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mercoledì 12 settembre 2018

N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2018 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari - Individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori in conformita' con le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale - Prescrizione di vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalita' degli operatori - Riserva di atto amministrativo - Sanzioni amministrative pecuniarie. - Legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari), artt. 1, 4 e 5, nonche' intero testo. (GU n.36 del 12-9-2018 )



N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 agosto  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).

Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Puglia  -  Disposizioni  per
  l'esecuzione  degli  obblighi  di  vaccinazione   degli   operatori
  sanitari  -  Individuazione,   con   deliberazione   della   Giunta
  regionale, dei reparti dove consentire l'accesso ai soli  operatori
  in  conformita'  con  le  indicazioni  del   Piano   nazionale   di
  prevenzione vaccinale - Prescrizione  di  vaccinazioni  normalmente
  non raccomandate per la generalita' degli operatori  -  Riserva  di
  atto amministrativo - Sanzioni amministrative pecuniarie.
- Legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni  per
  l'esecuzione  degli  obblighi  di  vaccinazione   degli   operatori
  sanitari), artt. 1, 4 e 5, nonche' intero testo.

(GU n.36 del 12-9-2018 )

     Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
97163520584),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma,  Via  dei
Portoghesi       n.       12,       fax       06-96514000,        pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  nei   confronti   della   Regione
Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore,
per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
della Regione Puglia del 19 giugno 2018, n. 27, recante «Disposizioni
per l'esecuzione  degli  obblighi  di  vaccinazione  degli  operatori
sanitari», pubblicata sul BUR n. 82 del 21 giugno 2018.
    La legge della Regione Puglia del 19 giugno 2018, n. 27,  recante
«Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di  vaccinazione  degli
operatori sanitari», presenta  i  seguenti  profili  d'illegittimita'
costituzionale.
    1) L'art. 1, commi 1 e 2, dispone che,  con  deliberazione  della
giunta regionale,  siano  individuati  i  reparti  ai  quali  possono
accedere i  soli  operatori  sanitari  che  si  siano  attenuti  alle
indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente  per
soggetti a rischio per esposizione professionale, e  prevede  inoltre
che, in  particolari  condizioni  epidemiologiche  o  ambientali,  le
direzioni   sanitarie    ospedaliere    o    territoriali    valutino
l'opportunita'   di   prescrivere   vaccinazioni   normalmente    non
raccomandate per la generalita' degli operatori.
    Cosi' disponendo l'art. 1, con  la  norma  di  cui  al  comma  1,
trasforma, di fatto, le vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale
di prevenzione vaccinale vigente in vaccinazioni obbligatorie e,  con
la norma contenuta nel  comma  2,  prevede  la  possibilita'  che  le
direzioni sanitarie  stabiliscano  l'obbligo  di  effettuare  per  la
generalita'  degli   operatori   sanitari   anche   le   vaccinazioni
normalmente non raccomandate. Esso, pertanto, imponendo  obblighi  di
vaccinazione,  peraltro  non  previsti  dalla  legislazione  statale,
eccede dalle competenze regionali e interviene in un ambito nel quale
sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi  fondamentali  in
materia di  tutela  della  salute  e  di  profilassi  internazionale,
riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell'art.
117, comma terzo, e comma secondo, lettera  q),  della  Costituzione,
ledendo altresi' il principio di eguaglianza,  nonche'  il  principio
della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari di cui agli
articoli 3 e 32 della Costituzione.
    L'art. 1 e', infatti, incostituzionale sotto vari aspetti:
        a) innanzitutto e' da evidenziare che, come  affermato  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 5  del  2018,  secondo  quanto
emerge  dall'evoluzione  storica  della  normativa  in   materia   di
vaccinazioni, conclusasi con il decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,
