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martedì 6 settembre 2011

Sciopero Cgil...''Bonanni, dopo 35 anni mi vergogno di essere iscritto alla Cisl''.




SCIOPERO CGIL: ROMA; PENSIONATO CISL, OGGI MI VERGOGNO

(ANSA) - ROMA, 6 SET - ''Bonanni, dopo 35 anni mi vergogno di
essere iscritto alla Cisl''. Questo uno dei cartelli esposti
durante il corteo della Cgil contro la manovra economica. Ad
imbracciarlo un pensionato di Frosinone, Elio Quattrociocchi,
che spiega: ''sentire Bonanni dirsi d'accordo con i
licenziamenti e appoggiare il governo mi ha deluso profondamente
ed oggi, dopo 35 anni, mi vergogno di essere iscritto alla Cisl.
Quattrociocchi mostra le tessere del sindacato e racconta:
''sono iscritto alla Cisl dal '77. Sono stato Rsu per nove anni
e ho lavorato come operaio alla Smia Fibre di Castellaccio, in
provincia di Frosinone. Oggi non mi riconosco piu' in questo
sindacato e per questo sto partecipando alla manifestazione
della Cgil contro una manovra che reputo ingiusta e lesiva dei
diritti dei lavoratori. Strappare la tessera della Cisl? Non so
ancora che fare, ci sto pensando. Per ora sono solo deluso''.
(ANSA).

YJ4-TZ/SCN
06-SET-11 11:17 NNNN

AAA CERCASI - Foto che ho scattato a Tropea il 14 giugno 2011 e ad oggi ancora appesa


(RIEPILOGO) IVA, SUPERPRELIEVO, PENSIONI: COSI' CAMBIA LA MANOVRA

(RIEPILOGO) IVA, SUPERPRELIEVO, PENSIONI: COSI' CAMBIA LA MANOVRA =
(AGI) - Roma, 6 set. - La manovra cambia ancora: aumento
dell'Iva, contributo di solidarieta' e pensioni. E il governo
porra' la fiducia, per l'approvazione in tempi rapidi vista "la
gravita'" della crisi internazionale. A poche ore dal via
libera del Senato, il testo della manovra subisce nuove
modifiche che saranno contenute in un nuovo maxiemendamento che
approdera' a palazzo Madama in serata.
Il premier, Silvio Berlusconi, rientra all'ora di pranzo a
Roma e subito convoca un vertice di maggioranza, presente anche
il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, per definire le
nuove misure da introdurre al testo del provvedimento, anche e
soprattutto alla luce delle dure e nette parole di ieri del
Capo dello Stato e per dare un segnale chiaro ai mercati,
ancora in fibrillazione. Al termine della riunione di circa due
ore a palazzo Grazioli, viene diffuso un comunicato in cui si
illustrano le nuove misure: "il Governo intende porre la
fiducia sul Testo Commissione della Manovra, con le seguenti
aggiunte: - aumento di un punto IVA, dal 20 al 21, con
destinazione del maggior gettito a miglioramento dei saldi del
bilancio pubblico; - fino al pareggio di bilancio, contributo
del 3% sopra i 500.000 euro; - adeguamento delle pensioni delle
donne nel settore privato a partire dal 2014". Inoltre, nel
comunicato si annuncia che "giovedi' il Consiglio dei Ministri
approvera' l'introduzione in Costituzione della 'regola d'oro'
sul pareggio di bilancio e l'attribuzione alle Regioni delle
competenze delle Province". Poi, nel pomeriggio, un Cdm
convocato ad hoc autorizza la fiducia sulla manovra, che sara'
licenziata domani dal Senato. In serata, il ministro della
Difesa, Ignazio La Russa, spiega ai giornalisti che il
contributo di solidarieta' a carico dei rediti alti riguardera'
non piu' chi dichiara dai 500mila in su, bensi' viene abbassato
(la proposta sarebbe stata avanzata dallo stesso Berlusconi) a
chi percepisce un reddito da 300mila euro in su. Inoltre, per i
parlamentari che oltre all'indennita' percepiscono anche un
reddito da lavoro, il contributo sara' del doppio. La fiducia,
informa una nota di palazzo Chigi al termine del Cdm, e' stata
autorizzata "per conseguire una celere conversione del decreto
legge, come impone la gravita' del contesto internazionale di
crisi finanziaria". (AGI)
Red/Rm6
062057 SET 11

