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mercoledì 13 ottobre 2021

N. 191 ORDINANZA 23 settembre - 8 ottobre 2021 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento, da parte di alcuni degli esclusi, nel giudizio incidentale avente ad oggetto la disciplina, modificata da legge di conversione, relativa alla assunzione degli allievi agenti di polizia mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, con limitazione ai soggetti risultati idonei in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti anagrafici e culturali fissati successivamente all'espletamento del concorso - Difetto di un interesse qualificato - Inammissibilita' degli interventi. - Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b). - Costituzione, artt. 3, 51, 77 e 97. (GU n.41 del 13-10-2021 )

 

N. 191 ORDINANZA 23 settembre - 8 ottobre 2021


Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 

 

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale  -  Intervento,  da

  parte di alcuni degli esclusi, nel giudizio incidentale  avente  ad

  oggetto la disciplina, modificata da legge di conversione, relativa

  alla  assunzione  degli  allievi   agenti   di   polizia   mediante

  scorrimento  della  graduatoria  concorsuale,  con  limitazione  ai

  soggetti risultati idonei in possesso, alla  data  del  1°  gennaio

  2019, dei requisiti anagrafici e culturali fissati  successivamente

  all'espletamento del concorso - Difetto di un interesse qualificato

  - Inammissibilita' degli interventi. 

- Decreto-legge  14  dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con

  modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11,  comma

  2-bis, lettera b). 

- Costituzione, artt. 3, 51, 77 e 97. 

(GU n.41 del 13-10-2021 )

  

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 

Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'

  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Stefano PETITTI, Maria Rosaria

  SAN GIORGIO, 

      

    ha pronunciato la seguente 

 

                              ORDINANZA 

 

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma

2-bis, lettera  b),  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le

imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione),   convertito,   con

modificazioni, nella legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  promosso  dal

Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio  nel  procedimento

vertente tra Gerardo Gervasio e altri e il Ministero  dell'interno  e

altri, con ordinanza del 3  luglio  2020,  iscritta  al  n.  204  del

registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2021. 

    Visti gli atti di intervento di Luca Bernardinelli  e  altri,  di

Diego D'Ippolito e del Presidente del Consiglio dei ministri; 

    viste le istanze di fissazione della camera di consiglio  per  la

decisione sull'ammissibilita' degli  interventi  depositate  da  Luca

Bernardinelli e altri e da Diego D'Ippolito; 

    udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 il  Giudice

relatore Franco Modugno; 

    deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021. 

    Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 2020 (r.o.  n.  204  del

2020),  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio   ha

sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  51,  77  e   97   della

Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  11,

comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le

imprese e per la pubblica amministrazione), aggiunto dalla  legge  di

conversione 11 febbraio 2019, n. 12,  nella  parte  in  cui  dispone:

«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di

cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24

aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni  di

cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare»; 

    che il giudice a quo rileva che la norma censurata ha autorizzato

l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato  mediante

scorrimento  della  graduatoria  della  prova  scritta  del  concorso

bandito dal Ministero dell'interno con decreto del  18  maggio  2017,

consentendo tuttavia di assumere, tra  i  collocati  in  graduatoria,

solo i soggetti in possesso, al 1° gennaio 2019, dei nuovi  requisiti

- anagrafico e culturale - per l'accesso alla carriera iniziale della

Polizia di Stato introdotti medio tempore dal decreto legislativo  29

maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di  revisione  dei  ruoli

delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a,

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche), vale a dire: eta' non  superiore  a

26 anni e titolo di studio di  scuola  secondaria  superiore  (quando

invece il bando originario prevedeva un limite di eta' di 30  anni  e

il titolo di studio di scuola secondaria inferiore); 

    che, ad avviso del giudice a  quo,  la  norma  denunciata,  nella

parte in cui richiede il possesso di tali  nuovi  e  piu'  stringenti

requisiti, violerebbe i parametri costituzionali evocati; 

    che le questioni  sono  sollevate  nell'ambito  del  giudizio  di

impugnazione del decreto del 13 marzo  2019,  con  cui  il  Ministero

dell'interno ha avviato la procedura di assunzione autorizzata  dalla

norma censurata, e degli atti ad esso conseguenti; 

    che il giudizio a quo e' stato promosso da soggetti che - sebbene

collocati  nella  graduatoria  della  prova  scritta  del  precedente

concorso   in   posizione   potenzialmente   utile    per    aspirare

all'assunzione - sono stati esclusi dalla procedura in quanto non  in

possesso  dei  nuovi  requisiti  (in  particolare,  perche'  di  eta'

superiore a 26 anni); 

    che, con atti depositati il 16 gennaio 2021, sono intervenuti  ad

adiuvandum nel giudizio incidentale  i  signori  Luca  Bernardinelli,

Francesca Carocci, Andrea Castellino, Giuseppe Ciarla,  Guido  Manco,

Sebastiano Pecchia, Vincenzo  Proietti,  Alessandra  Rizzo,  Federica

Serino, Valentina Sivero, Elena Tarantino, Francesco Varone  e  Diego

D'Ippolito; 

