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martedì 21 marzo 2023

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 27 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 27 

Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che  stabilisce  norme  specifiche
per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la  direttiva  2014/67/UE
sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi  di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (23G00034) 
(GU n.67 del 20-3-2023)
 
 Vigente al: 21-3-2023  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 5; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/1057  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce  norme  specifiche  per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva  2014/67/UE  sul
distacco dei conducenti nel settore del trasporto  su  strada  e  che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi  di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  giugno  2008,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali (Roma I); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni  per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto  di  merci  su  strada  e  il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai  tachigrafi  nel  settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE)  n.  3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel  settore  dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Vista  la  direttiva  2014/67/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del  18  marzo
2016, che integra il regolamento (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la  classificazione  di
infrazioni gravi alle norme  dell'Unione  che  possono  portare  alla
perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che  modifica
l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del
lavoro,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  883/2004,  (UE)  n.
492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista  la  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   marzo   2002,   concernente   l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporto; 
  Vista  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/957  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva
96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
prestazione di servizi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione,
del 2 maggio 2022, che modifica  il  regolamento  (UE)  2016/403  per
quanto riguarda nuove infrazioni gravi  alle  norme  dell'Unione  che
possono portare alla perdita dell'onorabilita' del  trasportatore  su
strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione,
del 2 maggio 2022, recante modalita' di applicazione della  direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la formula comune per calcolare il fattore di rischio  delle  imprese
di trasporto; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  234,  recante
«Attuazione della direttiva 2002/15/CE  concernente  l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporti»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»; 
  Sentito  l'osservatorio  di  cui   all'articolo   6   del   decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, del lavoro e delle politiche sociali
e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze  e  per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 
 
  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto  su
strada e di cabotaggio di cui al Capo III  del  regolamento  (CE)  n.
1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al
Capo III-bis.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato; 
    c) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente l'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al piu'  tardi
all'inizio»; 
      2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati; 
    d) all'articolo 12, il comma 1-bis e' abrogato; 
    e) dopo il Capo III, e' inserito il seguente: 
 
                           «Capo III-bis. 
      Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali 
                  di servizi di trasporto su strada 
 
                             Art. 12-bis 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle  prestazioni
transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  di
cui al Capo III del regolamento (CE)  n.  1072/2009  del  21  ottobre
2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  21  ottobre
2009,  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia,  a
condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un
rapporto di  lavoro  tra  l'impresa  di  trasporto  e  il  conducente
distaccato. 
  2. Le disposizioni  del  presente  Capo  si  applicano  anche  alle
prestazioni  transnazionali  di  servizi  di  trasporto   su   strada
effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese  terzo,  per
quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite  in  Stati  che
non  sono  Stati  membri  non  beneficiano  di  un  trattamento  piu'
favorevole di quello riservato alle imprese stabilite  in  uno  Stato
membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtu'  di
accordi  bilaterali  o  multilaterali  che  consentono  l'accesso  al
mercato dell'Unione o a parti di esso. 
  3. Alle prestazioni transnazionali di servizi  di  somministrazione
di conducenti non si applicano le  disposizioni  del  presente  Capo,
salvo  quanto  previsto  dall'articolo  12-sexies,  comma  12,  nelle
ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo. 
 
                             Art. 12-ter 
                             Definizioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  ai  fini  del
presente Capo si intende per: 
    a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo  4,  paragrafo
1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006; 
    b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo  2,  punto  4),
del regolamento (CE) n. 1071/2009; 
    c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo
2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009; 
    d) «servizio di trasporto in  transito»:  servizio  di  trasporto
svolto  attraversando  il  territorio  di  uno  Stato  membro   senza
effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire  o
scendere passeggeri; 
    e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci
effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di
stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n.
1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un  Paese  terzo  o  da  un
altro Stato membro o da un Paese  terzo  verso  lo  Stato  membro  di
stabilimento; 
    f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione
nell'ambito di servizi  di  trasporto  internazionali  occasionali  o
regolari di una delle seguenti operazioni: 
      1) salita passeggeri  nello  Stato  membro  di  stabilimento  e
discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo; 
      2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo  e
discesa passeggeri nello Stato di stabilimento; 
      3)  salita  e  discesa  passeggeri  nello   Stato   membro   di
stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in  un  altro
Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009; 
    g)  «attivita'  aggiuntiva  al   trasporto   bilaterale   merci»:
attivita' ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o  di  solo
scarico,  effettuata  in  aggiunta  a  una  operazione  di  trasporto
bilaterale  di  merci  negli  Stati  membri   o   nei   Paesi   terzi
attraversati, con esclusione di operazioni di  carico  e  scarico  di
merci effettuate in uno stesso Stato membro; 
    h) «attivita' aggiuntiva  al  trasporto  bilaterale  passeggeri»:
attivita'  ulteriore  in  aggiunta  a  una  operazione  di  trasporto
bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di
sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto
bilaterale di passeggeri, nel  corso  del  viaggio  di  andata  o  di
ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati,  a  condizione
che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due  luoghi
all'interno dello Stato membro attraversato; 
    i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite  dalla
direttiva 92/106/CEE del Consiglio. 
 
                           Art. 12-quater 
                       Regime delle esenzioni 
 
  1. Il  conducente  non  si  considera  distaccato  quando  effettua
operazioni di  transito,  di  trasporto  bilaterale  di  merci  o  di
passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1,  lettere  e)  ed  f),
anche laddove costituiscano il  tragitto  finale  o  iniziale  di  un
trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE. 
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del  regolamento  (UE)  n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una  attivita'  aggiuntiva  al  trasporto  bilaterale  merci  di  cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera  g).  Le  attivita'  aggiuntive
possono essere due qualora a una operazione di  trasporto  bilaterale
partita dallo Stato  membro  di  stabilimento,  in  cui  non  si  sia
effettuata alcuna attivita' aggiuntiva, sia seguita altra  operazione
di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento. 
  3. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del  regolamento  (UE)  n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale  passeggeri  di  cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o  Paesi
terzi attraversati, a condizione che non  siano  offerti  servizi  di
trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno  dello  Stato  membro
attraversato. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del  regolamento  (UE)  n.
165/2014, i conducenti che effettuano le attivita' aggiuntive di  cui
ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in  cui
utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente. 
 
                          Art. 12-quinquies 
         Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo 
 
  1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di  cui  all'articolo
12-bis, commi 1 e  2,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8  del
presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi
da 4-bis a 4-sexies,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2.  Per  la  notifica  e  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al
Capo IV. 
  3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita'
monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6. 
 
                           Art. 12-sexies 
         Obblighi amministrativi a carico del trasportatore 
                          e del conducente 
 
  1. Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito
di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha
l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi
all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
  2.  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti
informazioni: 
    a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza
comunitaria, ove disponibili; 
    b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona
di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di
assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di
inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 
    c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero
della patente di guida del conducente; 
    d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la
legge ad esso applicabile; 
    e) la data di inizio e di fine del distacco; 
    f) il numero di targa dei veicoli a motore; 
    g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono
trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale
o trasporto di cabotaggio. 
  3. Il trasportatore e' tenuto ad aggiornare le informazioni di  cui
al  comma  2,  entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina
l'aggiornamento. 
  4. Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a
disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente
documentazione: 
    a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il
sistema di interfaccia pubblico IMI; 
    b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che
si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1072/2009; 
    c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli
Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di
effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di
cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei
registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n.
165/2014. 
  5. In  occasione  del  controllo  su  strada,  l'adempimento  degli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' verificato  dagli  organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
  6.  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a
disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  in  occasione  del
controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a),
b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2  e  3,
il conducente deve conservare e mettere a disposizione  degli  organi
di polizia stradale, su carta o  in  formato  elettronico,  qualsiasi
prova del  trasporto  internazionale  pertinente  che  sia  idonea  a
dimostrare l'operazione  di  trasporto  bilaterale  o  le  operazioni
aggiuntive che danno luogo all'esenzione. 
  7. Il trasportatore, previa  richiesta  formulata  dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o  dagli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  ha
l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed  entro  otto
settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma  4,  lettere
b) e c), nonche': 
    a) la documentazione riguardante la  retribuzione  percepita  dal
conducente durante il periodo del distacco; 
    b) il contratto di lavoro o un  documento  equivalente  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
    c) i prospetti orari relativi alle attivita' del conducente e  le
prove del pagamento della retribuzione. 
  8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma
7, l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o  gli  organi  di  polizia
stradale possono chiedere tramite il sistema IMI  l'assistenza  delle
autorita' competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai
sensi dell'articolo 8. 
  9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci,
il committente e il vettore in  caso  di  subvezione,  come  definiti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e
lo spedizioniere di cui all'articolo 1741  del  codice  civile,  sono
tenuti a  verificare  che  il  trasportatore  adempia  agli  obblighi
previsti dal comma 1 del presente articolo. 
  10. Nell'ambito di una  prestazione  di  servizi  di  trasporto  di
persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula  o  nel
nome del quale e' stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero
il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di  altro
trasportatore, e' tenuto a verificare che  il  trasportatore  adempia
agli obblighi previsti dal comma 1. 
  11. Fino all'accreditamento dei Paesi  terzi  sul  sistema  IMI,  i
trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti  a  trasmettere
la dichiarazione di cui al comma 1,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 10, comma 1, e dai  relativi  decreti  attuativi,  e  a
corrispondere  alle  richieste  di  cui  al  comma   7,   per   posta
elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione  di  distacco
da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di  cui
al comma 4, lettera  a),  e'  sostituita  dalla  comunicazione  della
dichiarazione di cui al comma  1,  effettuata  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 10, comma 1. 
  12. Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2-bis,  primo
periodo,  fermi  restando  gli  obblighi  a  carico  dell'agenzia  di
somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli
10  e  10-bis,  l'impresa  di  trasporto  che  nell'ambito   di   una
prestazione di servizi di cui all'articolo  12-bis,  comma  1,  invia
conducenti somministrati in Italia, e' tenuta agli adempimenti di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4.  I  conducenti  somministrati  sono  tenuti  al
rispetto dell'obbligo di cui al comma 6. 
  13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco  sono
conservate  nel  repertorio  della  piattaforma  IMI,  ai  fini   dei
controlli, per un periodo di ventiquattro mesi. 
  14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al
comma 8, che hanno  avviato  la  procedura,  operano  in  maniera  da
evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e  sulle
date del distacco. 
 
                           Art. 12-septies 
                              Sanzioni 
 
  1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di  cui
all'articolo  12-sexies,  comma  1,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 
  2. Il trasportatore che non adempie agli  obblighi  di  completa  e
corretta  comunicazione  delle  informazioni  di   cui   all'articolo
12-sexies,  comma  2,  nonche'  all'obbligo  di  aggiornamento  delle
medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma  3,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
4.000. 
  3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di  cui
all'articolo  12-sexies,  comma  4,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 
  4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti
dall'articolo  12-sexies,  comma  6,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a  euro  600.  Nel  verbale  di
contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione
mancante entro il termine di trenta  giorni.  All'accertamento  delle
violazioni consegue  l'applicazione  della  sanzione  accessoria  del
fermo  amministrativo  fino   all'esibizione   della   documentazione
richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con  affidamento
in custodia a uno dei soggetti  indicati  dall'articolo  214-bis  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Si  applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  214  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili. 
  5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo
12-sexies,  comma  7,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 1.000  a  euro  4.000.  La  sanzione  e'  irrogata
dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7,  che
ha effettuato la richiesta. 
  6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il  contraente  di
cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e  10,  che  non  adempiono  agli
obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1,
qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione
di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11. 
  7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche  nei
confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel  caso  di
violazione degli  obblighi  ivi  previsti  secondo  le  modalita'  di
trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11. 
  8. Le sanzioni di cui al comma 4 si  applicano  al  conducente  che
effettua servizi di trasporto per un trasportatore  stabilito  in  un
Paese terzo. 
  9. I proventi delle sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato. 
 
                           Art. 12-octies 
             Applicazione delle sanzioni amministrative 
                       pecuniarie e accessorie 
 
  1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI,  Capo
I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai  sensi
dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente  avvenuta,  si
considera  validamente  effettuata  al  rappresentante  legale  dello
stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto  a  fermo
amministrativo, all'atto della sua restituzione. 
  3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195,  comma  3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». 
 