e' sempre stata la legislazione statale a disciplinare  gli  obblighi
vaccinali.
    La Corte costituzionale ha inoltre chiarito, in  varie  sentenze,
che il diritto della persona di essere curata efficacemente,  secondo
i canoni della scienza e dell'arte medica,  e  di  essere  rispettata
nella propria integrita' fisica e psichica deve essere  garantito  in
condizione  di  eguaglianza  in  tutto  il  Paese,   attraverso   una
legislazione generale dello Stato basata  sugli  indirizzi  condivisi
dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale  (sentenze  n.
169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Tale principio vale
non solo (come ritenuto nelle  sentenze  richiamate)  per  le  scelte
dirette a limitare o a  vietare  determinate  terapie  o  trattamenti
sanitari, ma anche per l'imposizione di altri  trattamenti  sanitari.
Se e' vero che il «confine fra  le  terapie  ammesse  e  terapie  non
ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche  e  sperimentali,
e'  determinazione  che  investe  direttamente  e  necessariamente  i
principi fondamentali della materia» (come afferma la sentenza n. 169
del 2017), a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza deve
essere riservato alla legislazione statale, ai sensi  dell'art.  117,
terzo comma, della  Costituzione,  il  compito  di  qualificare  come
obbligatorio un determinato trattamento  sanitario,  sulla  base  dei
dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili (in tal senso
e' la citata sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018).
    Nella  specie,  poi,  la  profilassi  per  la  prevenzione  della
diffusione  delle   malattie   infettive   richiede   necessariamente
l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale.
    La  norma  regionale  in  esame,  pertanto,  imponendo   obblighi
vaccinali, interviene sui principi fondamentali in materia di  tutela
della salute, invadendo la  competenza  riservata  alla  legislazione
statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
        b) E' altresi' da sottolineare la  rilevanza  che  assume  in
materia di vaccinazioni,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera q), Cost., la competenza riservata alla legislazione  statale
in materia di «profilassi internazionale», nella  misura  in  cui  le
norme  in  materia  di  prevenzione  vaccinale  servono  a  garantire
uniformita' anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di  programmi
elaborati in sede internazionale e sovranazionale  (come  piu'  volte
ritenuto  dalla  Corte   costituzionale,   sia   pure   nel   settore
veterinario: sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014,  n.  406  del
2005, n. 12 del 2004).
    Di fatto, in questo ambito,  a  parere  della  Consulta,  ragioni
logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un  intervento  del
legislatore statale e le regioni sono  vincolate  a  rispettare  ogni
previsione contenuta nella normativa  statale,  incluse  quelle  che,
sebbene  a  contenuto  specifico  e  dettagliato,  per  la  finalita'
perseguita si pongono in rapporto  di  coessenzialita'  e  necessaria
integrazione con i principi di settore (sentenze n. 192 del 2017,  n.
301 del 2013, n. 79 del 2012 e n. 108 del 2010).  Pertanto  la  norma
regionale in esame, disciplinando tale materia, viola  il  menzionato
dell'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.
        c)  L'art.  1,  comma  1,   inoltre,   prevedendo   che   con
deliberazione della giunta regionale siano individuati i  reparti  ai
quali possono  accedere  i  soli  operatori  sanitari  che  si  siano
attenuti  alle  indicazioni  del  Piano  nazionale   di   prevenzione
vaccinale, demanda ad un atto amministrativo la  regolamentazione  di
una materia in ordine alla quale l'art. 32 della Costituzione  impone
una riserva di legge. Cosi' disponendo la  norma  regionale  oltre  a
violare il menzionato art. 32 della Costituzione,  contrasta  con  il
disposto  dell'art.  44  dello  Statuto  della  Regione  Puglia   che
attribuisce alla  Giunta  regionale  la  potesta'  regolamentare  con
riferimento  ai  soli  regolamenti  esecutivi  e  ai  regolamenti  di
attuazione delle leggi regionali.
        d) Infine l'art. 1, comma 2, disponendo che sia la  direzione
sanitaria ospedaliera o territoriale  a  stabilire  l'obbligatorieta'
delle vaccinazioni, senza peraltro prevedere che siano  adeguatamente
