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lunedì 26 giugno 2023

CGUE 2023-"Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Voce 9403 - Articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati "tiragraffi per gatti" - Merci composte da materiali diversi - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 e (UE) n. 350/2014

 



Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 22/06/2023, n. 24/22

DOGANA

In genere


IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Avviso di accertamento


Fatto - Diritto P.Q.M.


SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)


22 giugno 2023


"Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Voce 9403 - Articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati "tiragraffi per gatti" - Merci composte da materiali diversi - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 e (UE) n. 350/2014


Nella causa C-24/22,


avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal R.N.H. (Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale, Paesi Bassi), con decisione del 7 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria l'11 gennaio 2022, nel procedimento


P.P. e BV


contro


Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven,


LA CORTE (Settima Sezione),


composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di Sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici,


avvocato generale: G. Pitruzzella


cancelliere: A. Calot Escobar


vista la fase scritta del procedimento,


considerate le osservazioni presentate:


- per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;


- per la Commissione europea, da W. Roels e M. Salyková, in qualità di agenti,


vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,


ha pronunciato la seguente


Sentenza

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull'interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1) (in prosieguo: la "NC") e, dall'altro, sulla validità dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2013, L 322, pag. 8) e (UE) n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 104, pag. 4).


2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la P.P. BV, da un lato, e l'Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (l'ispettore del servizio tributario/doganale, ufficio di Eindhoven) (in prosieguo: il "servizio doganale"), dall'altro, in merito alla classificazione doganale, nell'ambito della NC, di articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati "tiragraffi per gatti".


Contesto normativo


Il SA


3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il "SA") è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la "convenzione sul SA").


4 L'OMD approva, alle condizioni stabilite all'articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all'articolo 6 di tale convenzione.


5 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l'interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l'ordine di numerazione del SA.


6 La classificazione delle merci nella NC è effettuata secondo i principi stabiliti nelle regole generali per l'interpretazione del SA.


7 La regola 3 delle regole generali per l'interpretazione del SA prevede quanto segue:


"Qualora per il dispositivo della Regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:


a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;


b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della Regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;


c) nei casi in cui le Regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione".


8 La nota esplicativa relativa alla regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione del SA è così formulata:


"VI) Questo secondo metodo di classificazione riguarda esclusivamente i casi:


1) di prodotti misti;


2) di prodotti composti da materiali diversi:


(...)


VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia secondo il tipo di merce in esame. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o valore, dall'importanza di uno dei materiali costitutivi in rapporto all'uso cui è destinata la merce.


(...)".


9 La sezione IX del SA, intitolata "Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio", comprende, segnatamente, il capitolo 44 di tale sistema, intitolato "Legno, carbone di legna e lavori di legno".


10 La voce 4421 del SA, intitolata "Altri articoli in legno", comprende le sottovoci seguenti:


"4421 10 - Grucce per indumenti


4421 9 - altri


4421 91 - - in bambù


4421 99 - -altri".


11 La sezione XI del SA, intitolata "Materie tessili e loro manufatti", comprende, segnatamente, il capitolo 56 del medesimo, intitolato "Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia".


12 La voce 5609 del SA, intitolata "Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove"", comprende le sottovoci seguenti:


" 5609 00 - Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove".


13 Ai sensi della nota esplicativa relativa alla voce 5609 del SA:


"Questa voce raggruppa i manufatti fabbricati con filati dei Capitoli dal 50 al 55, con delle lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, oppure con spago, corde o funi della voce 56.07 e che non sono compresi in modo più specifico in altre voci della Nomenclatura. (...)".


14 Tale sezione comprende, tra l'altro, il capitolo 63 della NC, intitolato "Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci".


15 La voce 6307 del SA intitolata "Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti", comprende le sottovoci seguenti:


"6307 10 - Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie


6307 20 - Cinture e giubbotti di salvataggio


6307 90 - Altri".


16 La Sezione XX del SA, intitolata "Merci e prodotti diversi", comprende segnatamente il capitolo 94 del medesimo, intitolato "Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili; costruzioni prefabbricate".


17 Le considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative al capitolo 94 del SA enunciano, in particolare, quanto segue:


"(...)


2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.


Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:


a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;


b) le sedie ed i letti".


18 La posizione 9401 del SA intitolata "Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti", comprende le sottovoci seguenti:


"(...)


9401 50 - Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili


(...)


9401 60 - Altri mobili per sedersi, con intelaiatura in legno:


9401 61 - imbottiti


(...)".


19 La voce 9403 del SA intitolata "Altri mobili e loro parti", è formulata come segue:


"9403 10 - Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici


(...)


9403 40 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine


9403 50 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto


(...)


9403 8 - Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili


9403 82 - - di bambù


9403 83 - - di canna d'India


9403 89 - - altri


9403 90 - - Parti".


20 Ai sensi della nota esplicativa relativa alla voce 9403 del SA:


"Fra i mobili di questa voce, in cui sono compresi non soltanto gli oggetti non classificabili nelle voci precedenti, ma anche le loro parti, bisogna ricordare, anzitutto, quelli che possono essere generalmente utilizzati in vari luoghi, quali armadi, compresi quelli a vetri, tavoli, porta-telefono, scrivanie, armadi a cassetti, biblioteche, scaffali.


Sono di seguito elencati gli oggetti di mobilia costruiti in modo speciale:


1) Per gli appartamenti, alberghi, ecc. quali cassapanche, cassoni per biancheria, casse per il pane o madie, cassettiere, colonne, tavolinetti per toeletta, coiffeuses con specchio, tavolini rotondi, guardaroba, canterani, attaccapanni, portaombrelli, credenze, tavoli per vivande, armadi per vasellame o argenteria, dispense, comodini, letti (compresi i letti ribaltabili, i lettini da campo o le brande, i letti pieghevoli, le culle), tavoli da lavoro, [panche e sgabelli (anche pieghevoli) per appoggiare i piedi,] parafuochi, paraventi, posacenere con piedistallo, portamusica, leggii, recinti per bambini, carrelli (per esempio, per antipasti, per liquori), anche provvisti di resistenze scaldanti.


(...)


Sono esclusi da questa voce:


a) Le casse e i bauli non aventi le caratteristiche di mobili (voce 42.02).


(...)".


La NC


21 La classificazione doganale delle merci importate nell'Unione europea è disciplinata dalla NC, che si basa sul SA.


22 La prima parte della NC, che contiene l'insieme delle "[d]isposizioni preliminari", comprende il titolo I, dedicato all'esposizione di "[r]egole generali", la cui sezione A, intitolata "Regole generali per l'interpretazione della [NC]", così dispone:


"La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:


1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.


2. (...)


b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.


3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:


a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito (...), queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà, peraltro, una descrizione più precisa o più completa.


b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti (...), la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.


(...)".


23 La seconda parte della NC, intitolata "Tabella dei dazi", contiene la sezione IX, intitolata "Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio". Tale sezione comprende, tra l'altro, il capitolo 44 della NC, intitolato "Legno, carbone di legna e lavori di legno".


24 La voce 4421 della NC è così formulata:


"4421


Altri lavori di legno:


4421 10 00


-Grucce per indumenti


-altri:


4421 91 00


di bambù


4421 99


altri:


4421 99 10


di pannelli di fibre


(...)"


25 La seconda parte della NC contiene anche una sezione XI intitolata "Materie tessili e loro manufatti", la quale comprende, segnatamente, il capitolo 56 del medesimo, intitolato "Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia".


26 La voce 5609 della NC è così formulata:


"Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove".


27 Il capitolo 63 della NC, intitolato "Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci" rientra parimenti nella sezione XI di tale nomenclatura.


28 Le note esplicative relative al capitolo 63 della NC prevedono, in particolare, quanto segue:


"1. Il sottocapitolo I, che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.


2. Il sottocapitolo I non comprende:


a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;


(...)".


29 La voce 6307 della NC è così formulata:


6307


Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:


(...)


(...)


6307 90


-altri:


6307 90 10


- - a maglia


- -altri


6307 90 91


- - di feltro


(...)


(...)".