                               Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 
 
  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Attuazione  della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione  dei  regolamenti
(CE) n. 561/2006 e (UE) n.  165/2014  e  della  direttiva  2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
decreto disciplina i controlli sulle  imprese,  sui  conducenti,  sui
veicoli  e  sui  lavoratori  mobili  che  rientrano  nel   campo   di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006,  (UE)  n.  165/2014  e
della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada.»; 
    c) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  decreto,
si applicano le definizioni di cui  all'articolo  4  del  regolamento
(CE) n. 561/2006, di cui  all'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.
165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Organismo di coordinamento intracomunitario). - 1.  La
Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  del
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti svolge le  funzioni  di  Organismo  di
coordinamento  intracomunitario  ai  sensi  dell'articolo   7   della
direttiva   2006/22/CE,   di   seguito   denominato   «Organismo   di
coordinamento». La Direzione generale: 
        a) concerta con  gli  organismi  corrispondenti  degli  altri
Stati membri i controlli  che  devono  essere  realizzati  su  strada
almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti  e  dei  veicoli
rientranti  nell'ambito  di  applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
561/2006 e (UE) n.  165/2014,  da  svolgere  contemporaneamente  alle
competenti autorita' di due o piu' Stati membri ciascuna sul  proprio
territorio; 
        b) si rapporta con gli organismi corrispondenti  degli  altri
Stati membri per concertare l'effettuazione di  controlli  anche  nei
locali delle imprese; 
        c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di  cui
all'articolo 17 del regolamento  (CE)  n.  561/2006,  utilizzando  il
formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della
Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13  della
direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione  da  parte  della
Commissione europea di una  relazione  biennale  sull'attuazione  del
regolamento (CE) n. 561/2006, del  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e
della direttiva 2002/15/CE; 
        d) trasmette  ogni  due  anni  alla  Commissione  europea  le
informazioni  statistiche   relative   all'attivita'   di   controllo
realizzata su strada e nei locali delle imprese; 
        e) presta assistenza alle autorita'  competenti  degli  altri
Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di
infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo  immatricolato
in Italia, non verificabili durante il controllo; 
        f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato
interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi,
agli organismi intracomunitari degli  altri  Stati  membri  che  sono
stati    notificati     alla     Commissione,     le     informazioni
sull'interpretazione e l'applicazione,  a  livello  nazionale,  delle
disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  della  direttiva
2002/15/CE, nonche' del presente decreto; 
        g) coordina  lo  scambio  di  informazioni,  avvalendosi  del
sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione
e  l'applicazione,  a  livello  nazionale,  delle  disposizioni   del
regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di  uno
Stato membro nei termini e con le modalita' indicate dall'articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE; 
        h)  promuove  la  formazione  periodica  degli   addetti   ai
controlli sulla funzione di controllo e sulla  corretta  applicazione
delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e  (UE)  n.
165/2014; 
        i) applica una coerente strategia di controllo in conformita'
alle linee strategiche nazionali di controllo su strada  e  presso  i
locali delle imprese; 
        l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3,
comma 2, le direttive  per  assicurare  l'omogenea  applicazione  sul
territorio nazionale del sistema  nazionale  di  classificazione  del
rischio di cui all'articolo 11. 
      2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  forniscono  all'Organismo  di  coordinamento   le
informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di  cui  al  comma  1,
dalla lettera c) alla lettera g).»; 
    e) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). - 1. Nello svolgimento
delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale  della
consulenza  e  del  contributo  specialistico  del   tavolo   tecnico
permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'interno e  due  rappresentanti  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro. Ai componenti del  tavolo  tecnico  permanente  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita',  comunque
denominati. 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
designati i rappresentanti  del  tavolo  tecnico  permanente  e  sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso.
Con il medesimo decreto sono individuate le  modalita'  e  i  termini
delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.»; 
    f) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  3  (Sistemi  di  controllo).  -  1.  L'applicazione  dei
regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE)  n.  165/2014  e  della  direttiva
2002/15/CE viene  assicurata  da  sistemi  di  controllo  adeguati  e
regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei  conducenti,  delle
imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito  di  applicazione  di
cui all'articolo 1. 
      2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di  polizia
stradale di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro. 
