N. 209 ORDINANZA 7 - 22 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS in servizio al 31 maggio 2012 presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), prima all'Agenzia per le infrastrutture stradali e poi alla Struttura di vigilanza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 36; decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - art. 11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 12. -(GU n.43 del 28-10-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Alessandro CRISCUOLO;
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; dell'art.
11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14; dell'art.
12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanza
del 18 marzo 2014 e dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza del
18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte al n. 138 del registro
ordinanze 2014 e al n. 64 del registro ordinanze 2015 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 2014 e n. 17, prima serie speciale, dell'anno
2015.
Visti l'atto di costituzione di Capomolla Domenico ed altri,
nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 e nella camera di
consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;
uditi l'avvocato Fabio Cintioli per Capomolla Domenico ed altri e
l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
sezione terza, e la Corte d'appello di Roma, con due ordinanze di
analogo tenore, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.
111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n.
14, e dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.
135;
che entrambe le ordinanze censurano le suddette norme nella parte
in cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente di
ANAS spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012,
dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e
poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali,
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che innanzi al TAR Lazio e' impugnato il decreto 1° ottobre 2012,
n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha istituito la Struttura di vigilanza sulle concessionarie
autostradali, nonche' tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenti, e tra questi la nota datata 27 settembre 2012 con cui
ANAS spa ha individuato, anche nelle persone dei ricorrenti, il
personale da trasferire alle dipendenze di tale organismo;
che il giudice rimettente espone che ANAS spa e' gestore della
rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, ha
assunto la veste di societa' per azioni interamente partecipata dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed e' sottoposta al controllo
ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che ANAS spa ha svolto, fino al 30 settembre 2012, le funzioni di
concedente della rete autostradale a pedaggio e di vigilanza sulle
societa' concessionarie, proprio attraverso l'IVCA, presso il quale
prestavano servizio i ricorrenti nel giudizio a quo, tutti inquadrati
con la qualifica di dirigenti;
che l'art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, ha
previsto, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012,
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d'ora in
avanti anche «Agenzia»), disponendo, al comma 4, che «Entro la data
del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle
funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa
data»;
che il comma 5 del medesimo art. 36 prevede che l'Agenzia
eserciti ogni competenza gia' attribuita in materia all'IVCA e ad
altri uffici di ANAS spa ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012;
che il medesimo comma prevede altresi' che il personale degli
uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012, sia
trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico, e
che a tale personale trasferito si applichi la disciplina dei
contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza;
che, inoltre, sempre il comma in questione stabilisce che il
personale trasferito mantenga il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento
previdenziale, e che, nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto, sia
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
che, infine, il comma in esame prevede che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all'individuazione
delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione
delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni, in misura corrispondente
al personale effettivamente trasferito;
che tuttavia, espone il rimettente, i termini previsti per
l'adozione dello statuto dell'Agenzia sono stati piu' volte
prorogati, dapprima fino al 31 marzo 2012 (ai sensi dell'art. 11 del
d.l. n. 216 del 2011, nel testo originario), poi fino al 31 luglio
2012 (per effetto della modifica del citato art. 11 ad opera della
legge di conversione n. 14 del 2012) e, da ultimo, fino al 30
settembre 2012 (ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 95 del 2012, come
convertito);
che l'art. 11 del d.l. n. 216 del 2011, come convertito, nel
testo modificato dal d.l. n. 95 del 2012, come convertito, ha infine
previsto, al comma 5, che in caso di mancata adozione, entro il
termine del 30 settembre 2012, dello statuto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia sia soppressa e le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima siano trasferiti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1°
ottobre 2012, con contestuale trasferimento a quest'ultimo delle
risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di
vigilanza sulle concessionarie autostradali;
che, essendo mancata, nonostante i ripetuti rinvii, l'adozione
dello statuto dell'Agenzia ed approssimandosi il termine previsto
dalla legge per il trasferimento al competente Ministero delle
funzioni e dei dipendenti in servizio presso l'IVCA, ANAS spa ha
inviato a questi ultimi la nota datata 27 settembre 2012, con la
quale ha comunicato il trasferimento della titolarita' del contratto
di lavoro, ex lege e senza soluzioni di continuita', in capo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che, con il decreto ministeriale 1° ottobre 2012, n. 341,
impugnato nel giudizio a quo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha istituito, al suo interno, la Struttura di vigilanza
sulle concessionarie autostradali (piu' avanti «Struttura»), alla
quale sono state affidate le funzioni che avrebbero dovuto essere
svolte dall'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali;
che, sempre con tale decreto, alle dipendenze della Struttura e'
stato trasferito il personale ex ANAS a tempo indeterminato in
servizio presso l'IVCA alla data del 31 maggio 2012, con applicazione
della disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al
comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza, secondo le modalita'
previste dalla legge;
che il giudice rimettente evidenzia come le disposizioni di legge
descritte abbiano infine comportato il trasferimento tout court, in
ruoli ministeriali, di parte del personale dipendente da ANAS spa,
senza il previo superamento di un pubblico concorso, in contrasto con
i principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione, nonche' con il principio dell'accesso ai
pubblici impieghi mediante pubblico concorso, in violazione, quindi,
dell'art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost.;
che si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo, i quali
hanno diffusamente ripercorso le vicende normative che hanno
interessato l'ufficio IVCA e che si porrebbero tutte in frontale
contrasto con la regola dell'accesso nei ruoli della pubblica
amministrazione mediante pubblico concorso;
che, ad avviso dei ricorrenti, il trasferimento del personale
gia' allocato presso l'ufficio IVCA di ANAS spa avrebbe dovuto essere
strettamente collegato all'istituzione dell'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali, creata allo scopo di evitare
la commistione, in capo ad ANAS spa, delle funzioni, da un lato, di
concedente della rete autostradale e, dall'altro, di concessionario
ex lege della rete stradale di interesse nazionale;
che, invece, secondo la difesa delle parti costituite, tale
obbiettivo di interesse pubblico generale - che avrebbe potuto
giustificare una deroga alla regola dell'accesso mediante concorso
nei ranghi della pubblica amministrazione - risulterebbe di fatto non
perseguito, come dimostrerebbe il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135),
impugnato con separato ricorso innanzi al TAR Lazio, con il quale i
ricorrenti sono stati inquadrati in una Direzione generale che non si
occupa dell'esercizio delle funzioni di concedente della rete
autostradale, cioe' proprio delle funzioni in vista del cui esercizio
il loro allontanamento da ANAS spa era stato disposto;
che, inoltre, le disposizioni censurate, attraverso univoci
riferimenti, identificherebbero nominativamente i soggetti da
trasferire, palesando la propria natura di norme sostanzialmente
provvedimentali, che non potrebbero superare lo stretto scrutinio di
costituzionalita' imposto dalla giurisprudenza di questa Corte per
tale genere di norme;
che la Corte d'appello di Roma (r.o. n. 64 del 2015) ha sollevato
le questioni di legittimita' costituzionale gia' sopra indicate
nell'ambito del giudizio introdotto da un reclamo avverso una
sentenza di condanna del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in favore di un ex dipendente a tempo determinato di
ANAS spa, addetto, all'epoca del licenziamento, all'ufficio IVCA;
che il rimettente ha premesso, in punto di rilevanza, che la
decisione della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione
passiva, sollevata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dipende dalla risoluzione delle questioni di legittimita'
costituzionale delle medesime norme censurate dal TAR Lazio
nell'ordinanza di rimessione r.o. n. 138 del 2014;
che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, la
Corte d'appello di Roma ha ripercorso integralmente i passaggi
motivazionali dell'ordinanza del TAR Lazio;
che, in entrambi i giudizi e con analoghe argomentazioni, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'infondatezza delle sollevate questioni di legittimita'
costituzionale;
che, sostiene l'Avvocatura generale, in tema di procedure di
mobilita' nel pubblico impiego sarebbe possibile superare la regola
generale dell'assunzione di personale tramite pubblico concorso,
laddove ci si trovi in presenza di disposizioni normative speciali
che espressamente prevedano il trasferimento di risorse umane e
strumentali da un ente ad un altro, in virtu' di un dislocamento di
funzioni;
che esattamente questo sarebbe avvenuto nel caso di specie, in
particolare per la necessita' di eliminare la sovrapposizione, in
capo ad ANAS spa, dei ruoli di concedente e concessionario pubblico,
nonche' di organo di vigilanza su altri concessionari;
che, in particolare, la fattispecie rientrerebbe nell'ambito
applicativo dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), che assoggetta alla disciplina del
trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice civile le vicende
relative al trasferimento o conferimento di attivita' svolte da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici, o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, con passaggio
automatico al cessionario dei rapporti di lavoro concernenti gli
addetti all'attivita' ceduta, per effetto di successione legale che
non necessita del consenso del contraente ceduto (ossia del
dipendente trasferito);
che l'Avvocatura generale dello Stato ha inoltre sottolineato che
il personale in questione era stato assunto da ANAS spa mediante
esperimento di procedura concorsuale e/o di selezione pubblica,
sicche' sarebbe improprio ragionare di costituzione di un nuovo
rapporto di impiego, trattandosi, piuttosto, di trasformazione di un
gia' esistente rapporto di natura pubblicistica in altro rapporto
avente caratteristiche analoghe;
che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,
i ricorrenti nel giudizio iscritto al n. 138 del registro ordinanze
2014 hanno replicato alle difese spiegate dall'Avvocatura generale,
richiamando, quanto alla prospettata applicabilita' dell'art. 31 del
d.lgs. n. 165 del 2001 (da cui discenderebbe la superfluita'
dell'espletamento di un pubblico concorso), la giurisprudenza della
Corte costituzionale, secondo cui tale norma non si riferisce alla
cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti
pubblici, in quanto, in tal caso, si verificherebbe un passaggio di
status - da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorche' in
regime di lavoro privatizzato) - che richiede una prova concorsuale
aperta al pubblico;
che, quanto all'argomentazione fondata sul gia' avvenuto
superamento di un pubblico concorso da parte dei ricorrenti, questi
ultimi l'hanno contrastata rilevando che «nessuno degli odierni
deducenti ha all'epoca sostenuto alcuna selezione per il ruolo che
attualmente ricopre, ne' tantomeno partecipato ad alcun concorso
pubblico, per l'accesso alla dirigenza in Anas».
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione terza, e la Corte d'appello di Roma, con due ordinanze
di analogo tenore, dubitano della legittimita' costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art.