30 La seconda parte della NC contiene anche una sezione XX, intitolata "Merci e prodotti diversi", nella quale figura il capitolo 94, intitolato "Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate".


31 Ai termini del punto 2 delle note esplicative relative al capitolo 94 della NC:


"Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.


Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:


a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;


b) le sedie ed i letti".


32 La voce 9401 della NC è così formulata:


"9401


Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:


(...)


(...)


9401 40 00


(...)


- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:


(...)


(...)


9401 61 00


- -imbottiti


(...)


(...)".


33 La voce 9403 della NC è così formulata:


9403


Altri mobili e loro parti:


9403 10


- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:


(...)


(...)


9403 40


- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine


(...)


(...)


9403 50 00


- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto


(...)


(...)


9403 70 00


(...)


- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:


(...)


(...)


9403 90


- Parti:


9403 90 10


- - di metallo


9403 90 30


- - di legno


9403 90 90


- - di altre materie"


Regolamento di esecuzione n. 1229/2013


34 Nella prospettiva di garantire un'applicazione uniforme della NC, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione n. 1229/2013, che, ai sensi del suo articolo 3, è entrato in vigore il 3 dicembre 2013.


35 Conformemente al suo allegato, il regolamento di esecuzione n. 1229/2013 ha classificato un articolo costituito da una struttura, destinato ai gatti, denominato "tiragraffi per gatti", nella sottovoce 6307 90 98 della NC segnatamente per i seguenti motivi:


"Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo per gatti concepito per attirarli e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendercisi.


La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori, ecc. (cfr. anche le note esplicative del [SA], relative alla voce 9403).


La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch'essa esclusa (...)


(...)


Il materiale tessile è essenziale per attrarre i gatti (che, ad esempio, lo usano per affilare gli artigli, sedervici sopra e giocarci) ed è quindi indispensabile per poter utilizzare l'articolo come tiragraffi e strumento di gioco per gatti. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno, né il cartone e neppure la plastica) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione [della NC] 3 b.


(...)


Di conseguenza, un articolo confezionato costituito da tessuto in sisal, velluti e felpe e tessuto in fibre sintetiche doppiato in feltro, deve essere classificato sotto la voce 6307.


L'articolo deve essere pertanto classificato al codice NC 98, come "altri manufatti tessili confezionati"".


Regolamento di esecuzione n. 350/2014


36 Al fine di garantire l'applicazione uniforme della NC, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione n. 350/2014 che, ai sensi del suo articolo 3, è entrato in vigore l'8 aprile 2014.


37 Conformemente al suo allegato, tale regolamento ha classificato un articolo, costituito da una struttura, destinato ai gatti, denominato "tiragraffi per gatti", nella sottovoce 6307 90 98 della NC segnatamente per i seguenti motivi:


"Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo inteso ad attirare i gatti e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendervisi.


La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori, ecc. [cfr. anche le note esplicative del [SA] relative alla voce 9403].


La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch'essa esclusa (...)


(...)


Il materiale tessile (tessuto di felpa e corda di sisal) è essenziale per consentire al prodotto di essere utilizzato come previsto in quanto attira i gatti che possono, ad esempio, utilizzarlo per affilarsi gli artigli, sedervisi sopra, dormirci e giocarci. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno o il cartone) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della [regola generale d'interpretazione della NC] 3 b.


(...)


Non è possibile determinare se sia il sisal o il tessuto ad attirare maggiormente i gatti. Poiché la quantità di tessuto è superiore e consente al gatto di praticare molteplici attività, si ritiene che sia il tessuto a conferire all'articolo il carattere essenziale ai sensi della [regola generale d'interpretazione della NC] 3 b). [si veda anche la nota esplicativa del SA relativa alla RGI 3 b) (VIII)].


Ai sensi della nota 7 f) della sezione XI, il tessuto è assemblato mediante cucitura e, di conseguenza, si tratta di un manufatto tessile confezionato in tessuto.


L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98, come "altri manufatti tessili confezionati"".


