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sabato 17 settembre 2011

MANOVRA: DA OGGI PIU' FACILE TRASFERIRE DIPENDENTI PA

MANOVRA: DA OGGI PIU' FACILE TRASFERIRE DIPENDENTI PA =
(AGI) - Roma, 17 set - Da oggi sara' piu' facile trasferire, a
costo zero, i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
esclusi i magistrati. I pubblici dipendenti potranno essere
trasferiti in un'altra sede della stessa regione, eccetto i
dipendenti del ministero dell'Interno che potranno essere
trasferiti in tutta Italia. E' entrato, infatti, in vigore, con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 29
dell'articolo 1 della manovra. "I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
dlgs 165/2001, esclusi i magistrati - si legge nella manovra -
su richiesta del datore di lavoro sono tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di
motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e'
consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.
Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento
puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale
di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".(AGI)
Mal
171545 SET 11

NNNN

Malaria: da istituto Pasteur progressi per un vaccino

MALARIA: DA ISTITUTO PASTEUR PROGRESSI PER UN VACCINO
TEST PRELIMINARI HANNO DATO PROTEZIONE DAL 64% AL 77% CASI
(ANSA) - ROMA, 17 SET - Passi avanti significativi per la
messa a punto di un vaccino contro la malaria. Ad annunciarlo
sulla rivista americana New England Journal of Medicine un
gruppo di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi,
coordinati da Pierre Druhile.
Grazie ad uno studio preliminare condotto in Burkina Faso su
45 bambini di 1-2 anni di eta', il candidato vaccino ha indotto
la protezione dall'infezione dal 64% al 77% dei casi.
Una percentuale elevata che fa ben sperare gli esperti per
poter controllare una delle malattie piu' gravi.
Il preparato messo a punto dagli scienziati utilizza una
proteina che si chiama Msp3 che riesce a superare il problema
della estrema variabilita' del plasmodium falciparum, il
parassita responsabile della malattia. Questa sostanza, infatti,
rimane pressoche' costante sulla superficie del parassita
diventando cosi' il principale obiettivo del vaccino.
Ora si attendono gli esiti di altri test di efficacia su
larga scala prima di poter allestire un vaccino.
Lo studio e' stato condotto in Burkina Faso, un paese ad alta
endemia per la malaria, grazie ad un progetto internazionale
finanziato in parte dall'Ue. In Africa ogni anno si contano
circa 800.000 decessi.(ANSA).

MRB
17-SET-11 15:20 NNNN

MALTEMPO: DA DOMANI MATTINA FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA TOSCANA

MALTEMPO: DA DOMANI MATTINA FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA TOSCANA =
RISCHIO BOMBE D'ACQUA, FRANE E ALLAGAMENTI

Firenze, 17 set. - (Adnkronos) - Allerta meteo di 24 ore, dalle
8 di domani mattina alle 8 di lunedi' mattina in Toscana. L'avviso di
criticita' su tutto il territorio regionale e' partito dalla Sala
operativa della Protezione civile. La previsione e' di forti temporali
su tutta la Toscana. Dalle prime ore di domani, e fino alla mattina di
lunedi', su tutta la regione c'e' la possibilita' di precipitazioni a
prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensita'.

Dalla Protezione civile avvertono che in qualche zona si potra'
verificare il fenomeno delle 'bombe d'acqua', grosse quantita' d'acqua
dal cielo, concentrate in brevi periodi: questo, a causa della
temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo e' ancora
elevata, e delle turbolenze di correnti fredde che si creano.

Toscana e Liguria sono tra le regioni piu' a rischio di bombe
d'acqua. Saranno possibili allagamenti e frane. La Sala operativa
della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione con
l'emissione di bollettini di monitoraggio.

