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sabato 26 agosto 2017

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2017, n. 3 Regolamento regionale recante: «Istituzione di un fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)». (GU n.34 del 26-8-2017)



         REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2017, n. 3 
  Regolamento  regionale  recante:  «Istituzione  di  un   fondo   di
solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di  violenza
e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio  2016,  n.
4)». 
(GU n.34 del 26-8-2017)

 
         (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Piemonte BU5S1 del 2 febbraio 2017) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4; 
  Visti i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R  e  18  novembre
2014, n. 4/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  15-4605  del  30
gennaio 2017; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
           Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, 
               modalita' di implementazione e gestione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2016, n.
4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di  genere  e
per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli),  e'
istituito il «Fondo di solidarieta' per  il  patrocinio  legale  alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti». 
  2. La Regione, per  la  gestione  dello  stesso,  puo',  attraverso
specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore  che  svolga
le funzioni di gestore. 
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato: 
    a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione
della legge regionale 4/2016; 
    b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di  rimborso  delle
spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne  che  hanno
avuto accesso al Fondo; 
    c) dalle somme che pervengono al Fondo da  lasciti,  donazioni  e
contributi da persone fisiche e giuridiche. 
                               Art. 2 
 
                          Accesso al Fondo 
 
  1. Al Fondo  possono  accedere  le  donne  vittime  di  violenza  o
maltrattamenti, senza limite di eta', che abbiamo le  caratteristiche
di seguito indicate: 
    a)  abbiano  scelto  un  avvocato  o  una  avvocata  patrocinante
iscritta agli elenchi di cui all'articolo 22,  comma  2  della  legge
regionale 4/2016; 
    b) siano domiciliate in Piemonte; 
    c) abbiano  subito  un  reato  con  connotazioni  di  violenza  o
maltrattamenti contro  le  donne,  compreso  tra  quelli  di  seguito
indicati nell'allegato A al presente regolamento. Nel caso in cui  si
facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco  allegato
fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime
sulla ammissibilita' al Fondo sulla base della legge regionale 4/2016
e del presente regolamento; 
    d) il reato per il quale  intendano  avviare  azione  legale  sia
stato consumato o tentato sul territorio piemontese; 
    e) abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto
previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio  a  spese
dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si  considera
unicamente il reddito individuale della donna denunciante. 
  2. Sono altresi' ammesse al Fondo  anche  le  spese  connesse  alle
attivita' relative all'esecuzione della sentenza. 
  3. Per quanto  riguarda  i  procedimenti  in  materia  civile  sono
ammessi  al  Fondo  quelli  connessi  a   profili   di   violenza   e
maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla  violenza
di genere. La sussistenza di questa fattispecie e' documentata  dalla
presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto  procedimento
penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli  avvocati  competente
per il rilascio del relativo parere. 
  4. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui  capacita'  di
agire sia limitata o compromessa, la domanda puo'  essere  presentata
da  chi  esercita  la  tutela  legale  o  svolge   le   funzioni   di
amministratore di sostegno. 
  5. Nel caso di omicidio,  la  domanda  puo'  essere  presentata  da
persona che abbia la qualita' di erede. 
  6. Le donne che rientrano nell'applicazione del patrocinio a  spese
dello Stato possono accedere al Fondo  solo  per  le  spese  che  non
rientrano nella suddetta normativa. 
  7. Al fine di individuare il periodo di copertura del  Fondo,  vale
la data di commissione dell'illecito. 
                               Art. 3 
 
        Criteri di erogazione delle disponibilita' del Fondo 
 
  1. L'erogazione della disponibilita' del Fondo prevede tre fasi: 
    a) ammissione al Fondo; 
    b) liquidazione; 
    c) recupero (art. 4). 
  a) Ammissione al Fondo. 
  a.1) Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti di
cui all'art. 2 presentano domanda di accesso al Fondo sulla  base  di
un modello e seguendo la procedura indicata  dalla  Regione  Piemonte
e/o dall'Ente gestore. Tali modelli e procedure  saranno  disponibili
sul sito della Regione Piemonte e dell'ente gestore entro e non oltre
60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  a.2) La domanda di ammissione al Fondo e' presentata presso il Foro
di appartenenza dell'avvocato/avvocata. 
  a.3) Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro
ammissibilita' espresso dal  Consiglio  dell'Ordine,  sono  trasmesse
alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro  e  non  oltre  15
giorni dal ricevimento della richiesta e comunica  immediatamente  le
sue decisioni agli uffici del consiglio dell'ordine competente ed  al
soggetto che ha presentato la domanda. Tale parere deve contenere  la
dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3. 
  a.4) Contro la decisione di diniego e'  ammesso  ricorso  entro  10
giorni dal ricevimento dello stesso  presso  la  Commissione  di  cui
all'art. 6 che si esprime in  via  definitiva  entro  15  giorni  dal
ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni  o  chiarimento
avanzate da parte della Regione e/o  dall'ente  gestore  interrompono
tali termini. 
  b) Liquidazione. 
  b.1) La liquidazione del contributo avviene al termine di  ciascuna
fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a
spese dello Stato, sulla base di una richiesta di  liquidazione  che,
corredata da  un  parere  di  congruita'  pronunciato  dal  consiglio
dell'ordine,  e'  presentata  alla  Regione  Piemonte  e/o   all'ente
gestore. 
  b.2)  I  procedimenti  che  si  chiudono  con   una   conciliazione
giudiziale o stragiudiziale e/o con  remissione  della  querela  sono
liquidati con un compenso  non  superiore  a  1.500,00  euro,  previa
relazione del difensore al  consiglio  dell'ordine  competente  sulle
ragioni che  hanno  motivato  tale  scelta.  Queste  motivazioni,  se
ammissibili e non in contrasto con le finalita' della legge regionale
4/2016, devono essere contenute nel parere di congruita' dell'Ordine. 
  b.3) La Regione o l'ente gestore  provvede  alla  liquidazione  del
contributo o di parte di esso solo nel caso  in  cui  l'Ordine  abbia
espresso un parere positivo di congruita', in presenza  di  tutta  la
documentazione  necessaria,  e  solo  dopo  che   l'avvocato/avvocata
patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per  avviare  e
concludere le procedure relative al recupero di  somme  eventualmente
statuite a favore della vittima. 
  b.4) Avverso la decisione di diniego e' ammesso  ricorso  entro  10
giorni dal ricevimento dello stesso  presso  la  Commissione  di  cui
all'art. 6 che si esprime in  via  definitiva  entro  15  giorni  dal
ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni  o  chiarimento
avanzate da parte della Regione e/o  dall'ente  gestore  interrompono
tali termini. 
                               Art. 4 
 
                 Recupero dei contributi e controlli 
 
  1. La Regione e/o l'ente gestore puo', in qualsiasi momento,  anche
dopo l'avvenuta liquidazione,  effettuare  verifiche  sulle  pratiche
ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle
somme a favore della vittima di violenza. 
  2. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima  di  somme
destinate dal giudice alla copertura delle spese legali,  la  Regione
e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del  contributo
concesso (tutto o  parte  di  esso),  informando  contestualmente  il
consiglio dell'ordine. 
  3. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario  del
Fondo, l'ente gestore  provvede  ad  attivare  le  procedure  per  il
recupero di tutte le somme indebitamente elargite. 
  4. L'avvocato/avvocata e' tenuto ad  informare  tempestivamente  la
Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche  relative  al
recupero delle spese legali stabilite dal giudice. 
  5. Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore  sia
nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo
e' esonerato dall'intraprendere attivita' connesse al recupero  delle
spese legali stabilite dal giudice. 
  6. Nel caso di irregolarita' la Regione e/o l'ente gestore  procede
al  recupero  del  contributo,  comunicando  all'avvocato/avvocata  e
all'ordine  di  appartenenza  dello  stesso/della  stessa  l'avvenuta
richiesta di restituzione. 
  7. Avverso le decisioni dell'ente gestore  e'  possibile  ricorrere
presso la Commissione di cui all'art. 6 entro e non oltre  15  giorni
dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale  procede  ad
assumere decisione  definitiva  entro  e  non  oltre  15  giorni  dal
ricevimento del ricorso. 
                               Art. 5 
 
               Parametri per identificare le modalita' 
                   di liquidazione delle parcelle 
 
  1. Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione  da
parte degli  avvocati/delle  avvocate  patrocinanti  si  applicano  i
valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento  recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la
liquidazione dei  compensi  per  la  professione  forense,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012), ridotti  del  25
per cento. 
  2. Per eventuali contestazioni si rinvia alle disposizioni  di  cui
all'art. 6. 
                               Art. 6 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1.  Le  controversie   relative   all'applicazione   del   presente
regolamento, sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti,
di fronte ad una Commissione composta da: 
    a) tre rappresentanti della Regione  nominati  rispettivamente  2
dalla  Direzione  coesione  sociale  e  1  dalla   Direzione   affari
istituzionali e avvocatura; 
    b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato; 
    c) due rappresentanti del consiglio dell'ordine degli avvocati  a
cui e' iscritto l'avvocato patrocinante; 
  2. La stessa Commissione affronta ogni altra attivita' e  questione
connessa al presente regolamento, comprese le attivita' di promozione
e verifica di applicazione dello stesso. 
  3. La Regione e/o l'ente gestore svolge le funzioni  di  segreteria
della Commissione. 
                               Art. 7 
 
                      Modalita' di informazione 
                       e promozione del Fondo 
 
  1. La Regione Piemonte, l'ente gestore del Fondo, i consigli  degli
ordini degli avvocati e del Piemonte si  impegnano  periodicamente  a
dare  massima  informazione  sulla  legge   regionale   4/2016,   con
particolare riferimento al Fondo  di  cui  all'art.  22  della  legge
medesima, attraverso: 
    a) la pubblicazione integrale del testo  della  legge  regionale,
del regolamento attuativo, e di  ogni  altro  materiale  connesso  ad
essi, sui siti e sugli organi di stampa dei rispettivi enti; 
    b) la promozione delle opportunita' previste dal Fondo,  e  della
legge regionale, presso ciascun  avvocato  e  avvocata  operante  sul
territorio regionale, le forze di polizia e la magistratura, i centri
antiviolenza e tutti i luoghi ove le donne possono rivolgersi; 
    c) la definizione di iniziative ad hoc per  la  promozione  della
legge regionale e del Fondo. 
                               Art. 8 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R; 
    b) il regolamento regionale 18 novembre 2014, n. 4/R. 
                               Art. 9 
 
                      Dichiarazione di urgenza 
 
  1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'art.
27, comma 7 dello statuto ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Torino, 30 gennaio 2017 
 
                             CHIAMPARINO 
 
                                                 Allegato A. (Art. 2) 
 
Elenco dei reati (con relativi articoli  c.p.)  con  connotazioni  di
  violenza o maltrattamenti  contro  le  donne,  fatto  salvo  quanto
  previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016. 
 
    56 cp, tentato omicidio. 
    575 cp, omicidio. 
    584 cp, omicidio preterintenzionale. 
    570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare. 
    572 cp, maltrattamenti in famiglia. 
    581 cp, percosse. 
    582 cp, lesioni volontarie. 
    583-bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili. 
    586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato. 
    600 cp, tratta e riduzione in schiavitu'. 
    609-bis cp, violenza sessuale. 
    610 cp, violenza privata. 
    612 cp, minaccia. 
    612-bis cp, atti persecutori (stalking). 
    614 cp, violazione di domicilio. 
    615-bis cp, interferenze illecite nella vita privata. 
    615-ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico. 
    330 cc, decadenza dalla potesta' figli. 
    388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia. 
    594 cp, ingiurie. 
    Art.  3,  legge  75/58,  favoreggiamento  e  sfruttamento   della
prostituzione. 
    Altri reati connessi alla violenza  di  genere  per  i  quali  il
Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di
ammissibilita' previsto dal presente regolamento. 

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