temporali del procedimento amministrativo  avviato  per  il
riconoscimento della  provvidenza  assistenziale  disciplinata  dalla
norma  impugnata,  non  essendo  stato  precisato   se   la   domanda
amministrativa di concessione dell'assegno, distinta da quella  volta
all'accertamento  del  requisito  sanitario  presupposto,  sia  stata
presentata in data antecedente o  successiva  all'entrata  in  vigore
della modifica apportata con la legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento n. 27 del 2010; 
    che - alla luce del principio di  autosufficienza  dell'ordinanza
di rimessione (sentenza n. 338 del 2011) - tale  carenza  costituisce
motivo  di   inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale (ex plurimis, da ultimo, ordinanza n. 36 del 2015), in
quanto preclusiva della valutazione sulla rilevanza (sentenza  n.  25
del 2015; ordinanze n. 183 e n. 176 del 2014, n. 93  del  2012),  non
essendo stati forniti sufficienti elementi che consentano di valutare
l'applicabilita' della normativa  transitoria  di  cui  all'art.  45,
comma 8, della legge della Provincia autonoma di  Trento  n.  27  del
2010; 
    che  ulteriore  motivo  di   inammissibilita'   della   sollevata
questione si rinviene nelle modalita' illustrative sia dei  parametri
di costituzionalita' che si assumono violati, sia delle ragioni della
non manifesta infondatezza; 
    che il giudice rimettente, infatti, ha  richiamato,  riportandone
ampi stralci,  diverse  sentenze  di  questa  Corte,  pronunciate  in
materia identica, sebbene aventi ad oggetto provvidenze assistenziali
disciplinate dalla legge nazionale, limitandosi  a  considerare,  del
tutto   apoditticamente,    applicabili    «i    medesimi    principi
costituzionali»  anche  alla  norma  impugnata,  nella   formulazione
vigente fino al 29 dicembre 2010; 
    che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai  fini
del necessario scrutinio sulla rilevanza della questione, nonche' dei
profili della sua non manifesta infondatezza, il  giudice  rimettente
non  puo'  esimersi   dal   fornire,   nell'atto   di   promovimento,
un'esauriente ed autonoma motivazione,  dovendosi  escludere  che  il
mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati
dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza  (sentenza  n.  234  del
2011;  ordinanze  n.  59  del  2004  e  n.  432  del   2000),   anche
costituzionale, equivalgano a chiarire, per se'  stessi,  le  ragioni
per le quali "quel" giudice reputi che la norma applicabile in "quel"
processo risulti in contrasto con il  dettato  costituzionale  (nello
stesso senso, sentenza n. 22 del 2015); 
    che l'enunciata carenza  non  appare,  nella  specie,  emendabile
neppure attraverso  una  sorta  di  "interpretazione  contenutistica"
dell'ordinanza di rimessione  medesima:  quanto  alle  ragioni  della
prospettata  incostituzionalita',  infatti,   se   si   esclude   uno
sbrigativo accenno cumulativo alla violazione degli artt. 2,  3,  10,
11  (parametro,  quest'ultimo,  mai  richiamato  negli   stralci   di
motivazione  riprodotti  nell'ordinanza  di   rimessione),   32,   35
(parametro, del pari, mai richiamato  negli  stralci  di  motivazione
riprodotti  nell'ordinanza   di   rimessione),   38   e   117   Cost.
(quest'ultimo non indicato, poi, nel  dispositivo  dell'ordinanza  di
rimessione), non  risultano  indicati,  con  autonomo  apprezzamento,
specifici vizi  della  normativa  censurata  (giammai  oggetto  delle
sentenze richiamate, che si riferiscono  in  realta'  alla  normativa
statale in materia assistenziale e per istituti diversi), ne' risulta
operata alcuna autonoma selezione di profili  di  illegittimita',  in
riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente
rintracciati nelle sentenze riprodotte per  stralcio  parziale  della
parte  motiva,  e  tale  da  poter  essere   considerata   idonea   a
circostanziare e a rendere "autosufficiente" la questione proposta; 
    che  assolutamente  laconica  (oltre  che   espressa   in   forma
dubitativa), infine, appare la prospettata violazione dell'art. 4 del
d.P.R. n. 670 del  1972,  in  quanto,  dopo  aver  ricordato  che  la
competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di
Trento, in materia di assistenza e beneficienza pubblica, incontra  i
limiti previsti dal citato  art.  4,  il  giudice  rimettente  si  e'
limitato  ad  affermare  che  tali  limiti  «per   i   motivi   sopra
evidenziati, la  legge  della  Provincia  autonoma  non  sembra  aver
rispettato», senza alcuna esplicitazione  delle  ragioni  poste  alla
base di una tale affermazione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7  (Disciplina  degli
interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei  ciechi
civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art. 49, comma 1, della
legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure
collegate  con  l'assestamento  del  bilancio  per  l'anno  1999),  e
modificato  dall'art.  87,  comma  2,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure  collegate  con  la
manovra di finanza pubblica per l'anno  2002),  vigente  fino  al  29
dicembre 2010 (prima della  modifica  apportata  dall'art.  45  della
legge della Provincia autonoma di Trento 27  dicembre  2010,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2011»), sollevata, in riferimento agli  artt.
2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed  all'art.  4  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  dal  Tribunale
ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA 
 

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