Procedimento principale e questioni pregiudiziali


38 Nel periodo compreso tra il 12 settembre 2016 e il 28 agosto 2017, la P.P. ha presentato sette dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati "tiragraffi per gatti" (in prosieguo: le "merci di cui trattasi"), da essa classificati in due sottovoci della voce 4421 della NC.


39 A seguito di un controllo amministrativo effettuato nel corso del 2017, il servizio doganale ha ritenuto che la classificazione doganale delle merci di cui trattasi fosse errata e che queste ultime, a seconda della natura del materiale di cui erano rivestite, dovessero essere classificate nelle sottovoci (...) o (...) della NC. Con decisione del 28 dicembre 2017, il servizio doganale ha pertanto chiesto alla P.P. il pagamento di un importo di EUR 10 699,26 a titolo di dazi doganali e, con decisione del 22 novembre 2018, ha respinto l'opposizione della P.P. contro tale avviso di accertamento.


40 La P.P. ha proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio, il R.N.H. (Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale, Paesi Bassi), facendo valere che, contrariamente a quanto da essa indicato nelle sue dichiarazioni doganali, le merci di cui trattasi dovevano, in applicazione della regola 1 delle regole generali per l'interpretazione della NC, essere qualificate come "mobili", indicati al capitolo 94 della NC, dal momento che sono destinate ai gatti e hanno la funzione di arredare i salotti. Tali merci dovrebbero, più precisamente, essere classificate come "altri mobili e parti" o come "mobili per sedersi" rientranti, rispettivamente, nelle voci 9403 e 9401 della NC. In caso contrario, le merci di cui trattasi dovrebbero essere considerate "lavori di legno" rientranti nella voce 4421 della NC. Secondo la P.P., una siffatta classificazione è corroborata da informazioni tariffarie vincolanti (ITV), redatte dalle autorità doganali belghe e tedesche, rispettivamente il 25 gennaio 2019 e il 15 gennaio 2020, che classificano prodotti comparabili alle merci di cui trattasi nelle sottovoci (...) e (...) della NC.


41 Il servizio doganale contesta tale argomento sostenendo che la classificazione delle merci di cui trattasi in applicazione della regola 1 delle regole generali per l'interpretazione della NC è esclusa. Secondo tale servizio, tali merci non hanno la stessa natura dei "mobili" rientranti nel capitolo 94 della NC, in quanto sono destinate ad essere utilizzate da gatti. Esse dovrebbero, pertanto, essere classificate, conformemente alla regola 3 b), di dette norme e ai regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014, in funzione della materia che conferisce loro il carattere essenziale.


42 Il giudice del rinvio ricorda che la classificazione doganale è determinata dalla legge sulla base del testo delle voci e delle sottovoci, dalle note delle sezioni e dei capitoli, nonché dalle regole generali di classificazione, e che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli. Inoltre, la Corte avrebbe già dichiarato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultimo.


43 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che le merci di cui trattasi sono costituite da uno o più pali collocati su una base o un tronco, oppure da forme cilindriche, avvolte in una corda o in una stuoia di sisal. A questi elementi potrebbero essere attaccate, a seconda dei casi, una o più scatole rivestite di tessuto felpato, uno spazio a forma di goccia, o diversi cesti o piattaforme. Solo una delle merci di cui trattasi sarebbe priva di palo o tronco e consisterebbe in una scatola dotata di apertura, rivestita di tessuto felpato e posta su tre piedi di legno. Tale giudice ne deduce che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, le merci di cui trattasi sono destinate a fornire ai gatti un luogo loro riservato in una stanza, dove possano affilare gli artigli, sedersi o sdraiarsi e sul quale, o all'interno del quale, possano giocare.


44 Dato che la voce 9403 della NC menziona gli "altri mobili e parti" e le note esplicative del SA relative al capitolo 94 di tale sistema definiscono la nozione di "mobile" in modo molto ampio, cosicché tale nozione potrebbe in particolare includere una biblioteca, la cui funzione è quella di consentire di riporre i libri, il giudice del rinvio non esclude che le merci di cui trattasi possano costituire "mobili", ai sensi di tale voce, poiché esse sono anche destinate ad essere collocate in una stanza dell'abitazione e consentono di "riporre" il gatto, nel senso che gli attribuiscono il suo posto in tale stanza, e che si tratta di oggetti mobili, non compresi in un'altra voce, concepiti per essere posti al suolo e destinati ad arredare abitazioni per uno scopo principalmente utilitario. Tale qualificazione, secondo detto giudice, è corroborata dai termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche delle note esplicative del SA.


45 Il giudice del rinvio sottolinea, tuttavia, che la classificazione delle merci di cui trattasi nella voce 9403 della NC sarebbe contraria al testo dei regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014, poiché questi ultimi indicano espressamente che una "classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private". Orbene, tali regolamenti di esecuzione riguarderebbero la classificazione doganale di articoli comparabili alle merci di cui trattasi. Ne conseguirebbe, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che essi sarebbero applicabili per analogia alla situazione di cui è investito tale giudice.


46 Detto giudice rileva che, sebbene dalla motivazione del regolamento di esecuzione n. 350/2014 risulti che i "tiragraffi per gatti" non possono essere essi stessi qualificati come "mobili", in quanto la loro funzione è quella di proteggere questi ultimi incoraggiando i gatti ad utilizzare i "tiragraffi per gatti" per sedersi e affilare i loro artigli, una siffatta interpretazione non tiene conto del fatto che i mobili possono svolgere funzioni diverse e non risulta dal testo delle voci 9401 e 9403 della NC o delle note esplicative ad esse relative. Pertanto, né i regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014 né il testo di dette voci o delle note esplicative ad esse relative indicherebbero in che modo le merci di cui trattasi siano di natura diversa dai mobili ivi contemplati.


47 Ciò premesso il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se le merci di cui trattasi possano essere classificate come "mobili" rientranti nella voce 9403 della NC o se, alla luce dei regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014, una siffatta classificazione sia esclusa. Dall'altro lato, esso si pone la questione se, in funzione della risposta che occorre fornire a tali interrogativi, si debba mettere in discussione la validità di tali regolamenti di esecuzione.


48 Il R.N.H. (Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale), pertanto, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:


"1) Se la voce 9403 della NC debba essere interpretata nel senso che tiragraffi per gatti, costituiti da materiali diversi, destinati ad essere collocati e a rimanere sul pavimento in locali (abitativi), cosicché i gatti possono arrampicarvisi, sedervisi e sdraiarvisi sopra, non rientrano in detta voce della NC in quanto hanno natura diversa da quanto stabilito ai regolamenti di esecuzione [nn. 1229/2013 et 350/2014]. Nel caso in cui si configuri una diversa natura che osta alla classificazione nella voce 9403 della NC, in cosa consista siffatta diversa natura.


2) Se la risposta alla prima questione abbia conseguenze per la validità dei regolamenti di esecuzione [nn. 1229/2013 et 350/2014]".


Sulle questioni pregiudiziali


Sulla prima questione


49 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che un articolo costituito da una struttura, ricoperta da materie diverse, a seconda dei casi, destinata a fornire ai gatti uno spazio proprio e sul quale essi possono, in particolare, sistemarsi, giocare e affilare i propri artigli, denominato "tiragraffi per gatti", rientra nella voce 9403 di tale nomenclatura, in quanto "mobile".


50 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest'ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz'altro nella posizione migliore per farlo (sentenza del 15 maggio 2019, K., C-306/18, EU:C:2019:414, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).


51 Spetterà, quindi, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci oggetto del procedimento principale, alla luce degli elementi di risposta forniti dalla Corte alle questioni dal medesimo sollevate.


52 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre sottolineare, innanzitutto, che le regole generali per l'interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. Pur non avendo forza vincolante, le note esplicative del SA e della NC forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali. (V., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, K., C-306/18, EU:C:2019:414, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


53 Secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci dev'essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC. Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, K., C-306/18, EU:C:2019:414, punti 36 e 37 e giurisprudenza citata).


54 Dalla formulazione della voce 9403 della NC risulta che essa comprende i "mobili e loro parti, diversi dai mobili per sedersi e dai mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria", posto che questi ultimi rientrano, rispettivamente, nelle voci 9401 e 9402 di tale nomenclatura.


55 La voce 9403 della NC comprende i mobili in metallo dei tipi utilizzati negli uffici (sottovoce 9403 10), gli altri mobili in metallo, come i letti (sottovoce 9403 20), i mobili in legno dei tipi utilizzati negli uffici (sottovoce 9403 30), i mobili in legno dei tipi utilizzati nelle cucine (sottovoce 9403 40), i mobili in legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (sottovoce 9403 50), gli altri mobili in legno, come quelli utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno o nei magazzini (sottovoce 9403 60), i mobili di materie plastiche (sottovoce 9403 70), i mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili (sottovoce 9403 80), nonché le parti di tali mobili (sottovoce 9403 90).


56 Pertanto, è giocoforza constatare che i prodotti rientranti nella voce 9403 della NC hanno la caratteristica comune di essere destinati ad arredare uffici, cucine, camere da letto, sale da pranzo, soggiorni o magazzini. Orbene, tali luoghi hanno come caratteristica comune quella di essere destinati ad essere occupati dall'uomo.


57 Inoltre, risulta, in sostanza, dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 9403 di quest'ultimo che fanno parte dei "mobili" rientranti in tale voce i prodotti che possono essere generalmente utilizzati in vari luoghi, quali armadi, tavoli, porta-telefono, scrivanie, biblioteche o scaffali, nonché gli oggetti di mobilia costruiti in modo speciale per appartamenti, alberghi o altri luoghi d'abitazione, quali cassapanche, cassoni per biancheria o casse per il pane, cassettiere, comodini, credenze, letti, panche e sgabelli per appoggiare i piedi. Orbene, tutti questi prodotti sono destinati ad un uso umano.


58 Ne consegue che rientrano nella voce 9403 della NC le merci destinate ad arredare un luogo occupato dall'uomo, per il suo utilizzo da parte di quest'ultimo.


59 Nel caso di specie, le merci di cui trattasi non sono destinate a "riporre" i gatti, come si farebbe con i libri in una biblioteca, bensì a fornire ad essi uno spazio proprio, sul quale o in cui essi possono sistemarsi, seduti o sdraiati, giocare o affilare gli artigli. Pertanto, siffatte merci non possono essere qualificate come "mobili" rientranti nella voce 9403 della NC.


60 Occorre quindi consentire al giudice del rinvio di determinare in quale altra voce della NC le merci di cui trattasi possano essere classificate.


61 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le merci di cui trattasi sono oggetti compositi.


62 A tal riguardo, occorre ricordare che la regola 3 delle regole generali per l'interpretazione della NC prevede i metodi di classificazione applicabili qualora un oggetto sembri rientrare in più voci di tale sistema. Le lettere da a) a c) di questa norma stabiliscono regole di interpretazione, ciascuna delle quali è sussidiaria rispetto a quella che la precede, nel senso che si può ricorrere a una di esse solo se quella che la precede in ordine alfanumerico non ha consentito di determinare la classificazione doganale applicabile all'articolo interessato.


63 La regola 3 a) delle regole generali per l'interpretazione del SA, indica che la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà, peraltro, una descrizione più precisa o più completa.


64 Dall'ordinanza di rinvio e dal fascicolo presentato alla Corte risulta che le merci di cui trattasi sono costituite da più parti, la cui esatta composizione non è specificata, che sono rivestite di materiali diversi, vale a dire corda di sisal, sisal intrecciata, corda di giacinto d'acqua o tessuto (tessuto felpato, tessuto intrecciato, poliestere, feltro o fibre sintetiche). Orbene, questi ultimi materiali rientrano ciascuno in voci diverse della NC. Non si può quindi escludere che le voci interessate della NC possano essere considerate come riferite ciascuna a una parte soltanto delle materie che compongono le merci di cui trattasi, cosicché nessuna di tali voci potrebbe essere considerata la più specifica, ai sensi della regola 3 a), delle regole generali per l'interpretazione del SA.


65 Se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che ciò si verifica effettivamente occorrerebbe, ai fini della classificazione doganale delle merci di cui trattasi, applicare la regola 3 b), delle regole generali per l'interpretazione della NC, in forza della quale i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), di tale nomenclatura, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.


