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sabato 15 aprile 2023

D.M. 13 aprile 2023, n. 61 (1) (3). Aggiornamento dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l'anno 2023. (2)

 

 D.M. 13 aprile 2023, n. 61 (1) (3).


Aggiornamento dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l'anno 2023. (2)


(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 aprile 2023.


(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 3, comma 4, D.M. 24 marzo 1994, n. 379.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali


VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;


VISTO il Regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 162 del 1992, il quale prevede, all'articolo 3, comma 4, che l'importo per la determinazione dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro venga fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;


VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), della predetta legge n. 162 del 1992, ai sensi del quale le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;


VISTO l'articolo 3, comma 5, del richiamato Regolamento n. 379 del 1994, il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime attività hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi le cui attività si esplicano anche o prevalentemente nei giorni festivi;


VISTE le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;


CONSIDERATA la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2023;


DECRETA



Art. 1


1. Per le finalità del presente decreto, volte ad aggiornare l'indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per l'anno 2023 in euro 2.261,40.


2. Ai fini della liquidazione delle indennità compensative del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile di cui al comma 1 per ventidue giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di sei giorni per settimana.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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