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mercoledì 11 marzo 2020

N. 42 ORDINANZA 11 febbraio - 6 marzo 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca della patente di guida anche a seguito di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. a seguito di esito positivo della messa alla prova - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41. - Costituzione, art. 3. (GU n.11 del 11-3-2020 )



N. 42 ORDINANZA 11 febbraio - 6 marzo 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie  -  Revoca
  della patente di guida anche a seguito di estinzione del  reato  di
  cui all'art. 590-bis cod. pen. a seguito di  esito  positivo  della
  messa  alla  prova  -  Denunciata  violazione   dei   principi   di
  uguaglianza,  proporzionalita'   e   ragionevolezza   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  art.  222,  comma  2,
  quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6,  lettera  b),
  numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41.
- Costituzione, art. 3.

(GU n.11 del 11-3-2020 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222,  comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), come modificato dall'art.  1,  comma  6,
lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione
del reato di omicidio stradale  e  del  reato  di  lesioni  personali
stradali,  nonche'   disposizioni   di   coordinamento   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  al  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274), promosso dal Tribunale  ordinario  di  Verbania
nel procedimento penale a carico di  S.  L.,  con  ordinanza  del  14
novembre 2018, iscritta al  n.  68  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,  prima
serie speciale, dell'anno 2019.
    Visto l'atto di costituzione di S. L.;
    udito nell'udienza pubblica  dell'11  febbraio  2020  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso;
    udito l'avvocato Ilario Albertella per S. L.;
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2020.
    Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2018, il Giudice  del
Tribunale ordinario di Verbania ha sollevato, in riferimento all'art.
3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  come  modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1),  della  legge  23  marzo
2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del  reato
di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di  coordinamento
al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  al  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274),  «nella  parte  in  cui  prevede
obbligatoriamente  l'applicazione   della   sanzione   amministrativa
accessoria  della  revoca  della  patente  di  guida  in  ipotesi  di
estinzione del reato di cui all'art. 590-bis c.p. a seguito di  esito
positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova»;
    che il rimettente riferisce di procedere  nei  confronti  di  una
persona imputata del delitto di lesioni personali  stradali  gravi  o
gravissime, in relazione a una condotta non aggravata di cui al primo
comma dell'art. 590-bis del codice penale;
    che il difensore dell'imputato ha  tempestivamente  formulato  la
richiesta di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova,
producendo   attestazione   della   presentazione   della   richiesta
all'Ufficio  di  esecuzione  penale  esterna  (UEPE)  competente  per
l'elaborazione del programma, rispetto al quale il pubblico ministero
ha formulato parere favorevole;
    che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  anche  «in  ipotesi   di
sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo,
a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter II°
comma c.p., il giudice  e'  comunque  tenuto  all'applicazione  delle
sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge»;
    che,  pertanto,  sussisterebbe  «la   rilevanza,   nel   presente
processo, della questione che si prospetta»;
    che, infatti, l'art. 1, comma 6, lettera b), della  legge  n.  41
del  2016  ha,  tra  l'altro,  modificato  l'art.  222  cod.  strada,
introducendo,  al  quarto  periodo  del  comma   2,   la   previsione
dell'applicazione   obbligatoria   in   caso   di   condanna,   anche
condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti, a norma dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,
della sanzione amministrativa accessoria della revoca  della  patente
di guida;
    che il giudice a quo  dubita  della  legittimita'  costituzionale
della disposizione censurata, per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte in cui «in base al combinato  disposto  con  la  norma  di  cui
all'art. 168-ter, comma 2  c.p.»  rende  obbligatoria  l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca  della  patente
di guida anche nell'ipotesi di estinzione del reato di  cui  all'art.
590-bis cod. pen., per esito positivo della messa alla prova ai sensi
dell'art. 464-septies cod. proc. pen.;
    che la scelta del legislatore si porrebbe  in  contrasto  con  il
principio di ragionevolezza, di proporzionalita' e di uguaglianza  in
quanto, eliminando la previsione della possibilita' di  applicare  la
piu'  tenue  sanzione  della  sospensione  della  patente  di  guida,
sottopone alla medesima sanzione accessoria,  senza  possibilita'  di
graduazione, situazioni ontologicamente  diverse,  quali  le  lesioni
gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio  colposo,  derivanti  dalla
violazione di norme del codice della strada;
    che,  in  particolare,  la  lesione  dei   richiamati   principii
deriverebbe dalla diversita' delle condotte, attestata dalla notevole
differenziazione delle sanzioni  penali,  graduate  in  funzione  del
diverso disvalore sociale degli illeciti  in  rapporto  all'evidente,
differente, intensita' dell'offesa ai beni  giuridici  della  vita  e
dell'incolumita' individuale;
    che, con atto del 27 maggio 2019, si e'  costituito  in  giudizio
l'imputato  S.  L.,  chiedendo  che  la  questione   sia   dichiarata
ammissibile e fondata;
    che, in particolare, osserva  che,  anche  in  caso  di  sentenza
dichiarativa di estinzione del reato, per esito positivo della  messa
alla prova, il giudice sarebbe  chiamato  a  dare  applicazione  alla
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida, ai sensi della disposizione censurata;
    che, richiamando la sentenza di questa  Corte  n.  88  del  2019,
afferma   come   l'indifferenziato   automatismo   risulti   vieppiu'
irragionevole nel caso di specie.