      3. L'attivita' di controllo e' organizzata  in  modo  che  ogni
anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada  e  nei
locali delle imprese non inferiori al  3  per  cento  dei  giorni  di
lavoro  dei  conducenti  di  veicoli  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 
      4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al  comma
3, almeno il 30 per cento del  numero  totale  di  giorni  lavorativi
controllati e' verificato su strada e almeno  il  50  per  cento  nei
locali delle imprese. 
      5. Le attivita' di  controllo  su  strada  e  le  attivita'  di
controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono
pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno
e  dall'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,   conformemente   alle
indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di  controllo
definite dall'Organismo  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 
      6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche  competenze  e
attribuzioni  previste  dalle  disposizioni  normative  vigenti,   in
materia di controlli su strada e presso la sede  delle  imprese,  per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto. 
      7.  I  controlli  su  strada  relativi   all'osservanza   della
direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti  che  possono  essere
efficacemente  controllati  tramite  il  tachigrafo  e  il   relativo
apparecchio di controllo. Un controllo  approfondito  dell'osservanza
della direttiva 2002/15/CE  puo'  essere  effettuato  solo  presso  i
locali dell'impresa. 
      8. La percentuale minima di controlli di cui al  comma  3  puo'
essere aumentata al 4  per  cento  in  base  alle  indicazioni  della
Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.»; 
    g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati; 
    h) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  controlli  su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali
di  controllo  definite  dall'Organismo  di  coordinamento   di   cui
all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati  in  luoghi  ed
orari diversi e riguardano una parte  sufficientemente  estesa  della
rete stradale, in modo  da  ostacolare  l'aggiramento  dei  posti  di
controllo e le relative operazioni sono condotte in  modo  che  siano
verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I.  Se
la  situazione  lo  rende  necessario,  il  controllo   puo'   essere
concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.»; 
      2) al comma 4, le parole: «tachigrafo se analogico o  digitale»
sono sostituite dalle seguenti: «tachigrafo se analogico, digitale  o
intelligente»; 
      3) il comma 6 e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  Al  fine  di
agevolare e rendere uniformi le operazioni di  controllo  di  cui  al
presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di
lista  di  controllo  elaborato  e   aggiornato   dall'Organismo   di
coordinamento di  cui  all'articolo  2,  sentito  il  tavolo  tecnico
permanente di cui all'articolo 2-bis.»; 
      4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento  per  la
mobilita'  sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  raccoglie,  con  modalita'  telematiche,  le  informazioni
relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente  decreto
accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3,  comma  2,
su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese
di  trasporto,  al  fine  della  loro  registrazione  nella   sezione
"Sanzioni" del  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano  la  professione  di  trasportatore  su  strada   di   cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 
        6-ter. Le informazioni relative alle  infrazioni  di  cui  al
comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.»; 
    i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). - 1. I  controlli
nei locali delle imprese sono svolti  secondo  le  linee  strategiche
definite dall'Organismo  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 
      2. I controlli nei locali delle imprese  si  effettuano  quando
siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento  (CE)
n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014,  nonche'  in  base  al
fattore di  rischio  che  e'  attribuito  a  un'impresa  dal  sistema
nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 
      3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano verificati i punti elencati nella parte A e  B  dell'Allegato
I. 
      4. Nel corso delle operazioni di  controllo  nei  locali  delle
imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo  di  attivita'
di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello  nazionale  o
internazionale, passeggeri o merci, per conto  proprio  o  per  conto
terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e  al  tipo  di
tachigrafo se analogico, digitale o intelligente. 
      5. Le imprese responsabili dei  conducenti  conservano  per  un
anno  i  verbali  loro  rilasciati  dagli  organi  di  controllo,   i
protocolli  dei  risultati  e  altri  dati  pertinenti  relativi   ai
controlli effettuati. 
      6. Al fine di agevolare e rendere  uniformi  le  operazioni  di
controllo di cui al presente articolo, gli  organi  di  controllo  si
attengono al modello di lista di  controllo  elaborato  e  aggiornato
dall'Organismo di coordinamento di cui  all'articolo  2,  sentito  il
tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.»; 
    l) l'articolo 8 e' abrogato; 
    m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (Registrazione periodi di  altre  mansioni).  -  1.  La
registrazione  dei  periodi  di  "altre  mansioni",  quali   definiti
all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche'
la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i  quali
il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di  svolgere
alcuna attivita' con  tale  veicolo,  avviene  secondo  le  modalita'
stabilite  dagli  atti  di  esecuzione  previsti  dall'articolo   11,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. 
      2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  il  conducente  che  non
provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo  le
modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione  di  cui  al
medesimo  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. 
      3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non  conserva
le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e  i  termini
previsti dagli atti di esecuzione di cui  al  medesimo  comma  1.  Si
applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
      4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui  al  comma
1, la registrazione dell'assenza  per  malattia,  per  ferie  annuali
oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve  essere
documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile,
allegato alla decisione 2007/230/CE.»; 
    n) l'articolo 10 e' abrogato; 
    o) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione del rischio).  -
1. Alle imprese di trasporto  si  applica  il  sistema  nazionale  di
classificazione  del  rischio  determinato  sulla  base  del   numero
relativo e della gravita' delle infrazioni di cui all'Allegato III al
presente decreto, commesse dalle singole imprese  per  le  violazioni
alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014
oppure alle disposizioni nazionali  di  recepimento  della  direttiva
2002/15/CE  registrate  nella   sezione   "Sanzioni"   del   Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione  di
trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del  regolamento  (CE)
n. 1071/2009. 
      2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio  calcola
il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le  modalita'
di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento  di
esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione. 
      3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del
rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a
controlli piu' rigorosi e frequenti. 
      4. Al fine di agevolare controlli  su  strada  mirati,  i  dati
contenuti nel sistema nazionale di classificazione del  rischio  sono
accessibili  a  tutte  le  autorita'  competenti  ad   effettuare   i
controlli. 
      5.  Le  informazioni  contenute  nel   sistema   nazionale   di
classificazione  del  rischio  sono  direttamente  accessibili   alle
competenti autorita'  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
tramite il  sistema  di  interconnessione  dei  registri  elettronici
nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformita'
a quanto previsto  dal  paragrafo  6,  secondo  comma,  del  medesimo
articolo 16.»; 
    p) all'articolo 12: 
      1) le parole: «L'Ufficio di coordinamento», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo di coordinamento»; 
      2) al comma 3, le parole: «(CEE) n.  3821/85»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 165/2014»; 
    q) all'allegato I: 
      1) alla Parte A sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 
          «1) i  periodi  di  guida  giornalieri  e  settimanali,  le
interruzioni  di  lavoro  e  i  periodi  di  riposo   giornalieri   e
settimanali; i fogli di  registrazione  dei  giorni  precedenti,  che
devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente  all'articolo  36,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)  n.  165/2014,  ovvero  i  dati
memorizzati per lo stesso periodo nella carta del  conducente  ovvero
nella  memoria   dell'apparecchio   di   controllo   in   conformita'
dell'Allegato II e sui tabulati; 
          2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e  2,
del regolamento (UE) n. 165/2014,  gli  eventuali  superamenti  della
velocita' autorizzata del veicolo,  definiti  come  ogni  periodo  di
durata superiore a un  minuto  durante  il  quale  la  velocita'  del
veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105  km
orari per i veicoli  della  categoria  M3  definite  nella  direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»; 
        1.2. dopo il punto 5), e' aggiunto, infine, il seguente: 
          «5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa
a sessanta ore di cui all'articolo 4,  lettera  a),  della  direttiva
2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4
e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la  tecnologia  consenta
di effettuare controlli efficaci.»; 
      2) alla Parte B sono apportate le seguenti modificazioni: 
        2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
          «3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale
della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi  e  degli  obblighi
riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5  e  7  della
direttiva 2002/15/CE; 
          3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto
riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione
del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8  e  8-bis,  del
regolamento (CE) n. 561/2006.»; 
        2.2. l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Nel caso
sia accertata un'infrazione  durante  la  catena  di  trasporto,  gli
organi di controllo di cui  all'articolo  3,  comma  2,  possono,  se
opportuno, verificare la corresponsabilita'  di  altri  soggetti  che
hanno  istigato  o  in  altro  modo  contribuito  a  commettere  tale
infrazione,  ad  esempio  speditori,  spedizionieri   o   contraenti,
compresa la verifica che i contratti per la fornitura di  servizi  di
trasporto siano conformi alle disposizioni dei  regolamenti  (CE)  n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014.». 
                               Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

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