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giovedì 13 settembre 2018

Corte dei Conti 509/2018: "..L’odierno appellante ha impugnato il decreto del Ministero della difesa n. 220 del 12.02.1999 di diniego di trattamento pensionistico per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio "pericardite", in quanto non classificabile..."



Sezione

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO
Esito

SENTENZA
Materia

PENSIONI
Anno

2018
Numero

509
Pubblicazione

29/08/2018
Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:509APP2
Provvedimenti collegati
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LAZIO SENTENZA N. 42/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

            Luciano CALAMARO                         Presidente

            Piero Carlo FLOREANI                      Consigliere

            Antonio BUCCARELLI                       Consigliere

            Adelisa CORSETTI                             Consigliere

            Luisa de PETRIS                                  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 51955 del registro di segreteria proposto dal signor ..

contro

il Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 42/2016, depositata il 2 febbraio 2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 12 aprile 2018 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, l’avvocato Simonetta Marchetti, per delega, per l’appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’odierno appellante ha impugnato il decreto del Ministero della difesa n. 220 del 12.02.1999 di diniego di trattamento pensionistico per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio "pericardite", in quanto non classificabile.

A sostegno del gravame veniva prodotta documentazione sanitaria, ivi comprese le cartelle cliniche dei ricoveri del ricorrente sin dal 1971 e dell’Ospedale Generale Provinciale Umberto Primo di Frosinone.

In quest’ultimo ricovero dal 28/3 al 5/04/1977 veniva diagnosticata "cardiopatia ischemica", per cui, in sostanza, a parere del ricorrente, si dimostrava la sofferenza a livello cardiaco di "alterazioni ischemiche estese" in stretto nesso causale sia con gli agenti etiopatogenetici della pericardite che con la pericardite stessa.

A sostegno del gravame veniva prodotta relazione medico-legale di parte, nella quale si evidenziava che in base alla documentazione sanitaria prodotta, e non ultima quella relativa alla "cardiomiopatia dilatativa" del 2011, il militare aveva subito un danno d'organo anche a livello del "miocardio", responsabile dei continui ricoveri per "cardiopatia ischemica", non ultimo quello riscontrato in sede di CMO Roma del 25.11.1983 che riportava in ECG "segni di sofferenza miocardica latero-laterale".

Nel corso del giudizio veniva acquisito il parere medico legale dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute.

Nel parere espresso in data 2 luglio 2015 I'Ufficio Medico Legale ha ritenuto che la cardiopatia ischemica, configurasse infermità di nuovo riscontro, “in alcun modo ricollegabile per criterio etiopatogenetico con la pregressa pleuro-pericardite. La pregressa pleura-pericardite non era ascrivibile ad alcuna categoria, essendo guarita senza esiti. Non si procede a classifica per I'infermità cardiopatia ischemica, di nuovo riscontro e non interdipendente da quest' ultima".

Il ricorrente contestava detto parere con le note difensive prodotte per I' udienza del 27 gennaio 2016.

All’esito del dibattimento il giudice territoriale respingeva la domanda.

Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello il Signor T. B. stante la carenza di motivazione, quest’ultima, comunque, incongrua o apparente.

L’appellante si duole del fatto che la sofferenza del miocardio, da ritenersi in stretto nesso causale con la pericardite, è rimasta ampiamente comprovata dalla documentazione prodotta e dai rilievi espressi dal consulente di parte.

La motivazione appare incongrua, ad avviso del ricorrente, anche relativamente ai quesiti di cui all' ordinanza n.53/2015 del 17.02.2015, in quanto alI'Ufficio Medico Legale era stato posto il quesito " da quali

infermità era affetto fra I'aprile 1965 e la data della visita collegiale di riferimento del novembre 1983, (presso la CMO di Roma), laddove furono evidenziati in sede di ECG:" segni di sofferenza miocardica latero-laterali", visita di cui non sussisterebbe traccia nel parere.

La motivazione apparirebbe incongrua e apparente anche in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la pleurite-pericardite riscontrata a carico del Sig. T. B. all'epoca della prima domanda pensionistica non era ascrivibile ad alcuna categoria pensionistica (nel mentre la cardiopatia ischemica di nuova insorgenza risulta priva di rapporto di interdipendenza con I'infermità pleurica dipendente da causa di servizio).

Ciò in quanto per la cardiopatia ischemica, di cui ha sofferto il ricorrente, non è mai stata richiesta l’interdipendenza con I'infermità pleurica, né tantomeno la stessa è mai stata dichiarata dipendente da causa di servizio dalla autorità militare.