    Considerato  che   la   sollevata   questione   di   legittimita'
costituzionale - avente  ad  oggetto  l'art.  222,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall'art.  1,  comma  6,  lettera  b),
numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione  del  reato
di omicidio stradale e  del  reato  di  lesioni  personali  stradali,
nonche' disposizioni  di  coordinamento  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e al decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.
274), per plurimi motivi, e' manifestamente inammissibile;
    che, in particolare,  il  rito  speciale  in  esame,  previsto  e
disciplinato dagli artt. 168-bis e seguenti del codice penale e dagli
artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale,  introdotti,
rispettivamente, dall'art. 3,  comma  1,  e  dall'art.  4,  comma  1,
lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo  in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili), si snoda secondo un articolato procedimento;
    che, infatti, ai fini che  qui  rilevano,  l'imputato,  ai  sensi
dell'art. 464-bis cod. proc. pen., puo' chiedere la  sospensione  del
procedimento  con  messa  alla  prova   mediante   la   presentazione
dell'istanza al giudice, corredata da un  programma  di  trattamento,
elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna  (UEPE)
oppure,  dalla  richiesta  di  elaborazione  di   un   programma   di
trattamento;
    che, secondo quanto  previsto  dall'art.  464-quater  cod.  proc.
pen.,   alla   formulazione   della   richiesta   segue   l'effettiva
elaborazione del programma di trattamento e, poi,  la  decisione  del
giudice in ordine all'idoneita' del medesimo;
    che la sospensione del  procedimento  con  messa  alla  prova  e'
disposta con ordinanza soltanto dopo che il  giudice  abbia  ritenuto
idoneo il trattamento, in base ai parametri di cui all'art. 133  cod.
pen., e abbia ritenuto che  l'imputato  si  asterra'  dal  commettere
altri  reati,  sempreche'   non   debba   pronunciare   sentenza   di
proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
    che il procedimento  non  puo'  essere  sospeso  per  un  periodo
superiore a due anni, quando si procede per  reati  per  i  quali  e'
prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla  pena
pecuniaria, e per un periodo superiore a un anno  quando  si  procede
per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria;
    che, infine, decorso il periodo di sospensione  del  procedimento
con messa alla prova, il giudice, ai sensi dell'art. 464-septies cod.
proc. pen., dichiara con sentenza estinto il reato se,  tenuto  conto
del comportamento dell'imputato e  del  rispetto  delle  prescrizioni
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo;
    che, nel caso di specie, il rimettente ha sollevato la  questione
di legittimita'  costituzionale  sulla  base  della  mera  richiesta,
formulata dall'imputato, di essere ammesso  al  rito  speciale  della
sospensione del procedimento con messa alla prova;
    che, quindi, nel giudizio a quo, il rimettente non deve  decidere
sulla estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova,
ai sensi  dell'art.  464-septies  cod.  proc.  pen.,  non  avendo  il
rimettente   neppure   emesso   l'ordinanza   di   sospensione    del
procedimento;
    che,  dunque,  la  sentenza  di  estinzione  del  reato,  per  il
possibile esito positivo della messa alla prova,  cui  conseguirebbe,
ad avviso  del  giudice  a  quo,  l'applicazione  obbligatoria  della
sanzione accessoria amministrativa  della  revoca  della  patente  di
guida, si presenta come meramente eventuale;
    che, pertanto, alla  luce  della  consolidata  giurisprudenza  di
questa Corte, la questione e' irrilevante  e,  dunque,  inammissibile
perche' sollevata in via meramente ipotetica e astratta  (ex  multis,
sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259  del  2016  e  n.  96  del
2014);
    che, inoltre, il giudice a quo muove dal presupposto secondo  cui
l'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui  dispone
che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla  prova
«non  pregiudica   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
accessorie, ove previste dalla legge», implichi che  il  giudice  sia
comunque  tenuto  all'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
accessorie previste dalla legge;
    che sulla base di tale interpretazione della norma censurata,  il
rimettente  ha  sollevato  la  questione   di   legittimita',   nella
convinzione di essere  obbligato  ad  applicare,  anche  in  caso  di
eventuale sentenza di estinzione del reato per esito  positivo  della
messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente  di  guida,  anziche'  la  piu'  tenue  sanzione  della
sospensione della stessa;
    che, il rimettente - a prescindere dalla recente sentenza  n.  88
del  2019  con  cui  questa  Corte  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata  nel  presente  giudizio,
nella parte in cui non prevede che, in caso di  condanna,  ovvero  di
applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma  dell'art.
444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e  590-bis
cod. pen., il giudice possa  disporre,  in  alternativa  alla  revoca
della patente di guida, la sospensione  della  stessa  ai  sensi  del
secondo e terzo periodo  del  comma  2  dell'art.  222  cod.  strada,
allorche' non ricorra alcuna delle  circostanze  aggravanti  previste
dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.  589-bis  e  590-bis
cod.  pen.  -  ha  omesso  di  considerare  il  quadro  normativo   e
giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della  dichiarazione  di
estinzione del reato  per  esito  positivo  della  messa  alla  prova
sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie;
    che, infatti, il giudice a quo  non  si  e'  confrontato  con  la
giurisprudenza di legittimita', secondo la quale la dichiarazione  di
estinzione del reato per esito positivo della messa  alla  prova,  ai
sensi dell'art. 168-ter  cod.  pen.,  prescindendo  dell'accertamento
della responsabilita' penale,  comporta  che  il  giudice  non  debba
applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o  della
sospensione della  patente  di  guida,  di  competenza,  invece,  del
prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma  3,  cod.  strada  (Corte  di
cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 maggio-14 giugno  2017,
n. 29796; sezione quarta penale,  sentenze  24  novembre-14  dicembre
2016, n. 52868, e 17 settembre-5 ottobre 2015, n. 40069);
    che,  analogo  principio  e'  stato,  altresi',   affermato   con
riferimento  alla  dichiarazione  di   estinzione   del   reato   per
prescrizione (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10
maggio-14 giugno 2018, n. 27405);
    che, peraltro, anche in riferimento alla pronunzia di  esclusione
della punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto,  ai  sensi
dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di cassazione, ha statuito  che
«quando manca una pronunzia di  condanna  o  di  proscioglimento,  le
sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella
sfera  di  competenza  dell'amministrazione   pubblica»   (Corte   di
cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016,
n. 13681);
    che, infine, il rimettente ha, altresi', omesso di considerare il
quadro normativo delineato dalle disposizioni di cui gli  artt.  221,
224 e 224-ter cod. strada, dalle  quali  si  ricava  il  riespandersi
dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria  in  caso  di
estinzione del reato;
    che, anche questa Corte, quanto alla natura  dell'istituto  della
messa alla prova, ha affermato che si tratta di  «una  considerazione
della responsabilita' dell'imputato», in via incidentale e allo stato
degli atti perche' l'accertamento definitivo e' rimesso all'eventuale
prosieguo del giudizio,  nel  caso  di  esito  negativo  della  prova
(sentenza n. 68 del 2019); e ha, inoltre, precisato che «se  e'  vero
che nel procedimento con messa alla  prova  manca  una  condanna,  e'
anche   vero   che   correlativamente   manca   un'attribuzione    di
colpevolezza: nei confronti dell'imputato e  su  sua  richiesta  (non
perche'  e'  considerato  colpevole),  in  difetto  di   un   formale
accertamento  di  responsabilita',  viene  disposto  un   trattamento
alternativo alla  pena  che  sarebbe  stata  applicata  nel  caso  di
un'eventuale condanna» (sentenza n. 91 del 2018);
    che, dunque, il rimettente ha erroneamente presupposto che l'art.
168-ter, comma 2, cod. pen, si riferisse al giudice e non, piuttosto,
all'autorita'  amministrativa  competente  a  irrogare  la   sanzione
amministrativa accessoria, nei casi previsti dalla legge;
    che,  quindi,  l'omessa  ricostruzione  del  quadro  normativo  e
giurisprudenziale di riferimento ha minato  irrimediabilmente  l'iter
logico  argomentativo  posto  a   fondamento   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  in  quanto,  se  il  rimettente  avesse
considerato le  norme  del  codice  della  strada  e  il  consolidato
orientamento giurisprudenziale di  legittimita',  in  caso  di  esito
positivo della messa  alla  prova,  non  avrebbe  ritenuto  di  dover
applicare la sanzione amministrativa accessoria,  ma  avrebbe  dovuto
investire il prefetto,  quale  autorita'  competente  a  irrogare  le
sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida,  ai
sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada;
    che, per consolidata giurisprudenza  di  questa  Corte,  l'omessa
considerazione  del   quadro   normativo   e   giurisprudenziale   di
riferimento   determina   l'inammissibilita'   della   questione   di
legittimita' costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 59  del  2019,
n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 92 del 2015).
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1),
della legge 23 marzo 2016, n. 41, sollevata, in riferimento  all'art.
3  della  Costituzione,  dal  Giudice  del  Tribunale  ordinario   di
Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA






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