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mercoledì 13 aprile 2011

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148 infrazioni a carico dell'Italia - I numeri delle infrazioni

Salute: Efsa, misure per -50% rischio infezioni consumo polli

SALUTE: EFSA, MISURE PER -50% RISCHI INFEZIONI CONSUMO POLLI
IN 2009 NOTIFICATI OLTRE 190MILA CASI,COSTO SANITARIO UE 2,4 MLD
(ANSA) - ROMA, 13 APR - Con la bella stagione, e le diete di
primavera, il consumo di carne di pollo e' piu' frequente. Ma
occhio alle carni poco cotte e alla mancanza di igiene: il
Campylobacter, un batterio che si trova comunemente
nell'intestino del pollame, puo' causare la campilobatteriosi,
con conseguenti diarrea e febbre. Un problema diffuso
nell'Unione europea dove, nel 2009, sono stati notificati
198.252 casi di campilobatteriosi umana, con un costo stimato
sulla sanita' pubblica e sulla perdita di produttivit… che si
aggira intorno ai 2,4 miliardi di euro l'anno. Sono i dati
presentati dall'Efsa, l'Autorita' per la sicurezza alimentare,
che ha pubblicato un parere scientifico per la riduzione di
Campylobacter nei polli.
I polli sono un'importante fonte di campilobatteriosi umana;
al consumo di questa carne bianca, in particolare, sono
riconducibili il 20-30% del totale di casi nell'uomo. Secondo
gli esperti Efsa, ''il rischio si puo' ridurre fino al 50%''
attraverso apposite misure prima della macellazione attuabili
dagli allevatori per evitare che i batteri possano penetrare nei
ricoveri dove i polli sono alloggiati. Utili le zanzariere,
ridurre l'et… in cui i polli vengono mandati al macello, e
cessare le pratiche di diradamento (in quanto gli esseri umani
che accedono ai ricoveri possono trasportarvi batteri
dall'esterno).
Altre misure possibili per la riduzione dei rischi nella
filiera di produzione delle carni comprendono, precisa
l'Authority con sede a Parma: la cottura su scala industriale o
l'irradiazione delle carni, misure che possono in egual misura
distruggere tutto il Campylobacter eventualmente presente sulla
carne; e il surgelamento delle carcasse per 2-3 settimane, con
cui si conseguirebbe un calo di oltre il 90%, mentre con il
surgelamento delle carcasse per periodi brevi (2-3 giorni) o il
loro trattamento con acqua bollente (a 80 øC per 20 secondi) o
con sostanze chimiche come l'acido lattico si otterrebbe una
riduzione stimata tra il 50 e il 90%.(ANSA).

MON
13-APR-11 16:51 NNNN

La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.(Link diretto al sito dell'autore)

SENTENZA N. 38692 UD. 28 SETTEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 3 NOVEMBRE 2010
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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO ALCOOLEMICO - ART. 186, COMMA 1, LETT. A), COD. STRADA - DEPENALIZZAZIONE - CONSEGUENZE
La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.
 
Testo Completo: Sentenza n. 38692 del 28 settembre 2010 - depositata il 3 novembre 2010
(Sezione Quarta Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore L. Bianchi)


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La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria).(Link diretto al sito dell'autore)

SENTENZA N. 40523 UD. 4 NOVEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 16 NOVEMBRE 2010
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CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CONFISCA DEL VEICOLO - ART. 186 COD. STRADA – MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE N. 120 DEL 2010 – NATURA GIURIDICA – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – CONSEGUENZE.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010, la confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Unite, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si trattasse di una pena accessoria). Si è anche precisato che la citata novella non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma si è limitata a modificarne la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia, nei casi in cui il sequestro venne legittimamente eseguito secondo le regole all’epoca vigenti, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale, che è sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per l’adozione della misura.
 
Testo Completo:
Sentenza n. 40523 udienza del 4 novembre 2010 - depositata il 16 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente F. Marzano, Relatore G. Maisano)


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La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. (link diretto)

SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 1 APRILE 2011
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STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
 
Testo Completo: STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011 - depositata il 1° aprile 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore A. Tardio)


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Cassazione:...confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza..." (Link diretto al sito dell'autore)

SENTENZA N. 41080 UD. 6 OTTOBRE 2010 - DEPOSITO DEL 22 NOVEMBRE 2010
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CIRCOLAZIONE STRADALE – REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO – OMESSA STATUIZIONE CIRCA LA CONFISCA DEL VEICOLO – CONSEGUENZE DELLO IUS SUPERVENIENS (L. 29 LUGLIO 2010, N. 120) – INDIVIDUAZIONE.
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ove il giudice, in sede di patteggiamento, abbia omesso – vigente la disciplina antecedente alla novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 - di ordinare la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di disporre la confisca amministrativa, non implicando la trasformazione della natura giuridica della confisca (oggi sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n 689.
Testo Completo:
Sentenza n. 41080 udienza del 6 ottobre 2010  - depositata il 22 novembre 2010
(Quarta Sezione Penale, Presidente R. Galbiati, Relatore C. D’Isa)


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La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

SENTENZA N. 13408 UD. 22 FEBBRAIO 2011 - DEPOSITO DEL 1 APRILE 2011
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STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
 
Testo Completo: STRANIERI – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE – ESPULSIONE – OBBLIGATORIETA’ – ESCLUSIONE – COMPETENZA
La Corte ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto, ma che l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011 - depositata il 1° aprile 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore A. Tardio)


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La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto (link diretto)

SENTENZA N. 43786 UD. 17 SETTEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 13 DICEMBRE 2010
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LAVORO (DIRITTO PENALE) – REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE – MALATTIA PROFESSIONALI – ESPOSIZIONE AD AMIANTO IN AMBITO FERROVIARIO
La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l’amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l’evento predetto, il giudice di merito deve accertare: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico. Con riguardo all’elemento psicologico, si è evidenziato che la pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di mesotelioma risale – con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza, e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele possibili all’epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia.
Testo Completo: Sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010  - depositata il 13 dicembre 2010
(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore R. M. Blaiotta)


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Valle D'Aosta: Regione sperimenta 'l'infermiere di famiglia'

VALLE D'AOSTA: REGIONE SPERIMENTA 'L'INFERMIERE DI FAMIGLIA' =

Aosta, 13 apr. - (AdnKronos) - Arriva in Valle d'Aosta
l'infermiere di famiglia. Il progetto, sperimentale, e' stato
approvato recentemente dalla Giunta regionale e dovrebbe partire nel
mese di giugno. ''L'infermiere di famiglia - spiega Giuliana
Vuillermin, referente del progetto - si discosta dalla figura
dell'infermiere tout court in quanto opera nell'ambito della
prevenzione primaria, secondaria e terziaria e non piu' solo nel campo
dell'erogazione di prestazioni sanitarie''.

L'obiettivo generale del progetto e' di mantenere la persona a
domicilio, ridurre gli accessi alle strutture o i ricoveri. In
concreto l'iniziativa propone un nuovo modello assistenziale per la
presa in carico ''proattiva'' dei cittadini ed un nuovo approccio
organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell'insorgere
della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo
ed organizzando le risposte assistenziali. Spiega ancora Vuillermin
''nel caso ad esempio di una persona infartuata l'infermiere di
famiglia opera andando ad analizzare quali possono essere state le
cause scatenanti dell'infarto, ad esempio stili di vita non corretti e
suggerisce dei correttivi''.

(Avd/Col/Adnkronos)
13-APR-11 10:41

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