66 In virtù di tale regola 3, è necessario, per procedere alla classificazione doganale di un prodotto, stabilire quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il suo carattere essenziale, il che è possibile chiedendosi se il prodotto, privato dell'uno o dell'altro dei suoi componenti, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. Come precisato dal punto VIII della nota esplicativa relativa alla regola 3 b) del SA, che completa la nota esplicativa della NC, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall'importanza di una delle materie costitutive nell'ottica dell'utilizzo di tali prodotti (sentenza del 3 giugno 2021, B., C-76/20, EU:C:2021:441, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).


67 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, poiché le materie che rivestono le merci di cui trattasi, vale a dire, secondo i modelli, corda sisal, sisal tessuto, corda di giacinto d'acqua o tessuto (tessuto felpato, tessuto intrecciato, poliestere, feltro o fibre sintetiche), consentono ai gatti di utilizzarle per, in particolare, arrampicarsi, affilare gli artigli, giocare o riposarsi, tale materiale sembra conferire loro il loro carattere essenziale. Spetterà al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga effettivamente e, in caso affermativo, determinare quale sia la natura di tali materiali, stabilire quale dei suddetti materiali sia prevalentemente presente e classificare le merci di cui trattasi nella voce della NC ad essi corrispondente. Se detti materiali sono presenti in proporzioni uguali, occorrerà, in applicazione della regola 3 c), delle regole generali per l'interpretazione del SA, classificare le merci di cui trattasi nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle idonee ad essere validamente prese in considerazione.


68 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un articolo costituito da una struttura, ricoperta da materie diverse a seconda dei casi, destinato a fornire ai gatti uno spazio proprio e sul quale essi possono, in particolare, sistemarsi, giocare e affilare gli artigli, denominato "tiragraffi per gatti", non rientra nella voce 9403 della NC. Un articolo siffatto deve essere classificato nella voce della NC corrispondente al materiale che, tra quelli che lo rivestono, è prevalentemente presente, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. Se tali materiali sono presenti in proporzioni uguali, siffatto articolo deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle idonee ad essere validamente prese in considerazione.


Sulla seconda questione


69 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014 siano validi.


70 Occorre rilevare che tali regolamenti di esecuzione classificano articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati "tiragraffi per gatti" nella sottovoce 6307 90 98 della NC come "Altri manufatti confezionati". A tal riguardo, sebbene gli articoli contemplati da tali regolamenti di esecuzione non appaiano del tutto identici alle merci di cui trattasi, essi presentano tuttavia una somiglianza con queste ultime, cosicché un'applicazione per analogia di detti regolamenti non può, a priori, essere esclusa. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, bensì soltanto analoghi al prodotto oggetto di tale regolamento, quest'ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti (sentenza del 6 settembre 2018, K.K., C-471/17, EU:C:2018:681, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).


71 Ciò posto, anche volendo assumere che i regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014 siano effettivamente applicabili per analogia, la Corte ha già dichiarato che una siffatta applicazione non è necessaria né possibile allorché la Corte, rispondendo ad una questione pregiudiziale, abbia fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per classificare un prodotto nella voce idonea della NC (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, S.E.S., C-51/16, EU:C:2017:298, punto 62), ciò che avviene nella fattispecie.


72 Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sulla validità dei regolamenti di esecuzione nn. 1229/2013 e 350/2014.


Sulle spese


73 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.


Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:


La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016,


deve essere interpretata nel senso che:


un articolo costituito da una struttura, ricoperta da materie diverse a seconda dei casi, destinato a fornire ai gatti uno spazio proprio e sul quale essi possono, in particolare, sistemarsi, giocare e affilare gli artigli, denominato "tiragraffi per gatti", non rientra nella voce 9403 di tale nomenclatura. Un articolo siffatto deve essere classificato nella voce di detta nomenclatura corrispondente al materiale che, tra quelli che lo rivestono, è prevalentemente presente, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. Se tali materiali sono presenti in proporzioni uguali, siffatto articolo deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle idonee ad essere validamente prese in considerazione.


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