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giovedì 31 agosto 2023

Corte d'Appello 2023- La sentenza appellata va pertanto parzialmente riformata e, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado, deve essere dichiarato il loro diritto, ciascuna pro quota ereditaria, allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, co. 3 e 4, L. n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati dall'art. 2, co 105, L. n. 244 del 2007 con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute a tale titolo dalla data della domanda, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

 

Corte d'Appello 2023- La sentenza appellata va pertanto parzialmente riformata e, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado, deve essere dichiarato il loro diritto, ciascuna pro quota ereditaria, allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, co. 3 e 4, L. n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati dall'art. 2, co 105, L. n. 244 del 2007 con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute a tale titolo dalla data della domanda, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria 



Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 06/06/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

- Sezione Lavoro e Previdenza - 

composta dai Signori Magistrati 

Dott. Guido ROSA - Presidente - 

Dott. ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere- 

Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.- 

all'udienza del 20 aprile 2023 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3082 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2019 ( cui è riunito il numero RG 3191/2019), vertente 

TRA 

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi è domiciliato 

- APPELLANTE/APPELLATO - 

x

- APPELLATI/APPELLANTI 

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 174/2019 del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, pubblicata in data 28/03/2019. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con la sentenza n. 174/2019, pubblicata il 28/03/2019 il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto in parte il ricorso proposto da x., nella loro qualità di eredi di x  nei confronti del Ministero della Difesa e, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedere inserito il loro dante causa nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 243 del 2006, ha condannato il Ministero convenuto all'erogazione in quota parte, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della speciale elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 L. n. 206 del 2004 nella misura massima del 100% e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998, ciascuna con decorrenza dalla data della domanda, oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e ha rigettato ogni altra domanda. 

x.- premesso di essere coniuge e figli, nonché eredi di x., deceduto nella sciagura aerea che si era verificata in data 30.3.1980 x, a seguito dell'esplosione dell'elicottero militare sul quale il de cuius era trasportato, determinata dall'urto, per una manovra errata, di un'aviorimessa; di avere la Commissione di inchiesta nominata dallo Stato Maggiore dell'A.M. ravvisato le cause dell'incidente nelle particolari condizioni ambientali ed operative in cui l'equipaggio era stato chiamato ad operare; di essere stata riconosciuta la causa di servizio e di avere richiesto con domanda del 24.5.2017 il riconoscimento dei benefici assistenziali di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, respinta però dal Ministero;- chiedevano l'accertamento dello status di vittima del dovere del loro de cuius e rivendicavano l'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998 e alla L. n. 206 del 2004 e la speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004 nella misura massima di legge, oltre accessori. 

Si costituiva il Ministero convenuto che eccepiva la prescrizione estintiva del diritto e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda infondata. 

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, richiamata la normativa in materia per la qualificazione di vittime del dovere e soggetti equiparati, ha rilevato: 1) che l'art. 1co. 563 L. n. 266 del 2005 ricomprende le situazioni in cui è ritenuta a priori l'esistenza di un rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quelli connaturati all'esercizio tipico di istituto, mentre il successivo comma 564 ricomprende i casi in cui l'infermità o il decesso siano connesse allo svolgimento di missioni di qualunque natura, dentro o fuori dai confini nazionali, in particolari condizioni ambientali od operative; ii) che il caso in esame rientrava nella fattispecie disciplinata dal comma 564 essendosi il decesso verificato al rientro da una missione dimostrativa all'estero a seguito di un errore di manovra che aveva comportato l'urto delle pale del motore posteriore contro un hanger, e ricorrevano le "particolari condizioni ambientali ed operative" di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, considerati il numero di ore di volo cui il Maresciallo Ord. Recanati era stato sottoposto, come tutto il restante equipaggio, lo stato di malessere per le condizioni climatiche, la difficoltà di adattamento, le scarse ore di sonno, la difficoltà di comprensione delle comunicazioni radio, lo stress determinato dall'impegno connesso allo svolgimento della missione; iii) che i militari avevano operato in una situazione di particolare rischio connesso alle dette condizioni ambientali ed operative di cui l'errore umano ne era stata una conseguenza; iv) che era, pertanto, fondata la richiesta dei ricorrenti di inserimento del loro dante causa nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243 del 2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 comma 563 e 564 L. n. 266 del 2005 ed ex L. n. 206 del 2004; v) che andava riconosciuta ai ricorrenti anche la speciale elargizione di cui all'art. 5 co. 1 e 5 L. n. 206 del 2004, rispetto alla quale la domanda amministrativa aveva interrotto il termine di prescrizione, e la rendita vitalizia di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998, a decorrere dalla domanda amministrativa, risalente al maggio 2017; vi) che era, invece, infondata la domanda per il resto, in quanto il beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 e 4 L. n. 206 del 2004 risultava esteso alle vittime del dovere ed equiparati dall'art. 2 co. 5 L. n. 204 del 2007, norma abrogata dall'art. 1 co. 85 lett. c) L. n. 190 del 2014 entrata in vigore il 1.1.2008, in epoca antecedente alla domanda. 

Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa che ha censurato la sentenza impugnata: A) per erroneo mancato riconoscimento della maturata prescrizione estintiva ordinaria decennale del diritto ad ottenere la qualifica di "vittima del dovere o equiparato" e, conseguentemente, inesistenza dei diritti di natura economica e non connessi a tale qualifica, motivazione apodittica e solo apparente; B) per aver ritenuto spettante agli istanti la speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206 del 2004 nella misura massima, mentre al loro dante causa non poteva più essere riconosciuta la qualifica di equiparato a vittima del dovere, attesa la maturata prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. 

Ha, pertanto, concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di dichiarare la prescrizione della domanda azionata dai ricorrenti e la correzione degli errori materiali della decisione appellata di cui a pag. 2 cpv 4 e pag. 6 nel dispositivo. 

Si sono costituiti in giudizio x che, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, hanno formulato appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto abrogato il beneficio previsto iure proprio dall'art. 5 commi 3 e 4 L. n. 206 del 2004, esteso alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 2 co. 105 L. n. 204 del 2007, norma che non è mai stata oggetto di abrogazione. 

Hanno, quindi, chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento in loro favore dell'assegno vitalizio spettante iure proprio a ciascun erede familiare superstite di cui all'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007. 

All'udienza del 20 aprile 2023 al procedimento avente numero di RG 3082/2019 è stato riunito il procedimento n. RG 3191/2019, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'appello proposto da x. avverso la medesima sentenza e, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo. 

L'appello proposto dal Ministero della Difesa non è meritevole di accoglimento, perché infondata è l'eccezione di prescrizione. 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, quella di "vittima del dovere" è un vero e proprio status (Cass. 17/10/2018, n. 26012), con conseguente sua indisponibilità ed imprescrittibilità ex art. 2934, co. 2, c.c.. La questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata anche di recente affrontata dalla Corte di Cassazione, con diverse pronunce, con cui è stato affermato il principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge" (Cass sez. Lavoro n. 17440/2022, n. 37522/2022, n. 11661/2023). 

Le argomentazioni del Ministero appellante per quanto attiene alla prescrizione del diritto ad ottenere la qualifica di "vittima del dovere" sono, quindi, infondate restando assorbito il motivo di appello con cui è stata censurata la sentenza di primo grado per avere riconosciuto agli istanti la speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206 del 2004, per non essere appunto maturata alcuna prescrizione del diritto al riconoscimento del relativo status. 

L'appello incidentale è invece fondato. 

Osserva la Corte come la L. del 2014 richiamata dal Tribunale e ritenuta abrogativa dell'art. 2 co. 5 L. n. 204 del 2007, ha riguardato materia del tutto diversa dalla prestazione oggetto della terza domanda avanzata dagli originari ricorrenti, che ha ad oggetto lo "speciale assegno vitalizio" previsto dall'art. 5, co. 3 e 4, L. n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo ed esteso alle vittime del dovere (e soggetti equiparati) dall'art. 2, co. 105, L. n. 244 del 2007 a decorrere dall'anno 2008, norma certamente in vigore al momento della presentazione dell'istanza amministrativa, come ancora oggi. 

L'art.1 comma 85 della L. n. 190 del 2014 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2015) recita: "sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88: a) l'articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388; b) l'articolo 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 204, e successive modificazioni. 

L'art. 5, comma 3 e 4 L. n. 206 del 2004, che recita " 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 Euro per l'anno 2004, di 8.474.834 Euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 Euro a decorrere dall'anno 2006. 4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico", prevedeva invece e prevede ad oggi, in quanto mai oggetto di abrogazione, il beneficio dell'assegno vitalizio esteso alle vittime del dovere ed equiparati dall'art. 2 co. 5 L. n. 204 del 2007. 

L'intervenuta abrogazione di cui alla motivazione del Tribunale riguarda altra norma, pur abrogativa, che non ha interessato, come specificato, i benefici di cui all'art. 5 co. 3 e 4 L. n. 206 del 2004, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dall'art. 2 co. 5 L. n. 204 del 2007. 

La sentenza appellata va pertanto parzialmente riformata e, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado, deve essere dichiarato il loro diritto, ciascuna pro quota ereditaria, allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, co. 3 e 4, L. n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati dall'art. 2, co 105, L. n. 244 del 2007 con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute a tale titolo dalla data della domanda, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria 

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 con distrazione. 

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). 

P.Q.M. 

La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello principale proposto dal Ministero della Difesa, accoglie l'appello incidentale proposto da x e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara il loro diritto, ciascuna pro quota ereditaria, allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, co. 3 e 4, L. n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati dall'art. 2, co 105, L. n. 244 del 2007 e condanna il Ministero al pagamento delle somme dovute a tale titolo dalla data della domanda, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al soddisfo. Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di x  al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.700,00, oltre cpa ed IVA. 

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2023. 

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2023. 


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