11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e
dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
che i due giudizi hanno ad oggetto le stesse norme, censurate con
riferimento agli stessi parametri, sotto gli stessi profili e in gran
parte con le stesse argomentazioni, sicche', ponendo identiche
questioni, vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
che, ad avviso dei rimettenti, le suddette norme, nella parte in
cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente di ANAS
spa, in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012,
dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e
poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali,
istituita all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, senza il previo superamento di un pubblico concorso, si
porrebbero in contrasto con i principi di eguaglianza, buon andamento
e imparzialita' della pubblica amministrazione, nonche' con il
principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante pubblico
concorso, con conseguente violazione dell'art. 97 Cost., oltre che
degli artt. 3 e 51 Cost.;
che, preliminarmente, va osservato come la censura proposta dalle
parti private costituite, con riferimento all'asserita natura di
legge-provvedimento della normativa impugnata, non sia stata accolta
da alcuna delle due ordinanze di rimessione;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono
essere presi in considerazione questioni o profili di illegittimita'
costituzionale dedotti esclusivamente dalle parti, sia quando
eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia quando volti ad
ampliare o modificare successivamente il contenuto delle ordinanze di
rimessione (ex multis, sentenze n. 83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015;
ordinanze n. 122 e n. 24 del 2015);
che, pertanto, l'oggetto del presente giudizio deve essere
limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di
rimessione;
che nessuna delle due ordinanze motiva in punto di
applicabilita', alla fattispecie in esame, dell'art. 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che
assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112
del codice civile - con conseguente passaggio automatico di
personale, senza necessita' di pubblico concorso - le vicende
relative al trasferimento o conferimento di attivita' svolte da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o
strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati;
che tale carenza di motivazione e' conseguenza del fatto che i
giudici rimettenti non hanno valutato se ANAS spa debba considerarsi
o non "pubblica amministrazione", appunto, ai fini dell'applicazione
del citato art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001;
che, d'altra parte, la valutazione sull'applicabilita' della
norma da ultimo menzionata alla fattispecie in esame risultava
logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione in punto
di non manifesta infondatezza della specifica questione di
legittimita' costituzionale sollevata;
che tale valutazione risultava tanto piu' necessaria in presenza
di pronunce giurisprudenziali, le quali, ciascuna in funzione
dell'applicazione di una specifica porzione di disciplina, hanno
affermato che la trasformazione di ANAS in societa' per azioni ne
avrebbe lasciato inalterata la natura pubblica (Consiglio di Stato,
sezione quarta, sentenze 12 luglio 2013, n. 3753; 24 maggio 2013, n.
2829; 8 novembre 2011, n. 5904; 24 febbraio 2011, n. 1230, tutte
anteriori all'ordinanza di rimessione del TAR Lazio), essendosi
tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa che non
impedisce di ritenere che ANAS spa abbia «conservato connotati
essenziali di un ente pubblico» (Corte di cassazione, sezioni unite
civili, sentenze 9 luglio 2014, n. 15594, e 16 luglio 2014, n. 16240,
entrambe anteriori all'ordinanza di rimessione della Corte d'appello
di Roma);
che la rilevata carenza conduce ad una declaratoria di
inammissibilita' delle questioni, per incompleta ricostruzione, e
conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento
(sentenza n. 60 del 2015, relativa a fattispecie riguardante un
trasferimento di attivita' previsto e disciplinato proprio dall'art.
31 del d.lgs. n. 165 del 2001; ordinanze n. 115 e n. 90 del 2015),
con conseguente compromissione dell'«iter logico argomentativo posto
a fondamento della sollevata censura» (sentenza n. 18 del 2015);
che, inoltre, le ordinanze di rimessione non hanno chiarito se il
personale di cui si tratta sia stato originariamente assunto da ANAS
spa mediante esperimento di concorso e/o di selezione pubblica, con
specifico riferimento alla tipologia e al livello delle funzioni
svolte (sentenze n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009), successivamente
trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che, avendo i giudici rimettenti prospettato il contrasto delle
norme di legge con l'art. 97 Cost., a causa del mancato esperimento
di idonei concorsi e/o selezioni per l'inserimento negli organici
ministeriali, il mancato chiarimento sulla circostanza se tali
procedure siano state espletate all'atto dell'originaria assunzione
alle dipendenze di ANAS spa (cosi' da renderne, eventualmente,
superflua una loro ripetizione) costituisce ulteriore motivo di
inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in
quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione - alla luce del
principio della sua autosufficienza in relazione alle condizioni di
ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale (ex
multis, sentenza n. 120 del 2015; ordinanza n. 52 del 2015) - deve
contenere tutte le indicazioni indispensabili per una corretta
ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta
anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza (ex plurimis,
da ultimo, sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014);
che tale carenza, infine, non e' emendabile attraverso le
deduzioni delle parti, le quali, sul punto specifico, hanno comunque
esibito, nelle rispettive memorie, allegazioni frontalmente
contrastanti, senza dotarle di alcun supporto probatorio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7
agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione terza, e dalla Corte d'appello di Roma, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolo' ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
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