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venerdì 26 maggio 2023

Tar 2023-FATTO e DIRITTO 1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto emesso in data 23.04.2019 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il 21.05.2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.

 


Pubblicato il 26/04/2023

N. 07160/2023 REG.PROV.COLL.


N. 10999/2019 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Quinta Bis)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 10999 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocatox

contro


Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento


del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 della legge 91/92 (-OMISSIS-);



Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO


1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto emesso in data 23.04.2019 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il 21.05.2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.


L’Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall’interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis, legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza dei redditi “nel corso del triennio, per un nucleo familiare composto da genitori e tre figli”.


Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi di diritto:


“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 legge 91/92 per la mancata valutazione nel calcolo dei limiti reddituali dei redditi di tutti i componenti della famiglia (Direttiva Ministero Interno K60.1 del 05.01.2007) e della rendita INAIL”, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle somme effettivamente percepite nel corso degli anni di permanenza in Italia, ed in particolare nel triennio anteriore all’istanza, dai quali si evince una capacità reddituale dell’istante al di sopra dei parametri minimi previsti per la concessione della cittadinanza, tenuto conto sia del reddito percepito anche dalla moglie, come prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K.60.1 del 5.1.2007, sia della rendita INAIL in ragione dell’accertata sussistenza dell’infortunio in itinere da parte dell’INAIL (prat. -OMISSIS- gestione 350) a seguito del grave incidente stradale avvenuto in data 11.10.2004, che ha determinato una riduzione della capacità della capacità lavorativa determinata nel 29%;


“II. Violazione di legge sotto il profilo della mancanza e/o difetto di motivazione, irragionevolezza del provvedimento e difetto di istruttoria”, poichè l’Amministrazione avrebbe negato all’istante, che vive in Itali da oltre venti anni, la concessione della cittadinanza sulla base dell’erroneo presupposto del mancato raggiungimento dei requisiti reddituali minimi;


“III. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicita', travisamento dei fatti, irragionevolezza e manifesta ingiustizia”, atteso che l’Autorità amministrativa non ha individuato con precisione ed esattezza la situazione di fatto su cui l’emanando atto è destinato ad incidere, ma si è limitata ad effettuare una valutazione meramente numerica dei documenti fiscali, in questo caso del solo mod. UNICO del ricorrente, senza che venisse effettuata una reale, sostanziale e concreta valutazione dei mezzi economici cui disponeva l’intera famiglia (reddito della moglie e rendita vitalizia INAIL), e che questi erano idonei ed adeguati ad assicurare alla stessa parte ricorrente una vita dignitosa.


Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale.


Con ordinanza collegiale pubblicata il 23.10.2019 è stata respinta l’istanza cautelare.


Il ricorrente ha depositato plurime istante di prelievo e, in data 31.01.2023, ha depositato una memoria difensiva corredata di produzioni documentali in allegato.


Alla pubblica udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.


2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.


Giova premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22).


Va osservato, in via preliminare, che nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).


La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 - adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).


Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.


Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.


La consolidata giurisprudenza ha altresì precisato che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (ex plurimis, Cons. St., III, 25 giugno 2019, n. 4372). Tale orientamento è stato anche recepito in via espressa dalla sopra menzionata circolare ministeriale, la quale ha ribadito che è necessario, «nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito».


La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.


In definitiva, il parametro su riferito costituisce un requisito minimo indefettibile, ragion per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”).


La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).


In particolare, la Sezione evidenziato come il principio di solidarietà costituisca la base dell’obbligo alimentare sancito dall’art. 433 c.c. che è applicabile, ai sensi dell’art. 45, l. 2 gennaio 1995, n. 218, del Reg. CE n. 4/2009 e del richiamato protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, anche agli stranieri residenti in Italia sulla base del criterio della residenza ove non abbiano optato per l’applicazione di una legge diversa.


3.- Ciò posto, nel caso in esame l’Amministrazione ha motivato il diniego sul presupposto dell’insufficienza reddituale dell’istante.


Ora, il nucleo familiare del richiedente risulta composto dal coniuge e da tre figli, pertanto la soglia minima reddituale, alla stregua di quanto sopra esposto, va individuata nell’importo pari ad € 12.910,05.


Ebbene, dalla disamina dell’istanza di concessione della cittadinanza, presentata il 21.05.2016, risulta che il richiedente aveva autocertificare di percepire i seguenti redditi: € 6.159,00 per l’anno 2012; € 8.741,00 per l’anno 2013; € 12.160,00 per l’anno 2014.


Nonostante i redditi del solo ricorrente siano al di sotto della soglia minima – circostanza che ha indotto l’Amministrazione a respingere la domanda di cittadinanza -, con il ricorso in esame si contesta la legittimità del diniego in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di computare, ai fini del raggiungimento dei parametri minimi, anche altri apporti apporti economici, segnatamente la rendita INAIL e il reddito fiscalmente dichiarato della moglie dell’istante.


La censura merita di essere accolta.


In particolare, sotto il primo profilo il ricorrente ha comprovato documentalmente di percepire una rendita INAIL annuale di oltre € 6.500,00, rivalutabile annualmente, erogata in conseguenza dell’accertata sussistenza dell’infortunio in itinere a seguito del grave incidente stradale avvenuto in data 11.10.2004, che ha determinato una riduzione della sua capacità lavorativa determinata nella misura del 29%.


Sul punto, deve ritenersi illegittima la mancata considerazione delle somme percepite dal ricorrente a titolo di indennità per l'infortunio subito, atteso che non può assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza che gli importi percepiti siano privi del carattere retributivo, in quanto ciò che appare necessario, ai fini della concessione della cittadinanza, è che il richiedente dimostri di essere in possesso, in modo continuativo, di mezzi di sussistenza idonei ad assicurare a sé medesimo e al proprio nucleo familiare l’autosufficienza economica, anche tenuto conto della naturale propensione a deviare del soggetto privo di risorse adeguate per il proprio sostentamento.


Sotto il secondo profilo, inoltre, si ritiene che – come correttamente dedotto dal ricorrente - alla rendita INAIL debbano aggiunti anche i redditi percepiti dalla moglie del richiedente, che dalle certificazioni Uniche depositate in atti risultano oscillare da un minimo di € 5.807,00 (per l’anno di imposta 2015), ad € 7.500 (per l’anno di imposta 2018), fino a redditi di importo anche superiore per le annualità successive.


In ultima analisi, alla luce dei rilievi innanzi descritti, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che l’Amministrazione, nel “periodo di osservazione” costituito dal triennio anteriore alla presentazione dell’istanza e da quello successivo fino all’adozione del diniego, risulta aver omesso di valutare sia l’effettività e l’entità del contributo economico della moglie dell’istante - anche in disarmonia con quanto stabilito nella predetta circolare ministeriale del 2007 ai fini dell’accertamento del requisito reddituale - sia la rendita INAIL percepita annualmente dal richiedente in conseguenza dell’accertato infortunio in itinere.


In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto, il prefato diniego deve essere annullato, con il conseguente obbligo di rideterminarsi, in capo al Ministero, secondo i principi e i criteri sopra enunciati.


4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.


Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e oltre alla refusione del contributo unificato.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:


Floriana Rizzetto, Presidente


Enrico Mattei, Consigliere


Gianluca Verico, Referendario, Estensore


 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Verico Floriana Rizzetto

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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