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mercoledì 14 agosto 2024

Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere

 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2024 17.18.06

Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere

Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere L'Istituto spiega le modalità di trasmissione delle richieste Roma, 14 ago. (askanews) - L'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro. I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità, ricorda l'Istituto, hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell'1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui. Con un messaggio (il n. 2844 del 13 agosto), si legge in una nota, l'Istituto "sottolinea l'importanza della misura e indica i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all'esonero contributivo. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore".(SEGUE).(Segue) Fgl 20240814T171756Z

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 2024 17.18.18

Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere -2-

Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere -2- Inps, chiarimenti a imprese su esonero contributivo parità di genere -2- Roma, 14 ago. (askanews) - Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, deve riportare il marchio UNI e quello dell'ente di accreditamento. Per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'Inps attraverso lo specifico modulo telematico denominato "PAR_GEN". I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L'importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'Inps procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante. Il messaggio 2844/2024 chiarisce infine che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Fgl 20240814T171803Z

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