(Fas/Zn/Adnkronos)
17-SET-11 15:25

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"NOCS, i vertici sapevano degli abusi in caserma. Ecco le tre relazioni sui pestaggi ignorate dai dirigenti del nucleo"

LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE

"Li dentro comanda un gruppo di violenti sono solo dei Rambo senza più controllo"


venerdì 16 settembre 2011

INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL

INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL =

Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il 77% dei partecipanti alla
domanda del giorno di Sky TG24 e' d'accordo con lo stop del Quirinale
a un decreto legge che limiti le intercettazioni. Il restante 23% dei
votanti, invece, e' convinto che sia necessario mettere un freno alla
diffusione di conversazioni telefoniche.

Il canale all news diretto da Sarah Varetto, spiega una nota,
attraverso il servizio active, il sito www.skytg24.it e gli sms,
consente quotidianamente, a chi lo voglia, di dare la propria opinione
su una fra le principali notizie del giorno. Per chi desideri farlo
attraverso la tv e' sufficiente utilizzare i tasti del telecomando
Sky.

La rilevazione, precisa Sky, non ha alcun valore statistico, in
quanto aperta a tutti e non basata su di un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di dare la possibilita' di
esprimersi sui temi di attualita'.

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-SET-11 15:36

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Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                #################### avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le   ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di  Stato; c)  all'Arma  dei carabinieri;  d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del  territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del   territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),  la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato  nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di   puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata  ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 #################### alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.



MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI

MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).

TL
16-SET-11 18:23 NNNN

MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?

MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"

(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".

