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domenica 21 gennaio 2024

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA 2023 Registri pubblici e indirizzi PEC per le notifiche

 

SENTENZA DEL 30/11/2023 N. 14184/6 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA

Registri pubblici e indirizzi PEC per le notifiche

L'art. 26 del DPR 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”. Spiega la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che la notifica dell’atto impositivo risulta rituale, anche sulla scorta di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale “nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC” (Cass. SS.UU. n. 15979/22).

Testo:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

OMISSIS. propone ricorso-reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d. lgs. n. 546/1992, notificato ad OMISSIS, con PEC consegnata in data 8 settembre 2022, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229035535144000, notificata il 20 luglio 2022, relativamente alla cartella n. 09720160102734131000, per omesso pagamento della tassa di registro, catastale e ipotecaria anno 2011, oltre oneri e interessi, per l'importo complessivo di euro 4.570,21.

 

Censura l'intimazione per:

 

1) inesistenza giuridica, senza possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c., poiché notificata da PEC non estratta dai pubblici registri previsti gli articoli 4 e 16, comma 12, del D.L. 179/2012 utilizzando notifica.acc.lazio@pec .agenziariscossione.gov.it.

 

2) omessa notificazione della cartella di pagamento costituente atto presupposto dell'iscrizione a ruolo, conconseguente inesigibilità delle relative somme per totale assenza di titolo di riscossione e decadenza ex art. 25, comma 1, D.P.R. 602/73, s.m.i..

 

Conclude chiedendo volersi in via preliminare:

 

- sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, ai sensi dell'art-47 d. lgs. n. 546/1992, limitatamente alla cartella gravata e nel merito annullarli, dichiarando non dovuta la relativa somma.

 

- condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al pagamento di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA del presente giudizio in favore del procuratore Avv. Andrea Liguori, che si è dichiarato antistatario.

 

Si è costituita l'Agenzia Entrate-Riscossione ed ha dedotto:

 

a) che la notifica della intimazione è rituale, in quanto avvenuta nei termini di legge anche se l'indirizzo dal quale è stata effettuata non risulta nei pubblici registri;

 

b) che la notifica della cartella è stata tempestivamente effettuata come documentato in atti, il 13 settembre 2016;

 

b) che non sussiste la legittimazione passiva di OMISSIS in relazione agli atti di iscrizione a ruolo, di competenza dell'ente impositore, per cui ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate D.P. III a tenerla indenne da ogni responsabilità.

 

Ha concluso chiedendo comunque il rigetto della sospensiva e del ricorso nel merito per tardività, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Nocco.

 

Con atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 14 d. lsg. n.546/1992 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Roma III ed ha concluso chiedendo di voler dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle eccezioni relative ad attività di competenza dell'Agente della Riscossione e, in ogni caso, il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.

 

Non essendo stata richiesta la pubblica udienza, la causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio, come indicato in dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

In via preliminare di rito, il ricorso è stato tempestivamente notificato con PEC consegnata il 7 settembre 2022 e dunque entro il termine legale di sessanta giorni dalla notifica della cartella, che è validamente avvenuta il 20 luglio 2022, per cui non può ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/92.

 

La definizione dell'istanza di sospensione dell'atto impositivo, peraltro infondata, in quanto non circostanziata né supportata da alcuna documentazione atta ad attestare la concreta situazione reddituale del contribuente ed i presupposti legali, è sussunta nella definizione del merito.

 

L'eccezione di decadenza dalla riscossione per inesistenza della notifica della intimazione in quanto effettuata da indirizzo dell'Ufficio non risultante dai pubblici registri è infondata e deve essere respinta poiché l'art. 26 del DPR 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario sia tratto dal Registro ufficiale ivi indicato, non quello del mittente, per cui l'indirizzo PEC dell'OMISSIS deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un "pubblico elenco" e la notifica dell'atto impositivo risulta rituale, come recentemente argomentato dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha chiarito che "nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC" (Cass. SS.UU. n. 15979/22). Del resto l'art. 3-bis della L. n.53/1994, dettante una più stringente regola, si riferisce soltanto alle notificazioni di avvocati e procuratori legali e non ha una valenza generale per ogni tipo di notifica via pec (in tal senso anche Cass. n.982/2023).

 

Da accogliere è anche l'eccezione della parte ricorrente relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento prodromica alla intimazione, in quanto, non sussiste agli atti prova della stessa, a dire dell'Ufficio asseritamente avvenuta il 13 settembre 2016, ma non documentata in atti.

 

Quindi l'intimazione è illegittima e va annullata insieme alla cartella e il ricorso è meritevole di accoglimento.

 

La liquidazione delle spese, nell'importo indicato in dispositivo, segue la soccombenza, col beneficio della distrazione in favore dell'Avv. Andrea Liguori (ricorrente) dichiaratosi antistatario.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione e la cartella di pagamento e condanna OMISSIS a rifondere alla parte ricorrente le spese, liquidate in euro 800,00, col beneficio della distrazione a favore dell'Avv. Andrea Liguori, antistatario, oltre IVA CPA e spese generali.

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 novembre 2023.

Elenco Atti Normativi citati

 

Codice procedura civile del 30/01/1941

Codice di procedura civile.

 

Articolo 156

 

Art. 156. Rilevanza della nullità

 

In vigore dal 30 gennaio 1941

Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

 

Articolo 4

 

Art. 4 Domicilio digitale del cittadino

 

In vigore dal 19 dicembre 2012

Legge del 21/01/1994 n. 53

Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

 

Articolo 3 bis

 

Art. 3-bis.(1)

 

In vigore dal 18 ottobre 2022

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

 

Articolo 17 bis

 

Il reclamo e la mediazione.(3)

 

In vigore dal 16 settembre 2022

Articolo 21

 

Termine per la proposizione del ricorso.

 

In vigore dal 30 agosto 1993

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

 

Articolo 26

 

Notificazione della cartella di pagamento.

 

In vigore dal 6 dicembre 2017

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

 

Decreto-legge del 2012 n° 179 - Articolo 16-com12

 

Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 n° 602 - Articolo 25-com1


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