Translate

martedì 16 gennaio 2024

= SCHEDA = i punti chiave della nuova riforma della prescrizione =

 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024 20.20.31


= SCHEDA = i punti chiave della nuova riforma della prescrizione =


= SCHEDA = i punti chiave della nuova riforma della prescrizione = (AGI) - Roma, 16 gen. - Primo via libera della Camera alla riforma della prescrizione, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra e dai 'centristi' delle opposizioni, Italia viva e Azione. Contrari invece M5s, Pd e Avs. Le nuove norme intervengono sulla cosiddetta riforma Cartabia, che a sua volta riformava la legge 'Spazzacorrotti' targata M5s, che aveva modificato la riforma Orlando del 2017. Tra le novita', si introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione. Inoltre, con la modifica dell'articolo 160 del codice penale, si aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna. Viene poi abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nello specifico, la riforma dispone che il tempo di estinzione del reato rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni in primo grado e per un tempo non superiore a un anno in appello. Il periodo di sospensione e' computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell'imputato o di annullamento della sentenza di condanna. Dunque, se la sentenza di appello non arriva entro due anni e la sentenza della Cassazione entro un anno, tutto il periodo di sospensione viene di nuovo calcolato ai fini della prescrizione. Idem se la sentenza di appello assolve l'imputato che era stato condannato in primo grado. (AGI)Ser (Segue) 162020 GEN 24 NNNN

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024 20.20.18


= SCHEDA = i punti chiave della nuova riforma della prescrizione (2)=


= SCHEDA = i punti chiave della nuova riforma della prescrizione (2)= (AGI) - Roma, 16 gen. - Cosa prevede la riforma: - SOSPENSIONE prescrizione A SEGUITO CONDANNA: si introduce nel codice penale l'art. 159-bis che dispone che il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Inoltre, quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione e' computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. I periodi di sospensione sono altresi' computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando l'imputato e' prosciolto o la sentenza di condanna e' annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilita' ovvero sono accertate le nullita'. - INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA prescrizione: si interviene sull'articolo 160 del codice penale. La modifica dispone che interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna. - CESSAZIONE DEL CORSO DELLA prescrizione: viene abrogato l'articolo 161-bis del codice penale. La norma eliminata dispone che "il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento". - STOP IMPROCEDIBILITA': si abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale che prevede l'istituto dell'improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ovvero, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilita' dell'azione penale. (AGI)Ser 162020 GEN 24 NNNN

Nessun commento: