Translate

mercoledì 14 agosto 2013

Cassazione: Infortunio al cliente: albergo responsabile al di là della pericolosità della cosa in custodia È sufficiente che sussista il nesso causale tra l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta del gestore




Nuova pagina 1
Infortunio al cliente: albergo responsabile al di là della pericolosità della cosa in custodia
È sufficiente che sussista il nesso causale tra
l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla
condotta del gestore

Cass. civ. Sez. III, 28-11-2007, n. 24739


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. DI NANNI Luigi
Francesco - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott.
SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio dell'avvocato MATTINA GIUSEPPE, difeso dall'avvocato GRECO
Salvatore, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CALABONA
SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato
SALLUZZO ANNA CLAUDIA, difesa dall'avvocato PERANTONI Mario, giusta
delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 263/04
della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il
26/04/04, depositata il 4/05/04, R.G. 348/03;

udita la relazione della
causa svolta nella Pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott.
ssa Roberta VIVALDI;

udito l'Avvocato Mario PERANTONI;

udito il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni,
che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo di ricorso e
l'assorbimento del 1^.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
B.V. conveniva, davanti
al Tribunale di Sassari, la s.r.l. Calabona chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti durante la sua permanenza presso l'hotel
Calabona di Alghero, di proprietà della società convenuta.

Rilevava
che, nell'estate del 1997, durante la sua permanenza presso tale
albergo, facendo la doccia all'interno della camera nella quale
alloggiava, era scivolato nella vasca da bagno "urtandone rovinosamente
i bordi ed arrecandosi gravissimi danni".

Motivava la sua domanda
sottolineando che la doccia era sprovvista di maniglie di appoggio o
tappetino antiscivolo e che tali difetti, uniti alla scivolosità del
fondo della vasca, erano stati la causa della rovinosa caduta.

Si
costituiva la società convenuta che contestava la propria
responsabilità sostenendo che la responsabilità del fatto doveva
ascriversi all'attore, il quale aveva destinato ad uso di doccia la
vasca da bagno, senza richiedere il tappeto antiscivolo.

Con sentenza
in data 8.11.2002 il Tribunale accoglieva la domanda.

Avverso la
sentenza proponeva appello la società censurando la sentenza per avere
affermato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non
applicabile alla specie, non essendo stata ravvisata colpa da
addebitarsi a taluna persona fisica.

La Corte d'Appello di Cagliari -
sezione distaccata di Sassari, accoglieva l'impugnazione ed, in riforma
della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta nei
confronti della s.r.l.

Calabona.

Rilevava, in particolare, che nella
fattispecie il sinistro era stato addebitato a "deficienza di
attrezzatura dell'apparato", ragion per la quale era più corretto il
richiamo all'art. 2051 c.c., relativo al danno da cose in custodia, che
all'art. 2043 c.c..

Concludeva, quindi, che tale tipo di
responsabilità "sussiste unicamente nelle ipotesi in cui il danno sia
cagionato dalla cosa medesima, per sua intrinseca natura o per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, e non dal comportamento dei
terzi"; con la conseguenza che, nella specie, non era ravvisabile
alcuna responsabilità della società che gestiva l'albergo.

Ha proposto
ricorso per Cassazione il B. affidandosi a due motivi.

Resiste con
controricorso la società Calabona.

Motivi della decisione
Con il primo
motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2043 cod. civ.,
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva l'erroneità della sentenza che non
ha ritenuto applicabile alle società l'art. 2043 c.c., poichè non è
stata "identificata la persona cui attribuire il comportamento
negligente causativo dell'incidente (che potrebbe anche ascriversi a
negligenza di chi aveva utilizzato la vasca ed alle modalità di tale
utilizzazione) e ciò perchè il disposto di tale norma obbliga al
risarcimento colui che ha commesso il danno".

Con il secondo motivo
denuncia la violazione dell'art. 2051 cod. civ.; art. 360 c.p.c., nn. 3
e 5.

Rileva l'erronea interpretazione che il giudice di merito ha dato
dell'art. 2051 c.c., statuendo che "la responsabilità sussiste
unicamente nella ipotesi in cui il danno sia cagionato dalla cosa
medesima, per sua intrinseca natura o per l'insorgenza in essa di
agenti dannosi e non dal comportamento di terzi".

Va esaminato per
primo il secondo motivo di ricorso, costituendo l'ipotesi disciplinata
nell'art. 2051 c.c., ipotesi specifica di responsabilità rispetto alla
generale responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c..

Il motivo è fondato.

Non v'è dubbio che, per le caratteristiche della
fattispecie concreta, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c..

A tal fine deve rilevarsi che la responsabilità prevista dall'art. 2051
cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere
oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che
sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa
stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al
riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di
vigilanza.

La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma,
è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso
fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando
si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella
situazione in atto, abbia di per sè prodotto l'evento, assumendo il
carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi
in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da
un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito
incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorchè dipendente dalla
condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. 6.2.2007
n. 2563; Cass. 9.11.2005 n. 21684).

Nella specie è rimasto provato che
la vasca da bagno, in cui si è verificato l'evento lesivo, era stata
destinata anche a doccia con la installazione in alto ed in forma fissa
del diffusore per doccia, senza che fosse minuta di alcun presidio di
sostegno, quale una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un tappetino
antiscivolo.

Ne consegue che l'evento dannoso si presenta in sè come
fatto reso possibile, e così causato, dalla predisposizione della vasca
da bagno ad essere impiegata anche come vano di doccia, senza,
tuttavia, essere stata dotata degli indispensabili presidi antiscivolo
e di sostegno.

Da questi dati di fatto, che caratterizzano la
fattispecie concreta, discende la configurabilità della responsabilità
ex art. 2051 c.c., della struttura alberghiera, per il rapporto di
custodia esistente tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo
all'evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sè
l'eventuale violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del
custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.

Detto
fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo
causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte
immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri
dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Ed a tal fine, sotto il
profilo dell'onere della prova, in ordine al nesso causale, mentre
l'attore ha provato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e
l'evento lesivo, la convenuta non ha in alcun modo provato l'esistenza
del caso fortuito.

Il primo motivo resta assorbito.

Conclusivamente,
il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche
per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Cagliari.

P.
Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito
il primo. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione
alla Corte d'Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4
ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007


 

Nessun commento: