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lunedì 15 aprile 2013

Consiglio di Stato: Braccio di ferro sulla valutazione di un poliziotto al concorso interno


Nuova pagina 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6270/06
Reg.Dec.
N. 2567 Reg.Ric.
ANNO   2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS... ...OMISSIS... rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Placidi con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, piazza Cavour n. 3;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
e nei confronti
del sig....OMISSIS... ...OMISSIS..., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, 1° dicembre 2005, n. 12773;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. Polito per delega dell’avv. Placidi;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
     Il dott. ...OMISSIS... ...OMISSIS..., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami a n. 14 posti per l’accesso alla qualifica di I° dirigente del ruolo della Polizia di Stato, indetto con D.M. 26 giugno 2002.
     Avendo sostenuto le prove scritte, veniva a conoscenza di non essere stato ammesso alle successive prove orali per avere riportato in sede di valutazione dell’elaborato relativo alla seconda prova scritta (“di carattere applicativo-operativo”) la votazione di 20/50.
     Avverso tale giudizio negativo proponeva impugnativa dinanzi al TAR Lazio, lamentando tra l’altro che la Commissione giudicatrice aveva corretto l’elaborato in brutta copia, anziché nella stesura definitiva dello stesso.
     Con ordinanza n. 7297 del 19.12.2002 il TAR adito accoglieva la domanda cautelare disponendo che la Commissione rinnovasse la correzione dell’elaborato nella sua stesura definitiva (anziché nella brutta copia).
     In data 8.1.2003 il dott. ...OMISSIS... chiedeva all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione della ordinanza cautelare, proponendo al tempo stesso atto di ricusazione nei confronti del presidente e dei componenti della Commissione giudicatrice.
     La istanza di ricusazione veniva respinta con provvedimento del Capo della Polizia del 10.2.2003; dopo di che la Commissione nella seduta del 18.2.2003 rinnovava la valutazione dell’elaborato confermando il voto di 20/50.
     Contro tale ulteriore negativa valutazione il dott. ...OMISSIS... proponeva motivi aggiunti all’originario ricorso lamentando che la Commissione avesse proceduto attraverso una valutazione numerica.
     Con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29.7.2003, n. 3427 (che riformava l’ordinanza del TAR Lazio I TER 15.5.2003, n. 2344) veniva accolta l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente nella considerazione che <<l’onere di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice de qua in merito alla valutazione della prova d’esame dell’appellato sia accentuato rispetto alla regola dell’attribuzione del solo punteggio numerico, laddove, come nel caso di specie, sia oggettivamente venuta meno la garanzia dell’anonimato della correzione …..>>.
     In data 8.8.2003 il ricorrente notificava all’Amministrazione dell’Interno richiesta di esecuzione dell’ordinanza anzidetta con contestuale nuova richiesta di ricusazione del presidente e di tutti i componenti della Commissione.
     Con verbale in data 30.9.2003 la Commissione, ritenendo di ravvisare espressioni offensive nell’atto di ricusazione dell’8.1.2003 e nell’atto di appello avverso l’ordinanza del TAR Lazio, sospendeva la correzione del compito disponendo (con nota del 28.11.2003) la trasmissione dell’intero carteggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma affinché ne venisse accertata l’eventuale rilevanza penale (il relativo procedimento è stato poi archiviato con decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 20.12.2004).
     Con istanza datata 9.10.2003 il dott. ...OMISSIS... chiedeva l’esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3427/2003 mediante la nomina di una Commissione in diversa composizione; seguiva l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15.12.2003, n. 5518 che ordinava alla Commissione di procedere alla valutazione della prova d’esame del ricorrente entro e non oltre il 31 gennaio 2004, dopo aver specificato in motivazione <<salve le ipotesi di astensione o ricusazione dei membri della Commissione esaminatrice (che allo stato non ricorrono nella fattispecie)…>>.
     In data 12.1.2004 il dott. ...OMISSIS... – venuto a conoscenza della denuncia della Commissione alla Procura della Repubblica, notificava all’Amministrazione dell’Interno nuova istanza di ricusazione, esponendo come la trasmissione degli atti al Giudice penale rappresentasse <<una palese e manifesta volontà intimidatoria e vessatoria nei confronti dello scrivente>>, tale da configurare una ipotesi di grave inimicizia con i componenti della commissione del concorso, ai sensi dell’art. 51 C.P.C..