individuati, a livello di fonte primaria, i presupposti, il contenuto
e i limiti dell'obbligo vaccinale, viola anch'esso il principio della
riserva di legge - sebbene relativa  -  imposto  dall'art.  32  della
Costituzione nella materia di trattamenti sanitari.
    2) All'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, consegue, per i
medesimi motivi esposti  al  punto  1),  l'incostituzionalita'  degli
articoli 4 e 5.
    In particolare:
        l'art. 4 (richiamato dall'art. 1, comma 1), che  prevede  che
la  giunta  regionale,  con  apposito   provvedimento   deliberativo,
provvede a dettagliare le modalita' d'attuazione  delle  disposizioni
contenute  nella  legge  in  esame  e  adotta  decisioni  dirette   a
promuovere le vaccinazioni, e' censurabile in quanto, come illustrato
al  punto  1),  sub  c),  demanda  ad  un  atto   amministrativo   la
regolamentazione di una materia in ordine alla quale l'art. 32  della
Costituzione impone una riserva di legge. Cosi' disponendo  la  norma
regionale in esame oltre a  violare  l'art.  32  della  Costituzione,
contrasta con il disposto dell'art. 44 dello  Statuto  della  Regione
Puglia  che   attribuisce   alla   giunta   regionale   la   potesta'
regolamentare con riferimento ai  soli  regolamenti  esecutivi  e  ai
regolamenti di attuazione delle leggi regionali;
        l'art. 5, prevedendo una sanzione  amministrativa  pecuniaria
per il mancato adempimento dell'obbligo (posto dall'art. 1, comma  1)
di individuare, con deliberazione  di  giunta,  i  reparti  ai  quali
possono  accedere  i  soli  operatori  che  si  siano  attenuti  alle
indicazioni del Piano nazionale di prevenzione  vaccinale,  contrasta
con  il  principio  affermato  dalla  giurisprudenza   costituzionale
(sentenze n. 63 del 2006 e n. 361 del  2003),  secondo  il  quale  le
disposizioni  specifiche  che  prevedono   sanzioni   amministrative,
regolano il procedimento  volto  ad  irrogarle  e,  ancor  prima,  ad
accertare   le   trasgressioni,   sono   coessenziali   ai   principi
fondamentali della materia, e pertanto, nella materia in parola, sono
riservati alla legislazione statale. Secondo la Consulta infatti  «il
legislatore statale, cui e' riconosciuto il potere  di  prevedere  le
fattispecie da sanzionare, deve avere anche quello di determinare  le
sanzioni per il caso di  violazione  dei  divieti  e  degli  obblighi
stabiliti» (sentenza n. 361 del 2003). «Cio' deriva», come  affermato
dalla Corte nella sentenza n. 361 del 2003, «dal parallelismo  tra  i
due poteri - quale risultante per esempio dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  e  dall'art.  17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 - numerose volte riconosciuto da
questa Corte (ad esempio, sentenze n. 103 del 2003; n. 187, n.  85  e
n. 28 del 1996; n. 60 del 1993 e n. 1034 del 1988): parallelismo  che
comporta, in linea di principio, che la determinazione delle sanzioni
sia  nella  disponibilita'  del  soggetto  al  quale  e'  rimessa  la
predeterminazione delle fattispecie da sanzionare».
    Sulla base delle considerazioni svolte, gli articoli  1,  4  e  5
della legge in  oggetto,  nonche'  l'intera  legge  regionale  avente
carattere normativo omogeneo, violano il principio di eguaglianza  di
cui all'art. 3 della Costituzione,  il  principio  della  riserva  di
legge di cui all'art. 32 della Costituzione,  nonche'  la  competenza
riservata alla legislazione statale sia per l'emanazione dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, sia per la disciplina
della profilassi internazionale ai sensi dell'art. 117, comma  terzo,
e dell'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.
    Per i motivi esposti gli  articoli  1,  4  e  5  della  legge  in
oggetto, nonche' l'intera legge regionale, avente carattere normativo
omogeneo, vengono impugnati  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  ai
sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,  come  da  delibera   del
Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018.


                               P.Q.M.

    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra  esposti  della  legge  della  Regione
Puglia  del  19  giugno  2018,  n.  27,  recante  «Disposizioni   per
l'esecuzione  degli  obblighi   di   vaccinazione   degli   operatori
sanitari».
        Roma, 10 agosto 2018

                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni


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