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giovedì 14 ottobre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 settembre 2021 Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive». (21A06000) (GU n.246 del 14-10-2021)

 


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 settembre 2021 

Modifiche  e  integrazioni  al  decreto  7  gennaio  2013,   recante:

«Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica

sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture  ricettive».

(21A06000) 

(GU n.246 del 14-10-2021)


 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

 

  Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773  e  successive

modificazioni,  nonche'  il  relativo  regolamento   di   esecuzione,

approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 

  Visto il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno  2019,

n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77,

che demanda ad un decreto del  Ministro  dell'interno  l'integrazione

delle modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici,

dei  dati  delle  persone  alloggiate,  al  fine  di  consentire   il

collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di

pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive; 

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 

  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive

modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'amministrazione

digitale»; 

  Visto il regolamento del Parlamento europeo (CE) 27 aprile 2016, n.

2016/679/UE, relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con

riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera

circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle

persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da

parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,

accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni

penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio  2018,

n.  15,  recante  «Regolamento  a  norma  dell'art.  57  del  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  l'individuazione  delle

modalita' di  attuazione  dei  principi  del  codice  in  materia  di

protezione  dei   dati   personali   relativamente   al   trattamento

effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e  comandi

di polizia»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio  2013  recante

le «Disposizioni  concernenti  la  comunicazione  alle  autorita'  di

pubblica sicurezza dell'arrivo di  persone  alloggiate  in  strutture

ricettive»; 

  Ritenuto che al fine di dare attuazione al comma 1-bis dell'art.  5

del  citato  decreto-legge  n.  53  del  2019  occorre  apportare  le

opportune modifiche al decreto del Ministro  dell'interno  7  gennaio

2013 e all'allegato  tecnico  al  medesimo  decreto,  finalizzate  ad

integrare le modalita'  di  comunicazione  con  mezzi  informatici  e

telematici  dei  dati  delle  persone  alloggiate,   consentendo   il

collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di

pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive; 

  Uditi  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria   piu'

rappresentative che ne hanno fatto richiesta; 

  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali n. 300 dell'8 luglio 2021; 

 

                                Emana 

                        il seguente decreto: 

 

                               Art. 1 

 

           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 

                           7 gennaio 2013 

 

  1. Al decreto del Ministro  dell'interno  7  gennaio  2013  recante

«Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica

sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in  strutture  ricettive»

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'art.  1,  comma  1,  le  parole:  «all'arrivo  stesso  per

soggiorni inferiori alle  ventiquattro  ore»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro  le  sei  ore  successive  all'arrivo  nel  caso  di

soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»; 

    b) all'art. 2: 

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

        «1. I gestori delle strutture ricettive  producono  specifica

domanda alla questura della provincia in cui hanno sede  le  predette

strutture.  La  questura  rilascia  alla   struttura   ricettiva   le

credenziali  di  accesso  secondo  quanto  riportato  al  punto   3.1

dell'allegato tecnico,  che  abilitano  all'inserimento  e  all'invio

tramite un apposito sistema web oriented esposto  su  rete  internet,

dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere

utilizzate personalmente dai  gestori  delle  strutture  ricettive  o

essere  consegnate  ad  un   soggetto   identificato,   appositamente

incaricato  della  trasmissione,  con   le   pertinenti   istruzioni,

consentono  di  consultare  solo  i  dati  relativi  al   giorno   di

trasmissione. Il gestore della struttura  ricettiva,  o  il  soggetto

appositamente  incaricato,  puo'  inserire  le  singole   schede   di

dichiarazione  delle  persone  alloggiate  on-line   secondo   quanto

riportato al punto 3.2.1  dell'allegato  tecnico  ovvero  trasferire,

direttamente   nell'applicazione,   i   dati   gia'    digitalizzati,

utilizzando  programmi  applicativi  a  proprie  spese   secondo   le

modalita' di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.»; 

      2) al comma 2, le parole: «al punto 1», sono  sostituite  dalle

parole: «al punto 2» e le parole «al punto 3.1» sono sostituite dalle

parole «al punto 4.1». 

    c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 3 (Trasmissione della comunicazione mediante fax o  posta

elettronica  certificata).  -  1.  Nei   casi   in   cui   sussistano

problematiche di natura tecnica al sistema  web  che  impediscano  la

trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art.  2,  la

comunicazione delle generalita' dei soggetti alloggiati e' effettuata

mediante trasmissione a mezzo fax ovvero  tramite  posta  elettronica

certificata alla questura territorialmente competente. 

      2. I dati da  trasmettere  via  fax  o  via  posta  elettronica

certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico  al

presente decreto e vanno inviati secondo un  elenco  sequenziale  dei

soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni  effettuate  con

le modalita' di  cui  al  presente  articolo  e'  disciplinata  dalle

previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.» 

    d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 

      «Art. 4 (Modalita' di conservazione e di accesso ai dati). - 1.

I dati acquisiti con le modalita' di cui agli  articoli  2  e  3  del

presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna  questura

all'interno di  una  infrastruttura  informatica,  presso  il  Centro

elettronico nazionale della Polizia di Stato. I  predetti  dati  sono

accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati  Web  esposto

in rete. 

      2.  Titolare  del  trattamento  dei  dati   e'   il   Ministero

dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del

trattamento, in applicazione dell'art.  19  del  decreto  legislativo

18 marzo 2018, n. 5, autorizza  i  soggetti  che  agiscono  sotto  la

propria autorita'  al  trattamento  dei  dati  personali,  dopo  aver

impartito agli stessi le opportune istruzioni. 

      3. La designazione dei soggetti autorizzati al  trattamento  di

cui al comma 2 e' effettuata per iscritto  e  individua  puntualmente

l'ambito del trattamento consentito. 

      4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare

le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia

effettuato in conformita' a quanto previsto dal  decreto  legislativo

n. 51 del 2018, definisce i compiti e  le  funzioni  attribuiti  agli

autorizzati al trattamento di cui al comma 3. 

      5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web e' consentito: 

        a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria  e  di

pubblica  sicurezza  della  Polizia  di  Stato,  per   finalita'   di

prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonche' di  tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica; 

        b)  al  personale  del  Centro  elettronico  nazionale  della

Polizia  di  Stato,  per  le  attivita'  di  gestione  tecnica  e  di

manutenzione del sistema. 

      6. Il personale di  cui  al  comma  5,  lettera  a)  e  b),  e'

autorizzato  per  iscritto,  anche  sulla  base  di   un'attestazione

rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale  sono

definite  le  esigenze  di  trattamento   dei   dati,   in   funzione

dell'attivita'   svolta   in   seno   all'unita'   organizzativa   di

assegnazione. 

      7. La consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni  avviene

secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  1.  Le  informazioni  sono

consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le  stesse

sono  rese  accessibili  esclusivamente  agli  ufficiali  di  polizia

giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di  Stato,  addetti

ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di  accesso  a

livello nazionale.». 

    e) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: 

      «4-bis (Termini  di  conservazione  dei  dati).  -  1.  I  dati

raccolti  nel  sistema  Alloggiati  Web  sono  conservati,  ai  sensi

dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non  oltre

il termine di cinque anni. 

      2.  I  gestori  delle  strutture  ricettive  sono  tenuti  alla

cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui

all'art. 2 e alla distruzione  della  copia  cartacea  degli  elenchi

trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena generata

da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei  dati,

che deve essere conservata per la durata di cinque anni.». 

                               Art. 2 

 

           Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto 

              del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 

 

  1. L'allegato  tecnico  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  7

gennaio 2013 e' sostituito dall'allegato tecnico al presente decreto,

che ne costituisce parte integrante. 

                               Art. 3 

 

                     Norme transitorie e finali 

 

  1. Le strutture ricettive che alla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso

la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con  tale

modalita' i dati delle persone  alloggiate,  fino  alla  scadenza  di

validita' del certificato digitale. Entro la  data  di  scadenza  del

certificato digitale la questura competente provvedera' a  rilasciare

le nuove credenziali di accesso al portale secondo  le  modalita'  di

cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto. 

                               Art. 4 

 

       Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore 

 

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione

di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza  oneri

aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 

  2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana. 

  3. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 

  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 16 settembre 2021 

 

                                               Il Ministro: Lamorgese 


Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 

Ministero dell'interno, foglio n. 2768 

 

                                                     Allegato tecnico 

Specifiche tecniche per la comunicazione alle Autorita'  di  pubblica

  sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del testo unico  delle  leggi  di

  pubblica sicurezza, dei dati riferiti alle  persone  alloggiate  in

  strutture ricettive. 

 

                              Sommario 

 

    1. Introduzione 

    2. Dati da trasmettere 

    3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici 

      3.1 autenticazione degli utenti 

      3.2 Modalita' di trasmissione 

        3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine 

        3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale 

        3.2.3 Trasmissione tramite servizi web 

    4. Ricevute 

      4.1 Ricevuta digitale 

      4.2 Ricevuta fax 

      4.3 Ricevuta posta elettronica certificata 

    Tabella 1 

    Tabella 2 

 

1. Introduzione 

    Il presente  allegato  riporta  le  specifiche  tecniche  per  la

predisposizione e la comunicazione da parte delle strutture ricettive

dei dati riferiti ai soggetti alloggiati ed ai relativi documenti  di

identificazione  alle  questure   territorialmente   competenti.   In

particolare il documento descrive le modalita' di accesso sicuro alla

piattaforma informatica, la struttura e le modalita' di  trasmissione

dei dati. 

2. Dati da trasmettere 

    Si riportano di seguito  le  informazioni  che  i  gestori  delle

strutture ricettive o i loro incaricati  sono  tenuti  a  trasmettere

secondo le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 

      Data di arrivo; 

      numero giorni di permanenza; 

      cognome; 

      nome; 

      sesso; 

      data di nascita; 

      luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se

all'estero); 

      cittadinanza; 

      tipo documento di identita'; 

      numero documento di identita'; 

      luogo rilascio documento (comune  e  provincia  se  in  Italia,

stato se estero). 

    Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati  del  documento

di identita' (art. 193 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940). 

    Per i  nuclei  familiari  e'  sufficiente  inserire  i  dati  del

documento di identita' di uno dei  coniugi,  che  indichera'  i  dati

dell'altro coniuge e dei figli minorenni. 

    Per i gruppi guidati e' sufficiente inserire i dati del documento

di identita' del  capogruppo,  che  indichera'  i  dati  degli  altri

componenti del gruppo. 

    I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare  o  di

un gruppo sono i seguenti: 

      numero giorni di permanenza; 

      cognome; 

      nome; 

      sesso; 

      data di nascita; 

      luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se

all'estero); 

      cittadinanza. 

3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici 

    Il portale web che consente ai gestori delle strutture  ricettive

la    trasmissione    delle    schedine    alloggiati    con    mezzi

informatici/telematici e' fruibile su  rete  internet  all'indirizzo:

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it 

    3.1 Autenticazione degli utenti 

    I gestori delle  strutture  ricettive  devono  produrre  apposita

domanda di accesso al portale  presso  la  questura  territorialmente

competente;  la  questura  provvedera'  a  fornire   le   credenziali

necessarie  all'accesso  al  portale  che   sara'   basato   su   una

autenticazione a due fattori. Le predette credenziali  devono  essere

utilizzate personalmente dai  gestori  delle  strutture  ricettive  o

essere  consegnate  ad  un   soggetto   identificato,   appositamente

incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni. 

    In particolare l'accesso al portale  verra'  effettuato  tramite:

una login che identifica univocamente  la  struttura  ricettiva,  una

password di accesso modificabile dall'utente ed un  codice  richiesto

dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (one  time

password). Nei manuali tecnici pubblicati sulla home page del portale

Alloggiati  vengono  descritte  nel   dettaglio   le   modalita'   di

generazione del codice. 

    Le strutture ricettive che alla data di  entrata  in  vigore  del

decreto sono abilitate  alla  trasmissione  dei  dati  attraverso  la

certificazione digitale possono continuare  a  trasmettere  con  tale

modalita' i dati delle persone  alloggiate,  fino  alla  scadenza  di

validita' del certificato digitale. Entro la  data  di  scadenza  del

certificato digitale l'utente dovra' accedere al portale e richiedere

il rilascio delle credenziali di accesso secondo le modalita' di  cui

sopra. 