    che gli intervenienti hanno dedotto di avere  concreto  interesse

alla  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  norma

censurata, trovandosi in una situazione del tutto  analoga  a  quella

dei ricorrenti nel giudizio a quo; 

    che gli intervenienti hanno chiesto, altresi', che  questa  Corte

si pronunci anticipatamente sull'ammissibilita' dei loro  interventi,

con ogni effetto conseguente; 

    che, con memoria depositata il 29 luglio 2021, il Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura

generale  dello   Stato,   ha   contestato   l'ammissibilita'   degli

interventi; 

    che la suddetta memoria non e' stata presa in considerazione,  in

quanto tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 4-bis, comma 3,

delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte

costituzionale; 

    che questa Corte si e' quindi riunita in camera di  consiglio  il

22 settembre 2021 per decidere sull'ammissibilita' degli interventi. 

    Considerato che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per  i

giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale  stabilisce  che  «[n]ei

giudizi in via incidentale  possono  intervenire  i  titolari  di  un

interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al

rapporto dedotto in giudizio»; 

    che tale disposizione recepisce  la  costante  giurisprudenza  di

questa Corte, secondo cui la partecipazione al  giudizio  incidentale

di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle  parti

del giudizio a  quo,  oltre  che  al  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta

regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi  davanti

alla  Corte  costituzionale);  disciplina,  questa,  alla  quale   e'

possibile derogare - senza  venire  in  contrasto  con  il  carattere

incidentale del giudizio - soltanto  a  favore  di  terzi  che  siano

titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al

rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis,  ordinanze  n.

271 e n. 37 del 2020) e non  semplicemente  regolato,  pari  ad  ogni

altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis,  sentenze  n.  46

del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019, n. 217,  n.

180 e n. 77 del 2018, n. 85 del 2017; ordinanze n. 24  del  2021,  n.

202 del 2020 e n. 204 del 2019); 

    che tale interesse qualificato sussiste, in specie, allorche'  si

configuri   una   «posizione   giuridica   suscettibile   di   essere

pregiudicata  immediatamente  e  irrimediabilmente   dall'esito   del

giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n.  271  e

n. 111 del 2020); 

    che  non  e'  sufficiente,  al  fine   di   rendere   ammissibile

l'intervento,  la  circostanza  che  il  soggetto  sia  titolare   di

interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio  principale,  o  che

sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo,  sul

quale la decisione di questa Corte possa influire: l'intervento di un

simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe infatti  con  il  carattere

incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto il

suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della

rilevanza e della  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di

legittimita' costituzionale da parte del  rispettivo  giudice  a  quo

(tra le altre, sentenza n. 106 del 2019 e ordinanza n. 202 del 2020); 

    che cio' comporta l'inammissibilita' degli odierni interventi,  i

quali trovano la loro ragione fondante nella semplice analogia  della

posizione sostanziale degli intervenienti  rispetto  a  quella  delle

parti ricorrenti nel giudizio principale (con riguardo a  fattispecie

strutturalmente del tutto simile a quella in esame, sentenza  n.  106

del 2019); 

    che a cio' va aggiunto che gli intervenienti non hanno dedotto di

aver tempestivamente impugnato, neppure in un distinto giudizio,  gli

atti  amministrativi  che  li  hanno  esclusi  dalla   procedura   di

assunzione prevista dalla norma censurata, con  la  conseguenza  che,

nei loro confronti, il rapporto deve considerarsi esaurito; 

    che cio' rende, a maggior ragione, gli interventi  inammissibili,

posto che l'eventuale  accoglimento  delle  questioni  non  potrebbe,

comunque  sia,  produrre  alcun  effetto   utile   a   favore   degli

interessati: per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la

cosiddetta efficacia retroattiva  delle  pronunce  di  illegittimita'

costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i  quali

rientrano quelli che non possano piu' dare materia a un  giudizio  in

ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilita'  degli  atti

amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010). 

    Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per  i  giudizi

davanti alla Corte costituzionale. 

      

 

                          per questi motivi 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

    dichiara inammissibili  gli  interventi  di  Luca  Bernardinelli,

Francesca Carocci, Andrea Castellino, Giuseppe Ciarla,  Guido  Manco,

Sebastiano Pecchia, Vincenzo  Proietti,  Alessandra  Rizzo,  Federica

Serino, Valentina Sivero, Elena Tarantino, Francesco Varone  e  Diego

D'Ippolito. 

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. 

 

                                F.to: 

                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 

                      Franco MODUGNO, Redattore 

             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 

 

    Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2021. 

 

                   Il Direttore della Cancelleria 

                        F.to: Roberto MILANA 

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