(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11

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Cassazione "...Preliminarmente   occorre   rilevare  che   in   tema   di   sanzioni amministrative  irrogate  per  violazione  al  codice  della  strada, proposta  direttamente opposizione dinanzi all'autorità  giudiziaria avverso   l'originario  verbale  di  accertamento   e   contestazione dell'infrazione,  la  legittimazione  passiva  va  riconosciuta  alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o  centrali,  per  i corpi statuali, cui appartengono  i  vari  corpi autorizzati  alla  contestazione,  in  particolare:  per  la  polizia municipale,  il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri,   il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al  quale  l'art.  11  C.d.S., attribuisce specifiche  competenze  in materia  di  circolazione stradale ed ha il compito di  coordinamento dei  servizi  di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona  dei rispettivi  ministri;  per  la  polizia  della  strada,  il   medesimo ministero  dell'interno, ecc....."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-06-2011, n. 14323
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   consigliere  relatore ha depositato relazione ai sensi  dell'art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti costituite.
Essa  reca:  "Il giudice di pace di Grumello del Monte,  pronunciando sull'opposizione  proposta  da             ####################  per  impugnare  un processo  verbale  di  accertamento  e  contestazione   del  23.2.2007 redatto  dal  Corpo  di  Polizia Intercomunale dei  ####################,  rigettava l'opposizione,  ma riduceva la sanzione pecuniaria  ed   escludeva  la decurtazione dei punti patente.
Su  appello  del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di  Bergamo, contumace la       ####################, riformava su quest'ultimo punto la decisione del  giudice di primo grado e confermava "il verbale nella  parte  in cui decurtava due punti sulla patente di guida" dell'appellata.
La        ####################  ha proposto ricorso per cassazione  notificato  il  4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Preliminarmente   occorre   rilevare  che   in   tema   di   sanzioni amministrative  irrogate  per  violazione  al  codice  della  strada, proposta  direttamente opposizione dinanzi all'autorità  giudiziaria avverso   l'originario  verbale  di  accertamento   e   contestazione dell'infrazione,  la  legittimazione  passiva  va  riconosciuta  alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o  centrali,  per  i corpi statuali, cui appartengono  i  vari  corpi autorizzati  alla  contestazione,  in  particolare:  per  la  polizia municipale,  il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri,   il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al  quale  l'art.  11  C.d.S., attribuisce specifiche  competenze  in materia  di  circolazione stradale ed ha il compito di  coordinamento dei  servizi  di vigilanza sulla circolazione stessa, in
persona  dei rispettivi  ministri;  per  la  polizia  della  strada,  il   medesimo ministero  dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla   regolare  costituzione  del  contraddittorio  e,  quindi,   ad inderogabili   disposizioni   d'ordine   pubblico   processuale,   è rilevabile  d'ufficio  in ogni stato e grado del  giudizio,  compreso quello  di  legittimità,  sempre  che,  sulla  stessa,  non  si  sia precedentemente formato il giudicato. (Cass. 17189/07).
La  sentenza  citata  ha  ripreso e precisato  quanto  insegnato,  in materia,  da  SS.UU. 21624/06, a mente della quale la  legittimazione passiva  spetta all'amministrazione dalla quale  dipendono gli  agenti che  hanno  accertato la violazione, quindi, qualora il  verbale  sia stato  elevato  dalla  Polizia municipale,  legittimato  a  resistere all'opposizione  è il Comune. Nel caso in cui il ricorso  sia  stato notificato   anzichè   al   Comune   all'organo   di   una   diversa amministrazione  (nel  caso  di specie, il  Prefetto),  non  si  può ritenere  che  l'atto  sia  soltanto irregolare,  non  potendo  farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4,  che disciplina esclusivamente la rappresentanza in  giudizio  dello  Stato;  tuttavia, poichè  nel  procedimento  di opposizione  a  sanzione  amministrativa l'obbligo  di
notificare  il ricorso  e  il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla  parte, se  anche  il  ricorrente nel proporre l'opposizione  abbia  indicato erroneamente  il  soggetto  cui notificare  l'atto,  ciò  non  esime l'ufficio  giudiziario  dall'obbligo  di  identificare  correttamente quest'ultimo.  Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in  giudizio  un  soggetto privo di legittimazione  passiva  a  causa dell'errore  della  parte cui non abbia fatto seguito  un  intervento correttivo  della  cancelleria, l'errore  nella  identificazione  del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma  in  un vizio della sentenza. Va aggiunto che la rilevabilità  di ufficio  di detto vizio è stata confermata da SSUU 26019/08, secondo la  quale: Il potere di controllo delle
nullità (non sanabili o  non sanate),  esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della  questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante  il rilievo  officioso  da parte della Corte di cassazione,  va  ritenuto compatibile   con il sistema delineato dall'art. 111 Cost.,   allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio  - in  quanto tale ammissibilità consente di evitare che  la vicenda  si protragga  oltre il giudicato, attraverso la successiva  proposizione dell'actio  nullitatis  o del rimedio impugnatorio  straordinario  ex art.  404  cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso  - ovvero  di  ipotesi  riconducibili a  carenza  assoluta  di  potestas iudicandi".
Nel  caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio  (art. 101  c.p.c.),  erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con  il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell'ente locale.  Sul  punto  non  risulta che si sia  formato  il  giudicato, poichè   manca   espressa  pronuncia  a  seguito  di   contestazione specifica.
La  Corte  potrà  pertanto rilevare il vizio  nella  formazione  del contraddittorio, con le conseguenze del caso.
Va  inoltre  rilevato che la sentenza ha avuto ad   oggetto  -  ed  il ricorso concerne - la decurtazione dei punti patente, materia che  è sottratta  al  potere  sanzionatorio  dell'ente  locale  consistendo, questa,  in  una  sanzione  accessoria che consegue  alla  violazione contestata  e  che  deve essere irrogata con specifico  provvedimento ministeriale,  rispetto  al  quale  l'attività  di  accertamento  è soltanto  propedeutica  e  contro il  quale  va  rivolta  l'eventuale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Il  Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la  giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi,  la violazione  dell'art. 101 c.p.c.,  comporta la nullità di  tutti  gli atti  del  giudizio  e  si  riflette  sull'impugnata  sentenza.  Detta circostanza,  in  quanto  attinente alla  regolare  costituzione  del contraddittorio  e,  quindi,  ad inderogabili  disposizioni  d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni  stato  e grado del giudizio, compreso quello di  legittimità.
Non  di  meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va  dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio  e, quindi,  della  sentenza impugnata con rinvio  al  giudice  di  primo grado,  il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti  di  cui alla  L.  n.  689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre  la notificazione  del  ricorso  al competente  Comune,  in  persona  del Sindaco pro tempore.P.Q.####################
La  Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche  per  le spese, al giudice di pace di Grumello del  Monte,  con termine di legge per la riassunzione.