     In data 15.1.2004 la Commissione, senza che l’Amministrazione si fosse pronunciata sulla predetta istanza (decisa solo con decreto del Capo della Polizia del 2.3.2004) ha dato esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5518/2003 confermando la votazione già espressa nelle due precedenti valutazioni (20/50) con la seguente motivazione: <<In disparte significative improprietà di linguaggio ed alcuni errori di diritto, la Commissione, considerato il carattere applicativo operativo della prova – espressamente evidenziato nel bando di concorso – ritiene che proprio tale aspetto risulta decisamente carente, essendosi il candidato dedicato essenzialmente ad argomentazioni di carattere teorico>>.
     Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il dott. ...OMISSIS... ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione ha dato esecuzione alla prefata ordinanza del Consiglio di Stato, e con motivi aggiunti (depositati il 7.5.2004) ha poi impugnato il provvedimento del Capo della Polizia recante la reiezione della istanza di ricusazione.
     Con sentenza n. 17773 del 1° dicembre 2005 il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati sia i motivi che si appuntavano sulla carenza di motivazione del rinnovato giudizio negativo, sia quelli concernenti il mancato accoglimento della istanza di ricusazione.
     Nei confronti della anzidetta pronuncia il dott. ...OMISSIS... ha interposto appello reiterando i motivi di gravame già dedotti in primo grado.
DIRITTO
     Secondo quanto esposto in narrativa, con il ricorso introduttivo il dott. ...OMISSIS... ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di I° dirigente del ruolo della Polizia di Stato, in sede di rinnovazione del giudizio concernente la prova scritta di carattere applicativo-operativo sostenuta dal ricorrente, ha confermato il punteggio già in precedenza attribuitogli (20/50) esplicitando le ragioni di tale valutazione negativa; ed ha altresì impugnato il provvedimento del Capo della Polizia con il quale è stata respinta l’istanza di ricusazione avanzata dallo stesso dott. ...OMISSIS... nei confronti del presidente e dei componenti della Commissione stessa.
     Nell’esame dei motivi riproposti con l’odierno atto d’appello nei confronti degli anzidetti provvedimenti (e che la sentenza impugnata ha ritenuto infondati) deve precedere per ordine logico quello volto a censurare il mancato accoglimento della istanza di ricusazione.
     Per esattamente comprendere detto motivo di gravame, volto a dimostrare che nella fattispecie ricorrevano gli estremi della “grave inimicizia” di cui all’art. 51 C.P.C. tra il ricorrente e la Commissione giudicatrice, giova premettere:
     - che per effetto di due successive ordinanze cautelari, assunte nell’ambito del giudizio amministrativo instaurato dal dott. ...OMISSIS..., alla Commissione giudicatrice era stato imposto di rinnovare la valutazione dell’elaborato scritto, dapprima per avere preso in considerazione la brutta copia dello stesso anziché la stesura definitiva, ed in un secondo momento per essersi limitata a ribadire la valutazione negativa in termini esclusivamente numerici;
     - che sin dal momento in cui il dott. ...OMISSIS... aveva agito per l’esecuzione della prima ordinanza cautelare lo stesso aveva avanzato atto di ricusazione nei confronti del presidente e dei componenti della Commissione e altre istanze di ricusazione del medesimo tenore sono state avanzate in tempi successivi allorché il dott. ...OMISSIS... ha chiesto l’esecuzione dei provvedimenti cautelari che imponevano la rinnovazione del giudizio;
     - che la Commissione con verbale del 30.9.2003 ha ritenuto di ravvisare <<asserzioni offensive e lesive dell’onore nei confronti della Commissione>> nella prima istanza di ricusazione, nonché nell’atto di appello dell’ordinanza del TAR (n. 2344/2003) che aveva respinto l’istanza cautelare proposta avverso la prima rinnovazione del giudizio, ed ha conseguentemente trasmesso il carteggio all’Autorità Giudiziaria affinché accertasse l’eventuale rilevanza penale di tali asserzioni;
     - che la Commissione stessa, in pendenza della denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (poi archiviata con decreto del GIP in data 20.12.2004) ha proceduto alla seconda rinnovazione del giudizio con il provvedimento che è oggetto della presente impugnativa;
     - che preliminarmente a detta rinnovazione il dott. ...OMISSIS... aveva proposto una ulteriore istanza di ricusazione (datata 9.1.2004) adducendo la assoluta pretestuosità ed arbitrarietà della denuncia ed evidenziando come essa facesse trasparire <<una situazione intimidatoria e vessatoria e, comunque, un atteggiamento di avversione …>>;
     - che infine la predetta istanza è stata respinta con il provvedimento del Capo della Polizia 2.3.2004, anch’esso oggetto di impugnativa.
     Tanto premesso in ordine allo svolgimento dei fatti di causa, tale ultimo provvedimento deve ritenersi illegittimo non potendo negarsi che nella fattispecie sussistessero gli estremi della <<grave inimicizia>> prevista dall’art. 51 C.P.C. quale causa di astensione obbligatoria, applicabile – secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio – anche con riferimento alle commissioni giudicatrici dei concorsi.
     Nella fattispecie la Commissione ha ritenuto di ravvisare elementi puntualmente rilevanti a carico del dott. ...OMISSIS... anzitutto nella istanza di ricusazione notificata l’8.1.2003, nella parte in cui si affermava che l’errore in cui era incorsa la Commissione (per avere corretto quella che era la <<brutta copia>> dell’elaborato della prova scritta) poteva spiegarsi solo <<con la totale omissione di ogni valutazione, con conseguente attribuzione casuale del punteggio …>>, ed in relazione a ciò si prospettavano <<puntuali aspetti di responsabilità non solo di natura amministrativa, sia disciplinare che erariale, quanto piuttosto la configurazione di fatti di penale rilevanza>>.
     Ed elementi rilevanti sotto il profilo penale, tali da giustificare la denuncia alla Procura della Repubblica la Commissione ha ritenuto di dover ravvisare nell’atto di appello proposto dal ...OMISSIS... avverso l’ordinanza del TAR Lazio n. 2344/2003 ove si addebitava alla stessa <<… una inspiegabile nolontà di provvedere ad una obiettiva disamina dell’elaborato del ricorrente>>, aggiungendosi che <<…gli ulteriori e conseguenti sviluppi della vicenda, non esclusi quelli di natura penale, hanno determinato, per il collegio giudicante, scelte obbligate tese ad affermare la bontà del proprio operato e tale da escludere, attraverso interessate decisioni, l’originaria omissione>>.
     Ad avviso del Collegio le espressioni ora riferite non giustificavano affatto la presentazione della denuncia penale alla Procura della Repubblica, essendo inserite in scritti difensivi con i quali si è inteso evidenziare i profili di illegittimità dell’operato della Commissione, sì che esse costituivano legittimo esercizio di un diritto di difesa costituzionalmente garantito.
     A ben vedere la censura mossa ai componenti della Commissione è sostanzialmente quella di avere inizialmente omesso di valutare l’elaborato nella sua stesura definitiva e di avere poi insistito nel mantenere fermo il proprio giudizio negativo per un atteggiamento preconcetto.
     Gli addebiti mossi alla Commissione non si estrinsecano pertanto in fatti specifici penalmente rilevanti, né si può dire che le espressioni usate fossero lesive dell’onore dei membri della Commissione in quanto inserite in un contesto di dialettica difensiva.
     Ne consegue che l’iniziativa intrapresa dalla Commissione di trasmettere le carte all’Autorità Giudiziaria perché venisse accertata l’eventuale rilevanza penale delle affermazioni del dott. ...OMISSIS... rappresenta una reazione certamente sproporzionata, tanto da far pensare ad un atteggiamento di ostilità o quantomeno di malanimo nei confronti del candidato.
     Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie in esame la denuncia penale abbia fatto venir meno nella Commissione quelle condizioni di serenità necessarie per un esercizio obbiettivo e imparziale del proprio potere di valutazione, e che in definitiva si sia realizzata quella situazione di grave inimicizia di cui all’art. 51 C.P.C..
     Alla stregua di quanto precede sono da condividere le censure che si appuntano sul provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di ricusazione avanzata dal dott. ...OMISSIS..., che va pertanto annullato.
     Per tale assorbente profilo l’appello in esame deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e per l’effetto vanno annullati anche gli atti della procedura concorsuale con i quali è stato reiterato il giudizio (negativo) in ordine alla prova scritta del ricorrente, dovendosi provvedere alla rinnovazione di tale giudizio e degli atti conseguenti ad opera di una Commissione con diversa composizione.
     Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello di cui in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio ...OMISSIS...ni  Presidente
Sabino Luce   Consigliere
Carmine Volpe  Consigliere
Giuseppe Romeo  Consigliere
Lanfranco Balucani  Consigliere Est.
 
Presidente
f.to Giorgio ...OMISSIS...ni
Consigliere       Segretario
f.to Lanfranco Balucani    f.to ...OMISSIS... Ceci

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il..................23/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to ...OMISSIS... Ceci

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 2567/2006


FF

 

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