La sentenza impugnata risulterebbe, quindi, affetta dal vizio di motivazione apparente in quanto sarebbero illustrate in maniera del tutto insufficiente le valutazioni contenute nella perizia di parte e le ragioni per le quali le stesse non sono state ritenute accoglibili oltre che per una errata ricostruzione dei fatti di causa in quanto la pleurite di cui soffrì il ricorrente non fu mai dichiarata dipendente da causa di servizio, né tantomeno è mai stata inoltrata domanda volta al riconoscimento di interdipendenza tra infermità pleurica e pericarardite.

Conclusivamente viene chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e, per l’effetto, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico tabellare di 5^ categoria Tab. A dal congedo, con liquidazione dei relativi arretrati pensionistici oltre interessi e rivalutazione.

In via subordinata si invoca l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione degli atti al primo giudice, affinchè, in diversa composizione, proceda alla rinnovazione del giudizio.

Alla odierna pubblica udienza l’avvocato Simonetta Marchetti ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

Considerato in

DIRITTO

L’appello è inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.

In controversia il giudice territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ha preso in considerazione la documentazione medica depositata dal ricorrente e, su tali basi, ha richiesto il parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute.

Quest’ultimo, ha rilevato, preliminarmente, che all’esito del ricovero  presso l’Ospedale militare di Roma nel 1964, all’interessato venne diagnosticata la seguente patologia “esiti di pleurite apicale sx”.

“Tale diagnosi, a giudizio dello scrivente appare condivisibile. E' ben noto infatti che per contiguità i foglietti pleurici possano determinare un'irritazione anche dei contigui foglietti pericardici. Appare pertanto verosimile che il T. B. soffrì di una pleurite apicale sx con secondario interessamento pericardico. Da quanto è possibile evidenziare dalla documentazione sanitaria presentata a sostegno del ricorso, (vedi anche ecocardiogramma relativo alla visita presso la CMO di Roma del 15/04/2013, in cui nulla risulta a carico del pericardio) detta pleurite guarì senza lasciare alcun esito trattandosi verosimilmente di una forma di tipo virale, autolimitante. A decorrere dal 1977, il T. B. cominciò a soffrire di cardiopatia ischemica, infermità di nuovo riscontro, in alcun modo ricollegabile per criterio etiopatogenetico con la pregressa pleuro-pericardite. La pregressa pleuro-pericardite non era ascrivibile ad alcuna categoria, essendo guarita senza esiti. Non si procede a classifica per l'infermità cardiopatia ischemica, di nuovo riscontro e non interdipendente da quest'ultima” (parere U.M.L. del 17 febbraio 2015).

Il giudice territoriale ha correttamente condiviso il parere dell’Ufficio Medico Legale che ha evidenziato, alla stregua della documentazione sanitaria in atti, previa visita diretta dell’interessato e alla presenza di sanitario dallo stesso designato, come l’affezione pleurite-pericardite non fosse classificabile.

Infatti già l’O.M. di Roma, nel 1964, aveva diagnosticato la presenza di “esiti” della infermità di cui si tratta che, quindi, doveva considerarsi guarita senza lasciare alcun esito.

Soltanto nel 1977, alla stregua della documentazione sanitaria in atti, l’interessato iniziò a soffrire di cardiopatia ischemica.

Il lungo silenzio nosologico tra la pericardite del 1964 e l’affezione cardiaca del 1977, evidenzia, come attestato dall’Ufficio Medico Legale, la mancanza di ogni nesso tra le due patologie.

In estrema sintesi le doglianze dell'appellante riguardano la conclusione raggiunta e si articolano attraverso un percorso che comprende più i fatti di causa (e la loro valutazione) che non l'insufficienza della motivazione, non ravvisabile, così configurandosi l'impugnazione come censura dei fatti e strumento di riesame degli stessi fatti, adeguatamente analizzati dal giudice di primo grado.

Ciò posto, rileva il Collegio che nella fattispecie non si è in presenza di vizi deducibili in appello, tenuto conto dei principi enunciati dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000.

 Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte appellata

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l’appello in epigrafe inammissibile e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Nulla è dovuto per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2018.

                                                              IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                       (Luciano CALAMARO)

                                                                       F.to     Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il 29 AGO. 2018

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta DESIDERI

F.to Simonetta Desideri

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

    IL PRESIDENTE

                                                                       (Luciano CALAMARO)

F.to Luciano CALAMARO

Depositato in Segreteria il 29 AGO. 2018

            p. IL DIRIGENTE

     (dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta DESIDERI

F.to Simonetta Desideri

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 AGO. 2018

            p. IL DIRIGENTE

       (dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta DESIDERI

F.to Simonetta Desideri

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