    3.2 Modalita' di trasmissione 

    Il canale utilizzato per la comunicazione dei  dati  e'  protetto

tramite protocollo SSL/  TLS  e  i  dati  trasmessi  secondo  le  tre

modalita'   di   seguito   descritte   risultano   cifrati   mediante

crittografia asimmetrica. 

    3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine 

    Tale modalita' consente  di  inserire  sul  portale  una  singola

schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un  capo

famiglia o ad un capo gruppo seguiti dai relativi  familiari/ospiti),

digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 2. 

    3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale 

    Tale modalita' consente di trasmettere file in  formato  testuale

(secondo la codifica ASCII standard) contenenti  i  dati  relativi  a

piu' schedine, secondo le seguenti regole: 

      il file deve contenere una riga per ogni  schedina  e  ciascuna

riga deve riportare tutti i campi del  tracciato  record,  disponendo

spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa

lunghezza; 

      al termine di ciascuna  riga,  esclusa  l'ultima,  deve  essere

aggiunto il carattere di «ritorno a capo» (caratteri CR + LF); 

      le righe relative agli ospiti (familiari  e  componenti  di  un

gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative  ai  rispettivi

capo-famiglia e capo-gruppo e riportare la stessa data di arrivo. 

    La tabella 1 riporta il tracciato record che  ciascuna  riga  del

file  testuale  deve  rispettare,  con  indicazione  del  numero   di

caratteri per ciascun campo e degli eventuali vincoli  presenti;  nel

caso di strutture ricettive appartenenti alla categoria  «proprietari

o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere»,

si fa invece  riferimento  alla  tabella  2  che  contiene  un  campo

aggiuntivo riferito all'appartamento. 

    Le tabelle di codifica a cui si fa  riferimento  (comuni,  stati,

documenti)  vengono  adottate  anche  con  le  altre   modalita'   di

trasmissione  e  sono  pubblicate  sulla  home   page   del   portale

Alloggiati. 

    3.2.3 Trasmissione tramite servizi web 

    Il portale Alloggiati mette a disposizione  appositi  servizi  di

cooperazione   applicativa   che   possono   essere   richiamati   da

applicazioni esterne per consentire la trasmissione delle schedine. 

    L'utilizzo di tali servizi richiede la  preventiva  registrazione

dell'utente sul  portale  web  come  descritto  al  punto  3.1  e  la

richiesta di generazione delle chiavi  di  autorizzazione  necessarie

all'uso dei suddetti servizi. 

    Nei manuali  tecnici  pubblicati  sulla  home  page  del  portale

Alloggiati  vengono  descritte  nel   dettaglio   le   modalita'   di

interfacciamento ai servizi web. 

4. Ricevute 

    4.1 Ricevuta digitale 

    La     trasmissione     delle     comunicazioni     con     mezzi

informatici/telematici  di  cui  all'art.  2  del  presente   decreto

prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che il  gestore

di ciascuna struttura ricettiva scarichi dal portale  e  conservi  un

apposito documento di ricevuta  in  formato  pdf  (portable  document

format), contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in

una data giornata ed informazioni  che  validano  la  ricevuta  e  ne

garantiscono l'autenticita'. 

    4.2 Ricevuta fax 

    Nei casi in cui sussistano problematiche  di  natura  tecnica  al

portale web che impediscano la trasmissione delle  comunicazioni  con

mezzi informatici, e' possibile comunicare le schedine a  mezzo  fax.

Quale  riscontro  dell'avvenuta  comunicazione,  il   gestore   della

struttura ricettiva dovra' conservare copia della ricevuta rilasciata

dal dispositivo fax  attestante  la  data  e  l'orario  dell'invio  e

l'esito dello stesso. 

    4.3 Ricevuta posta elettronica certificata 

    Nei casi in cui sussistano problematiche  di  natura  tecnica  al

portale web che impediscano la trasmissione delle  comunicazioni  con

mezzi informatici e' possibile comunicare le schedine  tramite  posta

elettronica certificata. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione,

il gestore della struttura ricettiva dovra'  conservare  copia  della

ricevuta di invio e consegna  del  messaggio  attestanti  la  data  e

l'orario dell'invio e dell'esito di consegna al destinatario. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

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