NNNN

TAR "...Con  il ricorso in esame, i ricorrenti - tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri - hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della intera retribuzione prevista per il lavoro straordinario per i turni c.d. di servizio di piantone della caserma espletati dall'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 alla data di proposizione del ricorso. Deducono violazione dell'art. 63, c. 1, 2, 3 e 4 della L. 1 aprile 1981, n. 121 nonché falsa applicazione dell'art. 2, c. 3, legge 28 aprile 1975, n. 135 e dell'art. 17, legge 10 ottobre 1986, n. 668...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5859Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  il ricorso in esame, i ricorrenti - tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri - hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della intera retribuzione prevista per il lavoro straordinario per i turni c.d. di servizio di piantone della caserma espletati dall'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 alla data di proposizione del ricorso.
Deducono violazione dell'art. 63, c. 1, 2, 3 e 4 della L. 1 aprile 1981, n. 121 nonché falsa applicazione dell'art. 2, c. 3, legge 28 aprile 1975, n. 135 e dell'art. 17, legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Come seguono le ragioni di diritto articolate in ricorso:
a)l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali: le ore eventualmente prestate in eccedenza al predetto orario vanno retribuite come lavoro straordinario;
b)la retribuzione del servizio di piantone doveva  comportare la corresponsione della normale paga oraria maggiorata con il compenso per il lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza;
c)l'amministrazione ha corrisposto, invece, sino all'entrata in vigore dell'art. 17 della L. n. 668/1986 una indennità forfettaria e dopo l'entrata in vigore dell'art. 17 citato, il c.d. compenso orario per i turni di presenza in ufficio o nella sede del comando nella misura del 10% del compenso complessivo stabilito per ogni ora di lavoro straordinario;
d)l'indennità di cui all'art. 2 della legge n. 135/1975 non può assolutamente ritenersi compensativa del lavoro straordinario prestato col servizio di piantone alla caserma in quanto modesta e palesemente inadeguata;
e)errata è la presunta esaustività ed omnicomprensività retributiva del servizio di piantone con il compenso orario di cui all'art. 17 della L. n. 668/1996.
Si è costituita l'Avvocatura di Stato depositando memoria.
Il ricorso è infondato.
La sua palese infondatezza consente di prescindere dal possibile profilo di inammissibilità del ricorso per genericità delle domande per non avere, i ricorrenti, provato i fatti che costituiscono il fondamento dei diritti azionati in giudizio. Ed invero, essi si sono limitati a perorare il riconoscimento del diritto alla corresponsione del lavoro straordinario senza, però, comprovare i fatti costitutivi della domanda (turni effettuati, giorni o settimane in  cui il servizio è stato espletato, ore di lavoro svolte, sedi e uffici di comando), neppure mediante allegazione di un minimo principio di prova in grado di dimostrare la pertinenza e consistenza della pretesa.
Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all'art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1578/2007, n. 2671/2008, n. 1736/2010).
L'art. 17 della legge n. 668 del 1986 dispone che il lavoro prestato oltre l'orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all'Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all'interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.
Il massimo organo di giustizia amministrativa ha chiarito che "La norma ha la evidente "ratio" nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel  "surplus" di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l'orario  normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio".
Il Collegio osserva che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all'Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittima ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.
Per sola completezza, va aggiunto che la giurisprudenza amministrativa ha anche ritenuto manifestamente infondate  le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 668/1984 per violazione degli artt. 3 (rispetto alla Polizia di Stato) e 36 della Costituzione atteso che:
con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002),
- con riferimento al suddetto art. 3 (disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato) rileva la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del  Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 71 del 6-9-2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 70 del 2-9-2011


MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE GRADUATORIA Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. (GU n. 70 del 2-9-2011 )

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2011, nonche' nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it e' stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 98 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 22 luglio 2011, concernente la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 luglio 2011 Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica - 2011. (11A11541) (GU n. 204 del 2-9-2011

IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto l'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi; Visto da ultimo il decreto dirigenziale 14 luglio 2009 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonche' aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati; Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia per l'estensione a nuovi Centri dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione; Riconosciuta l'opportunita' di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunita' di fornire un elenco aggiornato dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: regione Emilia-Romagna: Cervia - Ambulatorio igiene pubblica di Cervia (Ravenna) - via dell'Ospedale n. 17 - tel. 0544287641; Lugo - Ambulatorio igiene pubblica di Lugo (Ravenna) - viale Masi n. 2D - tel. 0545283055; Bagnacavallo - Ambulatorio igiene pubblica di Bagnacavallo (Ravenna) - via Vittorio Veneto n. 8 - tel. 0545283055; Faenza - Ambulatorio igiene pubblica di Faenza (Ravenna) - via Zaccagnini n. 22 - tel. 0546602520- 21; regione Veneto: Feltre - Ambulatorio vaccinale azienda ULSS n. 2 Feltre (Belluno) - via Bagnols sur Ceze n. 30 - tel. 0439883416; regione Lazio: Roma - Centro vaccinale ospedale pediatrico Bambin Gesu' - piazza S. Onofrio n. 4 - tel. 0668592296; regione Toscana: Volterra - Ambulatorio dei viaggi Azienda USL n. 5 Volterra (Pisa) - Borgo S. Lazzaro n. 5 - tel. 058891813; regione Basilicata: Rionero in Vulture - Ufficio igiene e sanita' pubblica - strada provinciale c/o ospedale oncologico IRCCS - tel. 0972721555; Lauria - Ufficio igiene e sanita' pubblica - via XXV Aprile c/o presidio ospedaliero di Lauria - tel. 0973621438 - 621443; regione Calabria: Lamezia Terme - U.O. Igiene e sanita' pubblica - via Sottotenente Notaro - tel. 0968208304; regione Lombardia: Lomazzo - ASL provincia di Como - distretto di Lomazzo - via del Rampanone n. 1 - tel. 0296941420
Art. 2 Per effetto delle autorizzazioni di cui all'art. 1 e a seguito di cambiamenti di indirizzo di alcuni centri gia' autorizzati con decreti dirigenziali generali, l'elenco dei centri riportati in allegato al decreto dirigenziale del 14 luglio 2010 e' sostituito dall'elenco di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, per i previsti controlli di legge. Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2011 Il Capo dipartimento: Oleari

Parte del provvedimento in forma grafica 

Quando un DPI manca o è inadeguato o é usato in maniera scorretta, l'errore ci deve obbligare a migliorare il sistema di prevenzione


Parere sullo schema di decreto che modifica il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". Parere ai sensi dell'articolo 71, comma 13, del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81